TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2023-01-17, n. 202300009
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Testo completo
Pubblicato il 17/01/2023
N. 00009/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00150/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 150 del 2022, proposto da
Steinwenterhof Società Semplice Agricola di A S &C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati F M e L P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto nel loro studio in Bolzano, via Mendola, 24;
contro
Comune di Bolzano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dalle avvocatesse G A, A M e B M G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura comunale in Bolzano, via Gumer, 7;
per l'accertamento
che sulla domanda di concessione edilizia di c.d. “3^ variante”, presentata dalla ricorrente in data 19.7.2021 per attuare delle mere modifiche interne al fienile, il titolo edilizio si è formato per c.d. “silenzio – assenso” ai sensi dell'art. 69, co. 1, della l.p. n. 13/1997, e in ogni caso
per l'annullamento
1) della nota della Responsabile del Servizio Edilizia e della Direttrice dell'Ufficio Gestione del Territorio del Comune di Bolzano dd. 17.5.2022 Rif. 2019-341-3, ad oggetto: “ concessione edilizia 2019-341-3 – risanamento e riorganizzazione degli spazi interni del maso “Steinwenter” p.ed. 204 – realizzazione di una cantina e di una rimessa agricola sotto la p.f. 665;recupero del fienile (p.ed. 205/2), all'interno della struttura del fienile stesso, attraverso la realizzazione di un appartamento per attività di agriturismo (art. 108 LP 13/1997) e un appartamento in ampliamento alla sede dell'azienda agricola (art. 107 comma 16 LP 13/1997) sulla p.ed. 205/1, 205/2, p.f. 665, 666 CC Gries – Via Miramonti 16 – Risposta osservazioni prot. 77758 del 18.03.2022 ”, con cui è stata ribadita la legittimità della seguente prescrizione decisa in seduta del 27.10.2021 dalla Commissione comunale Territorio e Paesaggio: “ Parere positivo condizionato all'aggiornamento dello studio di pericolo con un grado 1:5000 ”, e ne è stato richiesto l'adempimento ai fini del rilascio della concessione edilizia sul progetto di 3^ variante (doc. 1);
2) della pregressa comunicazione dei motivi ostativi dd. 12.11.2021 Rif. Bauamt 2019-341-3, avente il medesimo oggetto (doc. 2);
3) del presupposto parere condizionato della Commissione comunale Territorio e Paesaggio del 27.10.2021, nella parte in cui ha previsto la suddetta prescrizione: “ aggiornamento dello studio di pericolo con un grado 1:5000 ”;
nonché di ogni ulteriore atto presupposto, infraprocedimentale, connesso e conseguente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bolzano;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2023 la consigliere M F E e uditi per le parti i difensori come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso, notificato in data 27.6.2022, la ricorrente ha chiesto in via principale l'accertamento che sulla domanda di concessione edilizia di c.d. “3^ variante”, presentata dalla medesima in data 19.7.2021 per attuare delle mere modifiche interne al fienile, il titolo edilizio si è formato per c.d. “silenzio – assenso” ai sensi dell'art. 69, comma 1 della l.p. n. 13/1997, ed in via subordinata l'annullamento della nota della Responsabile del Servizio Edilizia e della Direttrice dell'Ufficio Gestione del Territorio del Comune di Bolzano dd. 17.5.2022 Rif. 2019-341-3, ad oggetto: “ concessione edilizia 2019-341-3 – risanamento e riorganizzazione degli spazi interni del maso “Steinwenter” p.ed. 204 – realizzazione di una cantina e di una rimessa agricola sotto la p.f. 665;recupero del fienile (p.ed. 205/2), all'interno della struttura del fienile stesso, attraverso la realizzazione di un appartamento per attività di agriturismo (art. 108 LP 13/1997) e un appartamento in ampliamento alla sede dell'azienda agricola (art. 107 comma 16 LP 13/1997) sulla p.ed. 205/1, 205/2, p.f. 665, 666 CC Gries – Via Miramonti 16 – Risposta osservazioni prot. 77758 del 18.03.2022 ”, con cui è stata ribadita la legittimità della prescrizione decisa in seduta del 27.10.2021 dalla Commissione comunale Territorio e Paesaggio, avente ad oggetto - ai fini del rilascio della concessione edilizia sul progetto di 3^ variante - la richiesta di un “ Parere positivo condizionato all'aggiornamento dello studio di pericolo con un grado 1:5000 ”, della pregressa comunicazione dei motivi ostativi dd. 12.11.2021 Rif. Bauamt 2019-341-3, avente il medesimo oggetto, del presupposto parere condizionato della Commissione comunale Territorio e Paesaggio del 27.10.2021, nella parte in cui ha previsto la suddetta prescrizione: “ aggiornamento dello studio di pericolo con un grado 1:5000 ”, nonché di ogni ulteriore atto presupposto, infraprocedimentale, connesso e conseguente.
Con il ricorso sono stati fatti valere i seguenti motivi di impugnazione:
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