TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2024-02-29, n. 202400316

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2024-02-29, n. 202400316
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202400316
Data del deposito : 29 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/02/2024

N. 00316/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00072/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 72 del 2023, proposto da
P R, D R, B R, S R e R R, rappresentati e difesi dall'avvocato G P M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. F A in Catanzaro, corso Mazzini, 4;



contro

Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati A C ed E F V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle dei Crati, non costituito in giudizio;



per l''ottemperanza

all''ordinanza di assegnazione somme dell''8.9.2021, emessa dal Tribunale Ordinario di Cosenza – Ufficio Esecuzioni Mobiliari, G.E., Dott. Pancaro, nel procedimento N.R.G.E. 1699/2017, Rep. 1068/2021, pubblicata il 27.9.2021, con la quale è stata assegnata ai creditori procedenti, la somma di € 2.266.785,74 ordinando al terzo pignorato, Regione Calabria, il pagamento di quanto assegnato.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria, con la relativa documentazione;

Vista l’ordinanza collegiale n. 10/2024 del 2 gennaio 2024;

Viste le memorie difensive;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del 29 novembre 2023 il dott. I C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Con rituale ricorso a questo Tribunale ex artt. 112 e ss. c.p.a., i signori P R e D R, nella qualità di eredi legittimi del sig. Agostino Rizzo, nonché B R, S R e R R, nella qualità di eredi legittimi del sig. Mario Rizzo e della sig.ra Angela Martire, lamentavano la mancata ottemperanza, da parte della Regione Calabria, quale terzo pignorato, all’ordinanza di assegnazione somme in epigrafe, basata, in particolare, su procedimento esecutivo promosso dai sig.ri Raffaele Rizzo e Mario Rizzo, creditori procedenti in base a una sentenza del Tribunale ordinario di Castrovillari, con cui il Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati, era stato condannato a corrispondere somme a titolo di risarcimento del danno.

Il Tribunale Ordinario di Cosenza, con ordinanza dell’8 settembre 2021, pubblicata il 27 settembre 2021, assegnava quindi ai creditori procedenti, la somma di € 2.266.785,74 ordinando, al terzo pignorato, Regione Calabria, il pagamento di quanto assegnato.

Dato che tale ordinanza, opposta ma con giudizio dichiarato estinto, era munita di formula esecutiva in data 4 ottobre 2021 e veniva notificata alla Regione Calabria, in forma esecutiva, in data 13 ottobre 2021, i ricorrenti insistevano in questa sede affinché fosse dichiarato l’obbligo della Regione Calabria di adottare le determinazioni amministrative e contabili necessarie per dare esecuzione al giudicato derivante dalla predetta ordinanza di assegnazione somme e chiedevano anche il riconoscimento della c.d. “penalità di mora”, di cui all’art. 114, comma 4, lett, e), c.p.a., nonché la nomina di un Commissario ad acta per l’eventualità della persistenza nell’inadempimento.

Si costituiva in giudizio la Regione Calabria, eccependo l’inammissibilità del ricorso, dato che l’ordinanza di assegnazione del Giudice dell’esecuzione di Cosenza non era un provvedimento equiparabile alla sentenza passata in giudicato, in quanto il giudizio a cognizione piena che era presente prima della recente riforma è stato sostituito da un provvedimento del giudice dell’esecuzione basato su presunzioni e a cognizione sommaria, per cui la sua efficacia è limitata alla sola procedura in corso, perché non ha natura di accertamento di diritti, ai sensi dell’art. 549 c.p.c.

Inoltre, la Regione rilevava anche che, con Delibera di Giunta Regionale n. 539 del 31 ottobre 2022, la stessa Regione Calabria aveva sottoposto il Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati a procedura di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui

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