TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2024-02-29, n. 202400316

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2024-02-29, n. 202400316
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202400316
Data del deposito : 29 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/02/2024

N. 00316/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00072/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 72 del 2023, proposto da
P R, D R, B R, S R e R R, rappresentati e difesi dall'avvocato G P M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. F A in Catanzaro, corso Mazzini, 4;

contro

Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati A C ed E F V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle dei Crati, non costituito in giudizio;

per l''ottemperanza

all''ordinanza di assegnazione somme dell''8.9.2021, emessa dal Tribunale Ordinario di Cosenza – Ufficio Esecuzioni Mobiliari, G.E., Dott. Pancaro, nel procedimento N.R.G.E. 1699/2017, Rep. 1068/2021, pubblicata il 27.9.2021, con la quale è stata assegnata ai creditori procedenti, la somma di € 2.266.785,74 ordinando al terzo pignorato, Regione Calabria, il pagamento di quanto assegnato.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria, con la relativa documentazione;

Vista l’ordinanza collegiale n. 10/2024 del 2 gennaio 2024;

Viste le memorie difensive;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del 29 novembre 2023 il dott. I C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con rituale ricorso a questo Tribunale ex artt. 112 e ss. c.p.a., i signori P R e D R, nella qualità di eredi legittimi del sig. Agostino Rizzo, nonché B R, S R e R R, nella qualità di eredi legittimi del sig. Mario Rizzo e della sig.ra Angela Martire, lamentavano la mancata ottemperanza, da parte della Regione Calabria, quale terzo pignorato, all’ordinanza di assegnazione somme in epigrafe, basata, in particolare, su procedimento esecutivo promosso dai sig.ri Raffaele Rizzo e Mario Rizzo, creditori procedenti in base a una sentenza del Tribunale ordinario di Castrovillari, con cui il Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati, era stato condannato a corrispondere somme a titolo di risarcimento del danno.

Il Tribunale Ordinario di Cosenza, con ordinanza dell’8 settembre 2021, pubblicata il 27 settembre 2021, assegnava quindi ai creditori procedenti, la somma di € 2.266.785,74 ordinando, al terzo pignorato, Regione Calabria, il pagamento di quanto assegnato.

Dato che tale ordinanza, opposta ma con giudizio dichiarato estinto, era munita di formula esecutiva in data 4 ottobre 2021 e veniva notificata alla Regione Calabria, in forma esecutiva, in data 13 ottobre 2021, i ricorrenti insistevano in questa sede affinché fosse dichiarato l’obbligo della Regione Calabria di adottare le determinazioni amministrative e contabili necessarie per dare esecuzione al giudicato derivante dalla predetta ordinanza di assegnazione somme e chiedevano anche il riconoscimento della c.d. “penalità di mora”, di cui all’art. 114, comma 4, lett, e), c.p.a., nonché la nomina di un Commissario ad acta per l’eventualità della persistenza nell’inadempimento.

Si costituiva in giudizio la Regione Calabria, eccependo l’inammissibilità del ricorso, dato che l’ordinanza di assegnazione del Giudice dell’esecuzione di Cosenza non era un provvedimento equiparabile alla sentenza passata in giudicato, in quanto il giudizio a cognizione piena che era presente prima della recente riforma è stato sostituito da un provvedimento del giudice dell’esecuzione basato su presunzioni e a cognizione sommaria, per cui la sua efficacia è limitata alla sola procedura in corso, perché non ha natura di accertamento di diritti, ai sensi dell’art. 549 c.p.c.

Inoltre, la Regione rilevava anche che, con Delibera di Giunta Regionale n. 539 del 31 ottobre 2022, la stessa Regione Calabria aveva sottoposto il Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati a procedura di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 194 e seguenti della legge fallimentare, nonché dell'art. 15, commi 1 e 5 bis, del D.L. 98/11, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, per cui ne conseguiva che le procedure esecutive intraprese nei confronti del soggetto in liquidazione coatta erano divenute improcedibili, per non ledere il principio della “par condicio creditorum”.

Secondo la Regione, nel caso in esame, l’ordinanza di assegnazione in epigrafe non poteva e non doveva essere più eseguita, neanche con lo strumento del giudizio di ottemperanza ex art. 112 cit., dato che l’ordinanza di assegnazione presso il tesoriere della Regione Calabria rappresentava l’adempimento del debitore Consorzio e, per le ragioni innanzi indicate, era pacifico che il Consorzio non poteva più adempiere;
inoltre, risultava che i ricorrenti avevano proposto ricorso contro la deliberazione di messa in liquidazione coatta, pendente avanti a questo TAR con il n.r.g. 38/2023.

In tale ricorso, infatti, le parti ricorrenti affermavano proprio che la Regione Calabria non poteva dare esecuzione coattiva all’ordinanza di assegnazione del G.E. del Tribunale di Cosenza del 8.9.2021 in quanto, essendo stato sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, il soppresso Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati, si sarebbe violata la suddetta “par condicio”.

I ricorrenti depositavano a loro volta una memoria, contestando le ragioni esposte dalla Regione e alla camera di consiglio del 29 novembre 2023 la causa era trattenuta in decisione.

All’esito di questa, era pronunciata l’ordinanza collegiale in epigrafe con la quale, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., si invitavano le parti a presentare memorie sulla questione vertente sulla questione per la quale il non intervenuto pagamento da parte della Regione e la disposta sospensione della procedura esecutiva in cui era incardinata l’ordinanza in epigrafe, faceva dubitare il Collegio della presenza, nel caso di specie, del presupposto del passaggio “in giudicato” di un provvedimento giudiziale equiparato a una sentenza del giudice ordinario, di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., dato che un’eventuale accoglimento dell’opposizione travolgerebbe il provvedimento in epigrafe di cui si chiede l’ottemperanza in questa sede.

Le parti provvedevano nei termini a depositare le proprie memorie e il Collegio si riuniva nuovamente per la decisione della causa.

DIRITTO

Il Collegio rileva nuovamente quanto già osservato nell’ordinanza in epigrafe sopra richiamata, secondo cui:

- è stata depositata in atti dalla Regione Calabria documentazione dalla quale si evince che il G.E. del Tribunale di Catanzaro, con ordinanza del 7 maggio 2023, ha disposto, su ricorso in opposizione depositato dalla debitrice esecutata, la sospensione della procedura esecutiva limitatamente ai crediti vantati dai creditori procedenti (e non dall’avvocato antistatario che però non agisce in questa sede);

- tale ordinanza, reclamata ex art. 669 terdecies c.p.c. dagli odierni ricorrenti, è stata confermata in sede collegiale con decreto del 27 luglio 2023 e risulta che la causa, riassunta in sede di merito, è pendente con udienza fissata ex art. 171 bis c.p.c. nel mese di febbraio 2024;

- in sintesi, il Tribunale ha osservato quanto segue:

a) la Regione Calabria non ha dato esecuzione spontanea all’ordinanza di assegnazione emessa dal G.E. del Tribunale di Cosenza, in seguito alla procedura di espropriazione presso terzi, in cui la Regione assumeva la veste di terzo pignorato ed il Consorzio di bonifica della Piana di Sibari la veste di debitore esecutato;

b) affinché si realizzi l’effetto satisfattivo non basta la pronuncia dell’ordinanza di assegnazione, ma occorre che il credito assegnato venga pagato: fino a questo momento l’assegnatario rimane creditore nei confronti del terzo ceduto per la somma assegnata, corrispondente a quanto questi avrebbe dovuto versare al debitore esecutato, suo originario creditore, nei limiti posti dall’art. 546, comma 1, c.p.c.;

c) nel nuovo processo espropriativo che potrà essere avviato contro il terzo debitore ceduto in caso di sua inerzia, questi potrà esperire a sua difesa gli “ordinari” rimedi oppositivi, dunque anche l’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. ed è quanto accaduto nel caso di specie con l’opposizione all’esecuzione spiegata dalla Regione Calabria;

d) privo di pregio era il motivo di reclamo relativo alla mancata disapplicazione da parte del G.E. della delibera di giunta regionale che ha disposto la liquidazione coatta amministrativa;

e) nel caso di specie i reclamanti lamentano proprio che il loro diritto alla riscossione del credito sia dipeso dall’adozione della delibera di giunta di cui si assume l’illegittimità, che deve essere sindacata dal giudice deputato a conoscere della liceità o meno dei provvedimenti amministrativi, ovvero dal giudice amministrativo e di tale circostanza del resto sono consapevoli gli stessi reclamanti, ove si consideri che hanno impugnato dinnanzi al TAR la delibera di giunta per cui è causa, chiedendo contestualmente la sospensiva dell’efficacia della medesima, non concessa dal TAR, la cui decisione è stata confermata anche dal Consiglio di Stato e sulla quale si è pertanto formato il giudicato cautelare;

f) come ha avuto modo di chiarire la giurisprudenza di legittimità a seguito del provvedimento del giudice dell'esecuzione, con il quale viene disposta l'assegnazione di una somma di denaro al creditore procedente, la proprietà di detta somma rimane al debitore fino a quando non avvenga in concreto il passaggio nella sfera patrimoniale del creditore;
pertanto, qualora il debitore venga dichiarato fallito prima che sia avvenuto il materiale pagamento della somma assegnata, rimane precluso al creditore pretenderne la consegna e soddisfare così il proprio credito al di fuori della procedura fallimentare, mentre un eventuale pagamento intervenuto successivamente alla declaratoria di fallimento sarebbe inefficace, ai sensi dell'art. 44 legge fall., nei confronti del fallimento (in tal senso Cass. Civ. sentenza n. 7093/2005 e 14.3.2011, n. 5994);

g) trattasi di principi chiaramente affermabili anche alla liquidazione coatta amministrativa a cui si estendono molte delle norme previste per il fallimento e per ciò che concerne il nostro caso, l’art. 55 della “legge fallimentare”;

- la giurisprudenza inoltre ha avuto modo di precisare che, in tema di espropriazione presso terzi, l'assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c., in quanto disposta "salvo esazione", non determina l'immediata estinzione del credito del pignorante, essendo altresì necessario, a tale scopo, il pagamento al creditore assegnatario da parte del terzo assegnato, fatto estintivo della cui prova - che può essere fornita anche per presunzioni - è gravata la parte che di esso voglia avvalersi (per tutte: Cass. Civ. Sez. III, 23.6.23, n. 18123 e Sez. I, 31.3.11, n. 7508).

Alla luce di tali presupposti, il Collegio rileva che gli stessi ricorrenti evidenziano che, con l’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., l’esecutato non è più creditore del terzo, il quale diviene diretto debitore del procedente. Sostengono essi che le vicende della liquidazione coatta amministrativa del consorzio originario debitore sarebbero indifferenti in quanto è la Regione Calabria ora debitrice diretta nei loro confronti in virtù dell’ordinanza di assegnazione in questione divenuta esecutiva.

Il Collegio, però, non può non rimarcare la circostanza per la quale l’assegnazione del credito di cui alla richiamata ordinanza configura una “datio in solutum”, con effetto liberatorio condizionato all’effettiva riscossione, quale obbligazione “pro solvendo”;
essendo al cospetto di un trasferimento coattivo di credito la liberazione del debitore avviene solo al momento del pagamento eseguito dal terzo assegnato e l’obbligazione originaria sopravvive, fino all’esazione del credito ceduto (art. 2928 c.c.).

Nel caso di specie tale pagamento non vi è stato, tanto che i ricorrenti hanno adito il Tribunale di Catanzaro per ottenere in via coattiva il pagamento da parte della Regione;
tale procedura esecutiva risulta essere stata sospesa con provvedimento del G.E. confermato in sede collegiale.

Come rilevato in questa ultima sede, “…affinché si realizzi l’effetto satisfattivo non basta la pronuncia dell’ordinanza di assegnazione, ma occorre che il credito assegnato venga pagato, fino a questo momento l’assegnatario rimane creditore nei confronti del terzo ceduto per la somma assegnata, corrispondente a quanto questi avrebbe dovuto versare al debitore esecutato, suo originario creditore, nei limiti posti dall’art. 546, comma 1 c.p.c. Senonché nel nuovo processo espropriativo che potrà essere avviato contro il terzo debitore ceduto in caso di sua inerzia, questi potrà esperire a sua difesa gli “ordinari” rimedi oppositivi, dunque anche l’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. ed è quanto accaduto nel caso di specie con l’opposizione all’esecuzione spiegata dalla Regione Calabria”.

Ne consegue, ad opinione del Collegio, che in pendenza della opposizione all’esecuzione originata dal mancato pagamento spontaneo da parte della Regione, terzo esecutato, la relativa ordinanza non si è consolidata con la forza di giudicato richiesta dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., potendo un accoglimento della suddetta opposizione travolgere la stessa ordinanza di assegnazione originaria adottata dal Tribunale di Cosenza.

Ne consegue che il presente ricorso risulta per tale ragione inammissibile.

Le spese di lite possono compensarsi per la peculiarità e novità della fattispecie.

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