TAR Salerno, sez. I, ordinanza collegiale 2015-02-09, n. 201500322

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. I, ordinanza collegiale 2015-02-09, n. 201500322
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 201500322
Data del deposito : 9 febbraio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00353/2009 REG.RIC.

N. 00322/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00353/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 353 del 2009, proposto da:


I C e G F, rappresentati e difesi dall'avv. B M, con domicilio eletto presso il procuratore in Salerno, Via G.V.Quaranta,5 c/o Feola;


contro

Comune di Giffoni Valle Piana, rappresentato e difeso dall'avv. L C, con domicilio eletto presso L C in Salerno, c/o Segreteria Tar;
Consorzio dei Comuni Bacino Sa/2;

per

atto di riassunzione di risarcimento danni da occupazione illegittima;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Giffoni Valle Piana;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2014 il dott. Francesco Mele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Con il ricorso in epigrafe i signori Cioffi Ippolito e Famiglietti Giuseppina hanno riassunto dinanzi a questo Tribunale, a seguito di pronunzia declinatoria della giurisdizione da parte del Tribunale Ordinario di Salerno di cui alla sentenza n. 2859/08, il giudizio a suo tempo instaurato nei confronti del Comune di Giffoni Valle Piana e del Consorzio Comuni di Bacino Sa/2, volto ad ottenere : 1) la condanna degli enti intimati della indennità di occupazione legittima del terreno di loro proprietà;
2) la condanna degli stessi, in ragione della abusiva occupazione del terreno di proprietà e della irreversibile trasformazione del fondo, al risarcimento dei danni costituiti dal valore venale del terreno, delle piante di ulivo ivi esistenti e dalla perdita di valore della residua proprietà;
3) la condanna degli enti intimati alla realizzazione di idonee opere di regimentazione delle acque ed al risarcimento di tutti i danni subiti per effetto della tracimazione delle acque piovane provenienti dalla sede stradale.

Nonostante la nota giurisprudenza della Corte di Giustizia della Comunità ( ed il successivo, ormai consolidato recepimento di essa da parte del giudice nazionale) - secondo cui non può trovare ingresso nel nostro ordinamento l’istituto della occupazione acquisitiva ( perdita della proprietà in capo al privato per effetto della realizzazione dell’opera pubblica con irreversibile trasformazione del bene, il quale giustificava la domanda di risarcimento danni pari al valore venale del bene) e, di conseguenza, in tale fattispecie il privato non perde il diritto di proprietà, onde la domanda giurisdizionale praticabile è quella volta alla restituzione del bene illecitamente ablato in uno al risarcimento dei danni conseguenti allo spossessamento - parte ricorrente ha riproposto dinanzi al giudice amministrativo, in sede di riassunzione , le stesse domande avanzate dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria ( si vedano in proposito le “conclusioni” e la espressa precisazione di cui a pag. 5, punto IV dell’atto di riassunzione).

Ciò posto, ritiene il Tribunale:

1) quanto alla domanda di risarcimento del danno pari all’integrale valore di mercato delle porzioni di suolo irreversibilmente trasformate ( ormai , alla luce della citata giurisprudenza, non più praticabile) che la stessa, in relazione al noto travaglio giurisprudenziale e legislativo che la vicenda della occupazione acquisitiva ha avuto ed al fatto che l’istituto era ammesso all’epoca della introduzione dell’originario giudizio, non possa essere tout court dichiarata inammissibile, ma che vada, invece, consentito al privato, in relazione alla nuova configurazione giuridica della vicenda, la mutatio libelli, al fine di adeguare l’originaria richiesta a quella oggi giuridicamente praticabile;questi, dunque, ai sensi dell’art. 183 cpc, va rimesso in termini per articolare domanda giurisdizionale consentita alla luce del mutato quadro normativo e giurisprudenziale, da proporsi con atto da notificare, nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, alle amministrazioni intimate ( costituite e non)

2) quanto, invece, alle domande sub 1) (condanna al pagamento dell’indennità di occupazione legittima) e sub 3) (condanna al risarcimento dei danni causati dalla carenza di idonea regimentazione delle acque meteoriche), che le stesse non paiono prima facie rientrare nella giurisdizione del giudice amministrativo, onde le parti, prima dell’assunzione di ogni decisione sul punto, devono essere invitate a dedurre sulla questione di giurisdizione.

Per le ragioni sopra esposte ed al fine degli adempimenti sopra specificati, la causa deve essere rimessa sul ruolo, con fissazione di nuova udienza di discussione alla data dell’8 ottobre 2015.

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