TAR Venezia, sez. I, sentenza 2020-11-09, n. 202001048

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. I, sentenza 2020-11-09, n. 202001048
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202001048
Data del deposito : 9 novembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/11/2020

N. 01048/2020 REG.PROV.COLL.

N. 02403/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2403 del 2006, proposto da
L A, rappresentata e difesa dagli avvocati S B, A S, con domicilio eletto presso lo studio A S in Venezia, San Polo, 2988;

contro

Universita' degli Studi di Verona - (Vr), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale Venezia, domiciliata in Venezia, San Marco, 63;

per l'annullamento

del Decreto Rettorale n. 1454-2006, prot. n. 24974, de 06.07.2006, pervenuto alla ricorrente il successivo 20.07.2006, con cui il Rettore dell'Università degli Studi di Verona ha disposto la revoca dei benefici riconosciuti a favore dello ricorrente per l'anno accademico 2001/2002, consistenti nell'esonero totale dalle tasse, per un importo di € 1.042,72, e la perdita di ogni diritto alle successive erogazioni (Borsa di studio ed esonero totale dalle tasse), per gli anni accademici 2002/2003 (€ 2.984,16 per Borsa di studio e 1.172,74 per esonero tasse), 2003/2004 (€ 3.176,41 per Borsa di studio ed 1.259,66 per esonero tasse), 2004/2005 (€ 2.309,77 per Borsa di studio ed 1.264,28 per esonero tasse) nonché la restituzione delle predette somme per un importo complessivo di € 13.209,74;

di tutti gli atti connessi e conseguenti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Universita' degli Studi di Verona.

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 6 ottobre 2020 il dott. Marco Rinaldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La ricorrente, studentessa universitaria, ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato con cui l’Università degli Studi di Verona le ha revocato i benefici relativi al diritto allo studio (borse di studio ed esonero dalle tasse universitarie) nonché chiesto la restituzione delle somme già erogate per aver omesso di indicare nell’Autocertificazione Unica A.A. 2001/2002 il reddito da lavoro occasionale conseguito dal fratello, pari a € 135,05, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere.

Si è costituita in giudizio l’Università degli Studi di Verona, contrastando le avverse pretese.

All’udienza pubblica straordinaria del 6 ottobre 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso merita accoglimento per l’assorbente considerazione che l’istante, benché abbia omesso di indicare nell'autocertificazione il reddito da lavoro occasionale del fratello (€ 135,05), rientrava comunque tra i soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni previste per il diritto allo studio, in considerazione della sussistenza del limite di reddito complessivo della famiglia.

Risulta, invero, dagli atti che nella dichiarazione presentata dalla ricorrente per fruire delle agevolazioni previste per rendere effettivo il diritto allo studio è stato incluso un reddito da fabbricati della madre (€ 173, 53), persino maggiore di quello omesso del fratello (€ 135,05), ma in realtà inesistente, essendo quest’ultima mera nuda proprietaria del bene.

In definitiva, la inesattezze riscontrabili nella dichiarazione presentata dalla ricorrente non comportano un innalzamento dell’Indicatore Condizione Economica e dell’Indicatore Condizione Patrimoniale e non possono, pertanto, determinare la perdita dei benefici, non incidendo sulla sussistenza delle condizioni di accesso alle prestazioni sociali richieste dall’interessata.

Alla luce delle suesposte osservazioni – considerato che anche la Guardia di Finanza ha ritenuto regolare la dichiarazione presentata dall’interessata (“il reddito totale del nucleo familiare indicato nella Autocertificazione Unica A.A. 2001/2002 presentata in data 30.8.2001 al fine della concessione di prestazioni sociali agevolate, si può ritenere regolare”) - il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

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