TAR Lecce, sez. III, sentenza 2022-03-18, n. 202200443

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, sentenza 2022-03-18, n. 202200443
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202200443
Data del deposito : 18 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/03/2022

N. 00443/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00883/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 883 del 2021, proposto da
Planet Service Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore , e C E, rappresentati e difesi dagli avvocati F C e R D B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato F C in Lecce, via Cavour, n.10;



contro

Comune di Ginosa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A C in Lecce, via Scarambone, n. 56;



per l'annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

- del provvedimento prot. n. 0010330 emesso il giorno 8.4.2021, e comunicato in pari data, dal Responsabile del VII Settore - Urbanistica - Servizio Commercio e AA.PP. della Città di Ginosa, con il quale è stata revocata l'autorizzazione N.C.C. n. 9/2006, già rilasciata in data 30.6.2006 al Sig. Ettore Carpentieri, e da quest'ultimo successivamente conferita alla “Planet Service Società Cooperativa”;

- di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguenziale o che, con il provvedimento di cui al punto precedente, si sia posto in qualsivoglia rapporto di correlazione, e in particolare, ove occorra, della nota prot. n. 0015642 del 25.05.2021 con la quale è stata rigettata l'istanza di annullamento in autotutela, proposta dai ricorrenti in data 11.5.2021, con riguardo alla disposta revoca.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ginosa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2022 la dott.ssa Anna Abbate e uditi per le parti i difensori avv.to F. Cantobelli, avv.to R. De Blasi e avv.to G. Misserini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

I ricorrenti, con ricorso notificato il 07/06/2021 e depositato in giudizio l’08/06/2021, impugnano il provvedimento prot. 0010330 dell’8.4.2021, con cui il Comune di Ginosa ha revocato l'autorizzazione N.C.C. n. 9/2006, già rilasciata in data 30.6.2006 al Sig. Ettore Carpentieri e da quest'ultimo successivamente ceduta alla “Planet Service Società Cooperativa”, sulla base del duplice rilievo che “la Planet Service Società Cooperativa non abbia dimostrato di avere sede operativa nel suddetto territorio” del Comune di Ginosa e che “ il servizio N.C.C. deve ritenersi svolto in contrasto con il “limite intrinseco alla stessa natura del servizio” richiamato dalla Corte Costituzionale ”, che, con la sentenza n. 56/2020, ha sottolineato la “vocazione locale” del servizio di noleggio auto con conducente; nonchè ogni altro atto presupposto, connesso, conseguenziale e, in particolare, ove occorra, la nota comunale prot. n. 0015642 del 25.05.2021 con la quale è stata rigettata l'istanza di annullamento in autotutela del suddetto provvedimento di revoca, proposta dai ricorrenti in data 11.5.2021.

A sostegno del ricorso hanno dedotto le seguenti censure:

1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI “AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE” APPROVATO CON DEL. C.C. N. 21 DEL 13.3.1997. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 10, 28 E 29 DEL REGOLAMENTO COMUNALE. ECCESSO DI POTERE PER ERRORE DEI PRESUPPOSTI IN FATTO E IN DIRITTO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 11-BIS, L. N. 21/1992. VIOLAZIONE E/ FALSA APPLICAZIONE ARTT. 7, 8, 9 E 10, L. N. 241/1990.

2. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3, 8 E 11, L. N. 21/1992. ECCESSO DI POTERE PER ERRORE DEI PRESUPPOSTI IN FATTO E IN DIRITTO. SVIAMENTO.

Dopo aver illustrato il fondamento giuridico della domanda di annullamento azionata, i ricorrenti concludevano come sopra riportato.

Il 24/06/2021, si è costituito in giudizio il Comune di Ginosa, depositando un breve atto di costituzione formale, sostenendo, in via pregiudiziale, l’irricevibilità e, nondimeno, l’inammissibilità dello spiegato ricorso e, in subordine, l’infondatezza, sia in fatto che in diritto, di tutte le doglianze avanzate con il ricorso avversario.

Il 29/06/2021, i ricorrenti hanno depositato in giudizio un’istanza di discussione mediante collegamento da remoto in relazione alla Camera di Consiglio del 06/07/2021.

Il 03/07/2021, il Comune di Ginosa ha depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale ha concluso chiedendo, previo rigetto della domanda cautelare, di respingere il ricorso in quanto inammissibile e/o infondato.

Ad esito della Camera di Consiglio del 06/07/2021, con ordinanza cautelare n. 392 del 07/07/2021, questa Sezione ha respinto la domanda cautelare proposta da parte ricorrente con la seguente motivazione: “ Ritenuta, ad una sommaria delibazione, propria della presente fase cautelare del giudizio, la insussistenza del necessario fumus boni iuris del ricorso, in quanto (a parte ogni questione sulla eccepita inammissibilità del ricorso per omessa notificazione del ricorso al controinteressato, che, comunque, non appare convincente), da un lato, gli addebiti posti dal Civico Ente a fondamento del gravato provvedimento di revoca - consistenti nella mancanza di una sede operativa del servizio N.C.C. svolto dalla Società ricorrente e nel mancato utilizzo dell'autorizzazione N.C.C. in questione per esercitare un servizio effettivamente mirato a soddisfare, in via prevalente, le esigenze di trasporto della comunità locale di Ginosa - sembrano rientrare nell’ipotesi di “altre gravi e motivate irregolarità ritenute incompatibili con l’esercizio del servizio” sanzionate, ai sensi della lett. g), art. 29 del Regolamento Comunale per il servizio di “autonoleggio con conducente”, con la revoca dell’autorizzazione, prevedendo l’art. 8 (“Modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni”), comma 3, della Legge del 15/01/1992 n. 21 (“Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”) che “Per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione”, e, dall’altro

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