TAR Lecce, sez. III, sentenza 2022-03-18, n. 202200443

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, sentenza 2022-03-18, n. 202200443
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202200443
Data del deposito : 18 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/03/2022

N. 00443/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00883/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 883 del 2021, proposto da
Planet Service Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore , e C E, rappresentati e difesi dagli avvocati F C e R D B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato F C in Lecce, via Cavour, n.10;

contro

Comune di Ginosa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A C in Lecce, via Scarambone, n. 56;

per l'annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

- del provvedimento prot. n. 0010330 emesso il giorno 8.4.2021, e comunicato in pari data, dal Responsabile del VII Settore - Urbanistica - Servizio Commercio e AA.PP. della Città di Ginosa, con il quale è stata revocata l'autorizzazione N.C.C. n. 9/2006, già rilasciata in data 30.6.2006 al Sig. Ettore Carpentieri, e da quest'ultimo successivamente conferita alla “Planet Service Società Cooperativa”;

- di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguenziale o che, con il provvedimento di cui al punto precedente, si sia posto in qualsivoglia rapporto di correlazione, e in particolare, ove occorra, della nota prot. n. 0015642 del 25.05.2021 con la quale è stata rigettata l'istanza di annullamento in autotutela, proposta dai ricorrenti in data 11.5.2021, con riguardo alla disposta revoca.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ginosa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2022 la dott.ssa Anna Abbate e uditi per le parti i difensori avv.to F. Cantobelli, avv.to R. De Blasi e avv.to G. Misserini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

I ricorrenti, con ricorso notificato il 07/06/2021 e depositato in giudizio l’08/06/2021, impugnano il provvedimento prot. 0010330 dell’8.4.2021, con cui il Comune di Ginosa ha revocato l'autorizzazione N.C.C. n. 9/2006, già rilasciata in data 30.6.2006 al Sig. Ettore Carpentieri e da quest'ultimo successivamente ceduta alla “Planet Service Società Cooperativa”, sulla base del duplice rilievo che “la Planet Service Società Cooperativa non abbia dimostrato di avere sede operativa nel suddetto territorio” del Comune di Ginosa e che “ il servizio N.C.C. deve ritenersi svolto in contrasto con il “limite intrinseco alla stessa natura del servizio” richiamato dalla Corte Costituzionale ”, che, con la sentenza n. 56/2020, ha sottolineato la “vocazione locale” del servizio di noleggio auto con conducente;
nonchè ogni altro atto presupposto, connesso, conseguenziale e, in particolare, ove occorra, la nota comunale prot. n. 0015642 del 25.05.2021 con la quale è stata rigettata l'istanza di annullamento in autotutela del suddetto provvedimento di revoca, proposta dai ricorrenti in data 11.5.2021.

A sostegno del ricorso hanno dedotto le seguenti censure:

1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI “AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE” APPROVATO CON DEL. C.C. N. 21 DEL 13.3.1997. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 10, 28 E 29 DEL REGOLAMENTO COMUNALE. ECCESSO DI POTERE PER ERRORE DEI PRESUPPOSTI IN FATTO E IN DIRITTO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 11-BIS, L. N. 21/1992. VIOLAZIONE E/ FALSA APPLICAZIONE ARTT. 7, 8, 9 E 10, L. N. 241/1990.

2. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3, 8 E 11, L. N. 21/1992. ECCESSO DI POTERE PER ERRORE DEI PRESUPPOSTI IN FATTO E IN DIRITTO. SVIAMENTO.

Dopo aver illustrato il fondamento giuridico della domanda di annullamento azionata, i ricorrenti concludevano come sopra riportato.

Il 24/06/2021, si è costituito in giudizio il Comune di Ginosa, depositando un breve atto di costituzione formale, sostenendo, in via pregiudiziale, l’irricevibilità e, nondimeno, l’inammissibilità dello spiegato ricorso e, in subordine, l’infondatezza, sia in fatto che in diritto, di tutte le doglianze avanzate con il ricorso avversario.

Il 29/06/2021, i ricorrenti hanno depositato in giudizio un’istanza di discussione mediante collegamento da remoto in relazione alla Camera di Consiglio del 06/07/2021.

Il 03/07/2021, il Comune di Ginosa ha depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale ha concluso chiedendo, previo rigetto della domanda cautelare, di respingere il ricorso in quanto inammissibile e/o infondato.

Ad esito della Camera di Consiglio del 06/07/2021, con ordinanza cautelare n. 392 del 07/07/2021, questa Sezione ha respinto la domanda cautelare proposta da parte ricorrente con la seguente motivazione: “ Ritenuta, ad una sommaria delibazione, propria della presente fase cautelare del giudizio, la insussistenza del necessario fumus boni iuris del ricorso, in quanto (a parte ogni questione sulla eccepita inammissibilità del ricorso per omessa notificazione del ricorso al controinteressato, che, comunque, non appare convincente), da un lato, gli addebiti posti dal Civico Ente a fondamento del gravato provvedimento di revoca - consistenti nella mancanza di una sede operativa del servizio N.C.C. svolto dalla Società ricorrente e nel mancato utilizzo dell'autorizzazione N.C.C. in questione per esercitare un servizio effettivamente mirato a soddisfare, in via prevalente, le esigenze di trasporto della comunità locale di Ginosa - sembrano rientrare nell’ipotesi di “altre gravi e motivate irregolarità ritenute incompatibili con l’esercizio del servizio” sanzionate, ai sensi della lett. g), art. 29 del Regolamento Comunale per il servizio di “autonoleggio con conducente”, con la revoca dell’autorizzazione, prevedendo l’art. 8 (“Modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni”), comma 3, della Legge del 15/01/1992 n. 21 (“Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”) che “Per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione”, e, dall’altro lato, il predetto obbligo di cui all'art. 8, comma 3, L. 15 gennaio 1992, n. 21 (funzionale proprio a preservare la dimensione locale di un servizio pubblico finalizzato in primo luogo a soddisfare le esigenze della comunità locale e di coloro che si vengano a trovare sul territorio comunale) sembra riferirsi al possesso nel territorio del Comune autorizzante sia di una sede operativa che di una rimessa, anche in base al combinato disposto dell’art. 3 (“Servizio di noleggio con conducente”), comma 3, della L. n. 21/1992 (in base al quale “La sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione”), e, comunque, nella specie, la rimessa posseduta dalla Società cooperativa ricorrente nel Comune di Ginosa (trattasi di un posto auto al piano seminterrato, con categoria catastale C/6 e consistenza di 22 mq.) non appare idonea ad essere utilizzata anche quale “sede operativa” dalla Società cooperativa ricorrente, nel mentre le osservazioni presentate in via procedimentale - dopo la rituale contestazione degli addebiti tramite comunicazione di avvio del procedimento - sono state adeguatamente valutate dall’A.C..

Ritenuto, pertanto, che la domanda cautelare proposta da parte ricorrente non possa essere accolta ”.

Con ordinanza cautelare n. 4611 del 30/08/2021, il Consiglio di Stato, Sezione V, ha accolto l'appello proposto da parte ricorrente avverso la predetta ordinanza cautelare n. 392 del 07/07/2021 di questa Sezione e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, ha accolto l'istanza cautelare in primo grado, ordinandone la trasmissione al T.A.R. per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm., con la seguente motivazione: “ Ritenuto che, alla luce di una valutazione comparativa degli interessi, sussiste un “periculum in mora” di intensità tale da giustificare la concessione dell’invocata tutela cautelare nelle more della definizione del merito ”.

L’08/01/2022, i ricorrenti hanno depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale, tra l’altro, hanno rappresentato che “ In seguito all’Ordinanza Cautelare n. 392 del 7.7.2021, con la quale Codesto Ecc.mo Collegio ha respinto l’istanza di sospensione dei provvedimenti gravati, gli odierni ricorrenti hanno acquisito in locazione, mediante contratto del 19.7 .2021 regolarmente registrato e versato agli atti del giudizio), un locale commerciale sito in Marina di Ginosa alla Via Ionio n. 71, ove hanno trasferito la propria sede operativa ”, evidenziando che “ In particolare, l’immobile acquisito non presenta certamente le carenze sotto il profilo urbanistico/edilizio ed igienico/sanitario, ravvisate dall’Ente Comunale in relazione alla precedente unità immobiliare utilizzata quale sede operativa… ”, insistendo per l’accoglimento del ricorso introduttivo del giudizio e per l’annullamento di tutti gli atti impugnati.

Il 17/01/2022, il Comune di Ginosa ha depositato in giudizio brevi repliche alla predetta avversa memoria dell’08.01.2022, insistendo nel rigetto del ricorso.

Nella pubblica udienza dell’08/02/2022, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

0. - Il ricorso è sicuramente infondato nel merito e deve, pertanto, essere respinto, a parte ogni questione sulla eccezione di inammissibilità del gravame per omessa notificazione del ricorso all’A.N.A.R. (Associazione Nazionale Autonoleggiatori Riuniti - Uiltrasporti), che, comunque, non appare convincente, non essendo controinteressato in senso tecnico il soggetto (meramente) denunciante.

1. - Con il primo pluriarticolato motivo di gravame, parte ricorrente - essenzialmente - lamenta la illegittimità della revoca impugnata sotto il profilo sostanziale, sostenendo che “ gli addebiti posti a fondamento dell’impugnata revoca delle autorizzazioni, riferiti all’inosservanza degli obblighi concernenti la sede operativa e l’espletamento del servizio in favore dell’utenza locale, siano certamente ascrivibili all’ipotesi disciplinata dall’ art. 28, lett. e) del Regolamento Comunale ”, “ Sicché, nel caso di specie, gli addebiti contestati a i ricorrenti posti a fondamento dell’impugnata revoca (per quanto in concreto insussistenti come di seguito si dimostrerà) costituivano, al più, presupposti per la sospensione delle autorizzazioni di che trattasi e non, come viceversa avvenuto, per la revoca delle stesse ”;
ma anche sotto l’aspetto formale, deducendo che la gravata revoca è stata applicata “ - sulla base di addebiti mai contestati prima nel corso del propedeutico procedimento;
- senza il preventivo interpello della Commissione di cui all’art. 10 del Regolamento comunale
” in questione.

Le predette censure sono infondate.

Come già rilevato in sede cautelare, osserva, anzitutto, il Tribunale che, sotto l’aspetto sostanziale, gli addebiti posti dal Civico Ente resistente a base del gravato provvedimento di revoca - consistenti nella mancanza di una sede operativa del servizio N.C.C. svolto dalla Società ricorrente e nel mancato utilizzo dell'autorizzazione N.C.C. in questione per esercitare un servizio effettivamente mirato a soddisfare, in via prevalente, le esigenze di trasporto della comunità locale di Ginosa - non sono riconducibili all’ipotesi prevista dalla lettera e), art. 28 del “ Regolamento per il Servizio di autonoleggio con conducente ”, il quale sanziona con la sospensione dell’autorizzazione, e non già della revoca, le “ violazioni di norme amministrative o penali connesse all’esercizio dell’attività ”, ma - a ben vedere - rientrano nell’ipotesi di “ altre gravi e motivate irregolarità ritenute incompatibili con l’esercizio del servizio ”, sanzionate, ai sensi della lett. g), art. 29 del Regolamento Comunale per il servizio di “autonoleggio con conducente”, con la revoca dell’autorizzazione, in quanto trattasi di violazioni gravi che ridondano in irregolarità incompatibili con l’esercizio del servizio per il venir meno di una condizione prescritta dall’art. 8, comma 3, della Legge 15/01/1992 n. 21 per il conseguimento e il mantenimento dell’autorizzazione. Infatti, l’art. 8 (“ Modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni ”), comma 3, della Legge 15/01/1992 n. 21 (“ Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea ”) prevede che “ Per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione ” e il predetto obbligo di cui all'art. 8, comma 3, L. 15 gennaio 1992, n. 21 - funzionale proprio a preservare la dimensione locale di un servizio pubblico finalizzato in primo luogo a soddisfare le esigenze della comunità locale e di coloro che si vengano a trovare sul territorio comunale - si riferisce al possesso nel territorio del Comune autorizzante sia di una sede operativa che di una rimessa, secondo l’interpretazione preferibile, anche in base al combinato disposto dell’art. 3 (“ Servizio di noleggio con conducente ”), comma 3, della L. n. 21/1992 (in base al quale “ La sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione ”).

Nella specie, parte ricorrente afferma e documenta di avere sede operativa ubicata nel locale/garage di mq. 22, con categoria catastale C/6, sito al piano seminterrato del fabbricato sito in via Pordenone s.n.c. in Ginosa Marina, che, però, come condivisibilmente affermato nel provvedimento di revoca impugnato, “ non è idoneo ad ospitare l'attività che risulta effettuata nell'unità locale di Ginosa in base alla visura camerale della stessa Società Cooperativa Planet Service (attività di servizi di segreteria e organizzazione aziendale – codice

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