TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 2021-09-28, n. 202102012
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Testo completo
Pubblicato il 28/09/2021
N. 02012/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01146/2021 REG.RIC.
N. 01147/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso, numero di registro generale 1146 del 2021, proposto da:
G C, rappresentata e difesa dall’Avv. L L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sant’Angelo dei Lombardi e Provincia di Avellino, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Castellano Costruzioni s. r. l., in persona del legale rappresentante pro tempore e G A C, non costituiti in giudizio;
sul ricorso, numero di registro generale 1147 del 2021, proposto da:
Castellano Costruzioni s. r. l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Eduardo De Ruggiero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sant’Angelo dei Lombardi e Provincia di Avellino, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
nei confronti
G C e G A C, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento, previa sospensione:
quanto al ricorso n. 1146 del 2021:
A) del provvedimento prot. n. 4660 (ordinanza n. 29) del 18.05.2021 con il quale il Responsabile del Servizio Governo del Territorio del Comune di Sant’Angelo dei Lombardi ha ordinato alla ricorrente di rimuovere, nel termine di giorni 30, i rifiuti presenti su area di proprietà alla località Scannacapre, nonché gli automezzi della Castellano Costruzioni parcheggiati su tale area, ai sensi dell’art. 192 D. L.vo 152/2006;
B) ove e per quanto occorra, della nota della Regione Carabinieri Forestale Campania Stazione di Sant’Angelo dei Lombardi, n. 319/6.1/6/2021;
C) del verbale ARPAC di Avellino del 26.03.2021;
D) di tutti gli atti presupposti, ivi compresi, gli atti istruttori, collegati, connessi e conseguenziali, non conosciuti;
quanto al ricorso n. 1147 del 2021:
A) del provvedimento prot. n. 4660 (ordinanza n. 29) del 18.05.2021 con il quale il Responsabile del Servizio Governo del Territorio del Comune di Sant’Angelo dei Lombardi ha ordinato alla ricorrente di rimuovere, nel termine di giorni 30, gli automezzi della Castellano Costruzioni parcheggiati su area in località Scannacapre, ai sensi dell’art. 192 D. L.vo 152/2006;
B) ove e per quanto occorra, della nota della Regione Carabinieri Forestale Campania Stazione di Sant’Angelo dei Lombardi, n. 319/6.1/6/2021;
C) del verbale ARPAC di Avellino del 26.03.2021;
D) di tutti gli atti presupposti, ivi compresi, gli atti istruttori, collegati, connessi e conseguenziali, non conosciuti;
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 15 settembre 2021, il dott. P S;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;
Nel primo giudizio, la ricorrente, proprietaria di una vastissima area, in Contrada Scannacapre di Sant’Angelo dei Lombardi, parte destinata a relitto stradale e parte a pascolo, premesso che:
- l’ARPAC di Avellino, a seguito di sopralluogo congiunto con il Nucleo Carabinieri Forestale Campania (di Sant’Angelo dei Lombardi), in data 26.03.2021, aveva rilevato: - la presenza di rifiuti sull’ex relitto stradale (pneumatici e cassoni); - la presenza di automezzi (targati e funzionanti) e di attrezzature da cantiere (di titolarità della società Castellano Costruzioni) sull’ex relitto stradale che non integravano, tuttavia, rifiuti o elementi di rischio ambientale; - l’assenza, in ogni caso, nell’area a monte, di fenomeni di interramento di rifiuti o nocumento delle matrici ambientali (suolo ed acque sotterranee); - la presenza di materiali da cantiere nelle aree adibite a pascolo che, però, non integravano rifiuti e non compromettevano l’ambiente o la salute; l’ARPAC, nel corso del relativo sopralluogo, aveva acquisito i formulari, relativi ai più recenti smaltimenti di rifiuti pericolosi e non pericolosi, che la ricorrente aveva rimosso dall’area in contestazione; tanto premesso, lamentava che il Comune di Sant’Angelo dei Lombardi, muovendo dal verbale ARPAC di cui sopra, in assenza di contraddittorio procedimentale e senza avere accertato elementi di responsabilità, in capo alla proprietaria dell’area, con ordinanza n. 29/2021, le aveva ordinato, ai sensi dell’art. 192 T.U.A., nel termine di giorni 30, di rimuovere: - i rifiuti (pneumatici e cassoni) sull’ex relitto stradale; - gli automezzi e le attrezzature di cantiere di proprietà della Castellano Costruzioni (che non erano rifiuti); segnalava che i rifiuti, all’esito di tale ordinanza, erano stati rimossi e smaltiti (cfr. documentazione allegata); in ogni caso, articolava, avverso detta ordinanza, le seguenti censure in diritto:
- I) VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 192 D. L.VO 152/2006 IN REL. ART. 7 L. 241/1990) – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE DEL CONTRADDITTORIO PROCEDIMENTALE – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 50 E 54 D. L.VO 167/2000) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DEL PRESUPPOSTO – D’ISTRUTTORIA –ARBITRARIETÀ – PERPLESSITÀ – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – ERRORE DI FATTO – TRAVISAMENTO – SVIAMENTO): l’ingiunzione di rimozione e smaltimento rifiuti, ai sensi dell’art. 192 D. L.vo 152/2006, può essere disposta a carico del proprietario di una area solo ove, all’esito del contraddittorio procedimentale, sia accertata la responsabilità (a titolo di dolo o colpa) per deposito abusivo di rifiuti; nella specie, era sufficiente leggere il provvedimento impugnato per percepire la violazione di tale disciplina, atteso che il Comune di Sant’Angelo dei Lombardi non solo aveva omesso del tutto di dare impulso al procedimento in contraddittorio, ma non aveva compiuto alcun rigoroso accertamento sulla (effettiva) responsabilità del proprietario (dolo o colpa grave) per deposito abusivo di rifiuti o, tanto meno, per parcheggio di automezzi e materiali di cantiere; detta violazione procedurale aveva ovvie ricadute sostanziali, perché la ricorrente non aveva potuto dimostrare di non avere responsabilità, sia per il deposito dei pretesi rifiuti, sia per il parcheggio di autocarri, mezzi e materiali da cantiere, i quali ultimi, per di più, non costituiscono rifiuti e, dunque, non possono formare valido oggetto di