TAR Palermo, sez. III, sentenza 2010-03-10, n. 201002671

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, sentenza 2010-03-10, n. 201002671
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201002671
Data del deposito : 10 marzo 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01828/2006 REG.RIC.

N. 02671/2010 REG.SEN.

N. 01828/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso recante il numero di registro generale 1828 del 2006, proposto da S G, rappresentato e difeso dall'Avv. G L, con domicilio eletto in Palermo, via Siracusa, 30, presso lo studio dell’ Avv. R G;

contro

il Comune di Alcamo, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- “del provvedimento di cui alla nota prot. n. 028142 del 18 maggio 2006, pervenuta il successivo giorno 22, con cui l’Amministrazione intimata ha diffidato il ricorrente a non procedere al completamento del fabbricato di civile abitazione, sito in Alcamo, Contrada Calatubo, 75/h, ricadente nel foglio di mappa 11, particella 540, oggetto del condono edilizio di cui alla domanda prot. n. 13795 del 27/02/1995, ai sensi della L. 724/94”;

- “del provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale del suddetto immobile, trascritto in data 19 giugno 2002, con n. 12865, citato nel predetto atto di diffida e mai notificato al ricorrente”.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le ordinanze collegiali istruttorie n. 228/08 del 24 settembre 2008, n. 13/09 del 19 gennaio 2009, e n. 123/09 del 3 luglio 2009;

Vista la memoria difensive prodotta dal ricorrente;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il Referendario A P;

Udito, nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2009, l’Avv. G. Lentini per il ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso notificato il 20 luglio 2006 e depositato il 21 settembre 2006, il sig. Giuseppe S ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati al fine di ottenerne l’annullamento, esponendo in fatto:

- di essere comproprietario del fabbricato di civile abitazione indicato in epigrafe, in relazione al quale ha presentato al Comune intimato domanda di condono edilizio ex legge 724 del 1994, pagando integralmente l’oblazione dovuta;

- di avere comunicato al Comune intimato, ai sensi dell’art. 26, comma 10 della legge regionale n. 37 del 1985, con nota n. 21898 del 24 aprile 2006 l’intento di completare i lavori di rifinitura interna del predetto manufatto;

- di avere ricevuto per risposta la nota prot. n. 028142 del 18 maggio 2006 con cui l’Amministrazione comunale lo ha diffidato a non procedere al completamento del fabbricato in questione poiché questo sarebbe stato oggetto di acquisizione al patrimonio del Comune in data 19 giugno 2002 in virtù della sentenza n. 4118 del 1999 della Corte di Appello di Palermo concernente la p.lla 22, foglio 11.

Tanto premesso, il ricorrente ha dedotto l'illegittimità dei provvedimenti impugnati con due motivi di censura, lamentando:

1) eccesso di potere per travisamento dei fatti;

2) erronea e falsa applicazione dell’art. 240 cod. pen;
eccesso di potere per difetto di motivazione.

Il Comune di Alcamo, ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

Con ordinanza collegiale istruttoria n. 228/08 del 24 settembre 2008 e la successiva n. 13/09 del 19 gennaio 2009 sono stati chiesti al Comune intimato documentati chiarimenti in ordine all’ eventuale riesame del procedimento di acquisizione della intera p.lla 22 ove sarebbe compreso l’immobile dell’odierno ricorrente, in esecuzione delle quali il predetto ente ha comunicato, con nota pervenuta il 17 febbraio 2009, di non ritenere opportuna l’adozione di nuovi provvedimenti.

Con ordinanza collegiale istruttoria n. 123/09 del 3 luglio 2009 è stata disposta l’acquisizione della documentazione inerente i procedimenti di adozione degli atti impugnati, alla quale il Comune di Alcamo ha dato esecuzione con nota pervenuta in data 4 agosto 2009, n. prot. 8325.

In vista dell’udienza di trattazione del merito, il ricorrente ha depositato memoria difensiva.

All'esito della pubblica udienza del 18 dicembre 2009, su conforme richiesta del difensore di parte ricorrente, il ricorso è stato posto in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati.

1.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta il travisamento dei fatti costituenti il presupposto per l’adozione dei provvedimenti impugnati.

In particolare egli sostiene che la confisca disposta dal giudice penale, e divenuta ormai definitiva a seguito della sentenza della Cassazione in data 12 dicembre 2000, non potrebbe riguardare l’immobile catastato al foglio 11, particella 540, la cui proprietà gli sarebbe pervenuta in epoca antecedente al predetto procedimento penale: del quale ultimo, peraltro, non sarebbe stato neanche parte, in qualità di imputato.

A ciò si aggiungerebbe anche la circostanza, dirimente, consistente nell’avvenuto suo proscioglimento dai reati di lottizzazione e di costruzione abusiva in diverso procedimento penale, anch’esso deciso con sentenza ormai passata in giudicato, relativamente all’immobile di che trattasi.

Tale assunto si ritiene di dover condividere, alla luce dei dati fattuali emersi sulla base della documentazione progressivamente acquisita in sede istruttoria.

Ed invero, il Pretore di Trapani, sez. staccata di Alcamo, con la sentenza n. 72/96, dei 26 gennaio-14 febbraio 1996, divenuta definitiva in data 9 ottobre 1997 – in atti -, ha dichiarato l’estinzione dei reati edilizi contestati all’odierno ricorrente in qualità di imputato, “per l’avvenuto rilascio della concessione edilizia in sanatoria” e, conseguentemente, il non doversi procedere per i reati medesimi, “poiché il fatto non è più previsto dalla legge come reato ai sensi della legge 724/94 e successive modificazioni”.

Risulta, altresì, che il diverso procedimento penale avviato nei confronti di altri sedici imputati, - tra cui non figurano l’odierno ricorrente e il suo dante causa, il sig. R A (cfr. visura catastale storica esibita dal Comune di Alcamo) –, per analoghi reati edilizi, sia stato invece definito a seguito di giudicato formatosi in data 12 dicembre 2000, con la conferma della confisca dei terreni abusivamente lottizzati e dei manufatti su di essi realizzati. Tali terreni sono stati identificati dal giudice penale nel “fondo avente destinazione agricola sito in C.da Calatubo censito alla partita 26645, foglio 11 Part.lla originaria n° 22 del N.C.T. del Comune di Alcamo”, frazionata, lottizzata e edificata, abusivamente, dai predetti imputati, con condotte poste in essere nel corso dell’anno 1994.

Orbene, sempre dalla visura catastale storica relativa al terreno catastato al foglio 11, p.lla 540, prodotta dal Comune intimato in esecuzione dell’ordine istruttorio di questo Tribunale, risulta che tale particella, estesa are 25.00, è stata costituita in data 22 marzo 1997 e generata per frazionamento dalla p.lla 425, di are 25.09 in data 3 dicembre 1991, derivante a sua volta dalla p.lla 421, estesa are 98.76, generata a sua volta dal frazionamento del 1° luglio 1991 della originaria p.lla 22 estesa ha 1.32.41.

Sulla base della suddetta visura catastale (in atti), deve perciò concludersi che, effettivamente, la costituzione per frazionamento della particella 540 è antecedente: alla formazione del giudicato che ha confermato la sanzione della confisca ex art. 19 della legge n. 47/85 dell’originaria particella 22, all’emissione del provvedimento di acquisizione gratuita avente ad oggetto “la p.lla 22” e alla relativa trascrizione di tale acquisto a titolo originario nei registri immobiliari - così come affermato dalla stessa Amministrazione comunale nella nota depositata in data 4 agosto 2009, n. prot. 8325, in esecuzione dell’ordinanza istruttoria n. 123/09 -, nonché al rilascio della concessione in sanatoria a seguito di istanza prot. n. 13795 del 27 febbraio 1995 da parte dello stesso Comune di Alcamo per l’immobile sulla stessa particella edificato.

Consegue, da tutto ciò, che erroneamente il Comune ha, per questa parte, dato esecuzione alla sentenza penale che, pur riferendosi genericamente alla originaria p.lla 22 nel disporne la confisca, non poteva essere interpretata obliterando le risultanze catastali nel frattempo variate;
tale errore, peraltro, poteva essere rilevato già in sede di istruttoria finalizzata alla formazione del titolo utile alla trascrizione immobiliare, ove è emersa la titolarità del diritto di proprietà dei terreni confiscati in capo ai soggetti, diversi dal ricorrente e dal suo dante causa, nei cui confronti esclusivi, infatti, è stata correttamente effettuata la predetta trascrizione contro.

Va, peraltro, osservato che, in ogni caso, secondo la giurisprudenza di questo T.A.R. (cfr. Sez. I, 16 novembre 2006, n. 3039), in linea con l’insegnamento della Corte di Cassazione, la confisca è una sanzione amministrativa atipica, connessa all’oggettiva illiceità del bene, che si sostituisce al mancato esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’amministrazione comunale. Essa realizza, per volontà del legislatore, un intervento ablatorio automatico che ha l’effetto di far acquisire gratuitamente il bene al patrimonio disponibile del Comune.

Avuto riguardo al carattere suppletivo nei confronti dell’inerzia dell’amministrazione competente, qualora intervenga una diversa e legittima valutazione di quest’ultima in merito alla destinazione urbanistica dei beni, la confisca non può più essere adottata e, se già disposta, deve essere revocata.

Va precisato, però, che i limiti al potere di confisca sono riferibili esclusivamente a due ipotesi: che il provvedimento autorizzatorio del comune sia stato adottato prima della sentenza di merito, e quindi in assenza di confisca;
o che il provvedimento autorizzatorio sia stato adottato prima del passaggio in giudicato della sentenza che, accertata la sussistenza del fatto penalmente rilevante (ancorché ne dichiari la prescrizione per la persona fisica dell’imputato), abbia disposto la confisca.

Nella prima ipotesi, la sentenza di merito, benché di condanna, non può più disporre la confisca;
nella seconda (la confisca è stata disposta, ma prima del passaggio in giudicato è intervenuto il provvedimento autorizzatorio) la confisca deve essere revocata.

Dunque, nel caso di specie, anche a ritenere, così come ritenuto dal Comune di Alcamo, che la confisca abbia avuto a oggetto l’intera particella 22, comunque, per la parte di proprietà del sig. S, tale confisca non avrebbe potuto essere disposta a ciò ostando intervenuta sanatoria delle opere in epoca antecedente alla sentenza del pretore di Trapani, sez. staccata di Alcamo n. 373/98.

In conclusione, la particella 540 di cui è comproprietario il ricorrente non è stata mai oggetto di alcun provvedimento di confisca, né del provvedimento di acquisizione gratuita n.1143 del 29 maggio 2002.

1.2. Con il secondo motivo si lamenta l’erronea e falsa applicazione dell’art. 240 del cod. pen. nella misura in cui il Comune di Alcamo avrebbe ritenuto di potere estendere la confisca al ricorrente benché questi sia stato estraneo al procedimento penale conclusosi con la disposizione di tale misura.

La difesa spiegata non ha pregio.

Va richiamato al riguardo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la confisca di cui all’art. 240 del cod. pen. è un istituto ontologicamente diverso da quello disciplinato dell’art. 19 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, ai sensi e per gli effetti del quale la confisca è obbligatoria ogni volta che il giudice penale accerti che vi è stata lottizzazione abusiva, indipendentemente dalla persona del condannato e addirittura dalla stessa condanna penale (potendo l'accertamento della lottizzazione abusiva conseguire ad una declaratoria di amnistia o di prescrizione del reato) e ciò in forza della natura "reale" e non "personale" della confisca (Cass. Penale, III, 4 ottobre 2004, n. 38728;
Cass. penale, III, 22 settembre 2004, n. 37086;
Cass. penale, III, 28 settembre 1995, n. 1089;
Cass. penale, 30 settembre 1995, n. 10061). La restituzione dell'area abusivamente lottizzata non è infatti consentita dall'art. 19 della legge n. 47 del 1985 citata neppure a favore di proprietari estranei al processo penale che sono soltanto legittimati a far valere davanti al giudice dell'esecuzione i diritti vantati sul bene confiscato con sentenza irrevocabile (Cass. Penale, VI, 10 marzo 2003;
Cass. Penale, V, 11 luglio 2001).

2. In conclusione, nei termini innanzi precisati, l’impugnativa risulta fondata e va accolta, con il conseguente annullamento del provvedimento contenuto nella nota prot. n.028142 del 18 maggio 2006 e del provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale nel senso in cui è stato inteso dal Comune di Alcamo come comprensivo anche del terreno identificato in catasto con la p.lla 540, di proprietà del ricorrente. Restano, comunque, salvi gli ulteriori accertamenti e provvedimenti che l’Amministrazione potrà porre in essere nel perseguimento dell’interesse pubblico al corretto esercizio della potestas aedificandi da parte dei privati secondo il vigente ordinamento urbanistico –edilizio, ovviamente da esercitare entro i limiti derivanti dal c.d. effetto conformativo della pronuncia giurisdizionale.

3. Le spese seguono come di regola la soccombenza, nella misura indicata nel dispositivo.

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