TAR Parma, sez. I, sentenza 2019-04-15, n. 201900100
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Testo completo
Pubblicato il 15/04/2019
N. 00100/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00227/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di MA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 227 del 2015, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'Avvocato Giuseppe Manfredi, con domicilio eletto presso l’Avv. Eugenia Monegatti, in MA, piazza Garibaldi n. 17;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la quale è ex lege domiciliato, in Bologna, via Guido Reni n. 4;
per l'annullamento
del diniego rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia nr. 080/cat.6/f del 17 giugno 2015 del Questore di Piacenza;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2019 il dott. Marco Poppi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con decreto del 17 giugno 2015, il Questore di MA respingeva l’istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia presentata dal ricorrente il 17 dicembre 2014 ritenendo essere venuti meno, in capo al richiedente, i prescritti requisiti di affidabilità.
Il ricorrente impugnava il citato decreto deducendo la violazione degli artt. 1 e 3 della L. n. 241/1990, degli artt. 10, 11, 38 e 43 del R.D. n. 776/1931 (TULPS) ed eccesso di potere sotto svariati profili.
L’Amministrazione si costituiva in giudizio confutando le avverse doglianze e chiedendo la reiezione del ricorso.
Alla pubblica udienza del 18 novembre 2018 il ricorrente manifestava la persistenza del proprio interesse alla decisione e all’esito della pubblica udienza del 10 aprile 2019, la causa veniva decisa.
Il ricorso è fondato avendo l’Amministrazione adottato il diniego impugnato sulla base di elementi datati, noti alla medesima da 13 anni, e mai in precedenza considerati ai fini in esame.
I fatti penalmente rilevanti attribuiti al ricorrente che, a parere della Questura