TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2009-07-16, n. 200903979

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2009-07-16, n. 200903979
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 200903979
Data del deposito : 16 luglio 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05580/2008 REG.RIC.

N. 03979/2009 REG.SEN.

N. 05580/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 5580 del 2008, proposto da:
Comune di San Prisco, rappresentato e difeso dall'avv. P F, con domicilio eletto presso P F in Napoli, Segreteria T.A.R.;

contro

Amministrazione Provinciale di Caserta;

nei confronti di

Segesta di V D F, rappresentato e difeso dall'avv. U G, con domicilio eletto presso U G in Napoli, via Melisurgo N.

4 - A.Abbamonte, rappresentato e difeso dall'avv. F M, con domicilio eletto presso F M in Napoli, via Melisurgo, 4 c/o A. Abbamonte;
De Vita Bernardino, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi D'Angiolella, con domicilio eletto presso Luigi D'Angiolella in Napoli, viale Gramisci, 16;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

- del decreto n. 34/pres. del 19/06/2008 recante la nomina del commissario ad acta per la riqualificazione urbanistica di suoli ricadenti in tenimento comunale;

- di ogni atto presupposto, conseguente e connesso.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Segesta di V D F;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di De Vita Bernardino;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22/06/2009 il dott. C B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

Parte ricorrente, premesso che, a seguito di istanza formulata ex L.R. 16/2004 dall’odierna parte contro interessata, la Provincia di Caserta aveva proceduto alla nomina di un commissario per riclassificare urbanisticamente la sua proprietà sottoposta in precedenza a vincolo pre-espropriativo decaduto dopo la scadenza del quinquennio, impugna il provvedimento in epigrafe deducendone l’illegittimità per violazione di legge sotto due distinti profili in ragione dell’insussistenza del presupposto dell’inerzia dell’amministrazione comunale.

Si sono costituite le parti controinteressate deducendo l’inammissibilità, l’improcedibilità e comunque l’infondatezza del ricorso. Non si è costituita, benché ritualmente intimata, l’amministrazione resistente

All’udienza del 22 giugno 2009 la causa è stata posta in decisione.

Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni che seguono, di tal che può prescindersi dall’esame delle eccezioni in rito svolte dalle parti controinteressate.

Nel merito, la Sezione osserva che non vi è dubbio che, essendo decaduti i vincoli urbanistici cui erano state assoggettate per effetto delle previsioni contenute nel piano urbanistico le aree in questione, l'amministrazione comunale era obbligata a provvedere alla loro nuova destinazione urbanistica.

Può aggiungersi che detto obbligo, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, può essere assolto sia attraverso una variante specifica, sia attraverso una variante generale, unici strumenti che consentono alle amministrazioni comunali di verificare la persistente compatibilità delle destinazioni già impresse ad aree situate nelle zone più diverse del territorio comunale rispetto ai principi informatori della vigente disciplina di piano regolatore e alle nuove esigenze di pubblico interesse (C.d.S., sez. IV, 21 febbraio 2005, n. 585;
12 giugno 1995, n. 439).

Deve precisarsi, in ordine al corretto assolvimento dell'obbligo di provvedere alla rideterminazione urbanistica di un'area in relazione alla quale sono decaduti i vincoli espropriativi precedentemente in vigore, che esso non comporta necessariamente che detta area consegua una destinazione urbanistica edificatoria (così anche Cass. Civ., sez. I, 26 settembre 2003, n. 14333), essendo in ogni caso rimessa al potere discrezionale dell'amministrazione comunale la verifica e la scelta della destinazione, in coerenza con la più generale disciplina urbanistica del territorio, più idonea e più adeguata in relazione all'interesse pubblico al corretto e armonico utilizzo del territorio (potendo perfino ammettersi la reiterazione degli stessi vincoli scaduti, sebbene nei limiti di una congrua e specifica motivazione sulla perdurante attualità della previsione, comparata con gli interessi pubblici (C.d.S., sez. IV, 9 agosto 2005, n. 4225;
30 giugno 2005, n. 3535).

È pertanto priva di fondamento la prima censura articolata dal Comune ricorrente in merito alla affermata alternatività tra la pretesa di nuovo azzonamento e la facoltà, riconosciuta dall’art. 4, u.c., L. n. 10/1977, di sfruttare le ridotte capacità edificatorie normativamente consentite, di tal che l’esercizio di quest’ultima da parte dell’avente diritto verrebbe a dettare definitivamente il regime urbanistico dell’area.

Occorre ribadire al riguardo che, una volta decaduto un vincolo urbanistico per inutile decorso del quinquennio di efficacia previsto dall'art. 2 della L. 19 novembre 1968 n. 1187, il Comune è tenuto ad integrare, sul punto, il piano regolatore, dato che la disciplina legislativamente prevista circa i limiti di edificabilità in caso di decadenza siffatta è per sua natura provvisoria, in quanto tende a supplire a un'inerzia dell'ente locale in proposito.

Né rileva la circostanza, dedotta con l’ulteriore motivo di gravame, circa la fase oramai avanzata dell’iter procedimentale di approvazione del P.U.C., asseritamente ritenuta confermativa della volontà dell’Ente di esercitare i propri poteri di pianificazione dell’intero territorio comunale.

Sul punto, giova ricordare che, secondo quanto statuito dalla costante giurisprudenza amministrativa, (in termini, Consiglio di Stato, sez. IV, decisione 21 febbraio 2005 n. 585), il semplice avvio del procedimento di revisione del piano regolatore generale non costituisce adempimento da parte del comune dell'obbligo di attribuire la riqualificazione urbanistica alla zona rimasta priva di specifica disciplina a seguito di decadenza del vincolo di destinazione su di essa gravante;
l'adempimento esatto e non elusivo di tale obbligo può essere dato soltanto dallo specifico ed immediato completamente del Piano regolatore generale per quella zona, senza attendere la conclusione delle ulteriori e dilatorie procedure che comportano la riconsiderazione dell'intero piano urbanistico. Ininfluente, perciò, per i fini di cui si discute, è il riferimento all’attivazione della menzionata fase di avvio procedimentale, dovendosi al riguardo ribadire il principio di diritto, emerso nel segmento cautelare di cui al precedente giudizio vertente sulla medesima vicenda, secondo cui il semplice avvio del procedimento “per la individuazione di un agronomo ai fini della redazione del PUC” non fa venir meno l'obbligo in questione, sì che non può ritenersi nella fattispecie insussistente l’omissione, che, ai sensi dell’art. 39 della legge Regione Campania n. 16/2004, dà luogo all’esercizio dei poteri sostitutivi di competenza della Provincia.

In definitiva il ricorso deve essere respinto.

Le spese possono compensarsi sussistendo giusti motivi.

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