TAR Milano, sez. IV, sentenza 2013-01-09, n. 201300058
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N. 00058/2013 REG.PROV.COLL.
N. 05041/1996 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5041 del 1996, proposto da:
S.G.S. Thomson Microelectronics, rappresentato e difeso dall'avv. M V, con domicilio eletto presso lo stesso in Milano, Galleria San Babila, 4/A;
contro
Ente Nazionale per le Strade, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Milano, Via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 4700 del 22.8.1996 di diniego sull'istanza con la quale la ricorrente ha chiesto, ex art. 9 L. n. 729/1961, la riduzione di dieci metri dalla distanza dal limite della zona di occupazione dall'autostrada in relazione ad un fabbricato ad uso industriale, nonché, per quanto occorrer possa, della deliberazione A.N.A.S. "voto 626/63", e di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ente Nazionale per le Strade;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2012 il dott. M G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L'attuale ricorrente, proprietaria di un complesso industriale adiacente all'autostrada A4 Milano-Brescia, ha inoltrato una domanda, ex art. 9 L. n. 729/1961, di deroga in sanatoria, per la realizzazione di un fabbricato, realizzato in corrispondenza della progressiva km 21+000.
Il provvedimento impugnato ha respinto la detta istanza, considerato che le opere sono state realizzate ad una distanza inferiore a m. 12,00, fissata dal Consiglio di Amministrazione dell'ANAS, con “voto 629/63”.
Con il presente ricorso, ritualmente notificato e depositato, si deducono due motivi in diritto.
L'Amministrazione resistente si è costituita solo formalmente, senza peraltro depositare documentazione.
All'udienza pubblica del 18.12.2012 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Con entrambi i motivi si censura in sostanza la violazione del detto art. 9 c. 2 L. n. 729/1961, non avendo l'Amministrazione operato alcuna valutazione delle "particolari circostanze" del caso concreto, essendosi invece limitata ad applicare meccanicamente un pregresso provvedimento (c.d. “voto 629/63”) che fissava la soglia della distanza minima a m. 12,5, che non è neppure stato depositato in giudizio, ciò che è certamente valutabile, ex art. 116 c.p.c.
Tale norma, abrogata abrogato dall'art. 24 del D.L. 25.6.2008, n. 112 prevedeva che le distanze minime, previste dal comma precedente, potessero essere ridotte per determinati tratti, ove "particolari circostanze" lo consigliassero
Nella fattispecie de quo, una motivazione dettagliata sarebbe stata necessaria in relazione al fatto che l'intervento di che trattasi è stato realizzato in virtù di concessione edilizia regolarmente rilasciata alla ricorrente in data 12.5.1995, sebbene successivamente all'avvio dei lavori, lo stesso Comune, in data 3.8.95, abbia informato la ricorrente della necessità di acquisire il rilascio della deroga per edificazione in fascia di rispetto stradale.
Nella relazione tecnica allegata all'istanza, l'attuale ricorrente evidenziava inoltre che il P.R.G. del Comune prevedeva una fascia di rispetto stradale di 10 metri, che concretamente è stata rispettata, che il nuovo fabbricato si inseriva sostanzialmente in linea con altri pre-esistenti, e collocati a distanza inferiore ai 10 m.
Inoltre, successivamente alla proposizione del giudizio, l'Amministrazione ha provveduto all'ampliamento del tratto autostradale di che trattasi, senza tuttavia adottare ulteriori provvedimenti nei confronti della ricorrente, ciò che depone ulteriormente a sfavore delle ragioni sottese al provvedimento impugnato.
Il ricorso va pertanto accolto.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.