TAR Bologna, sez. I, sentenza 2023-04-03, n. 202300199

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, sentenza 2023-04-03, n. 202300199
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 202300199
Data del deposito : 3 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/04/2023

N. 00199/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00799/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 799 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;

per l'ottemperanza

per l'esecuzione del giudicato della sentenza TAR per l'Emilia Romagna-Bologna n.-OMISSIS-/2021 recante la statuizione di annullamento dell’impugnato provvedimento di respingimento dello straniero alla frontiera

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti gli artt. 112 e 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 il dott. A M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I.- Il sig. -OMISSIS- , cittadino albanese impugnava il provvedimento con cui la Polizia di frontiera c/o Aeroporto “G. Marconi” di Bologna disponeva il respingimento alla frontiera dello straniero ai sensi dell’art. 10 comma 1 dlgs n. 286/1998, denunciandone la illegittimità sotto vari profili.

Questa Sezione nella fase cautelare del giudizio con ordinanza n. -OMISSIS-/2021 accoglieva la chiesta sospensiva dell’atto gravato e disponeva, tra l’altro che “ la Questura di Bologna provvedesse a rilasciare al ricorrente un permesso di soggiorno temporaneo ex art.36 comma 1 dlgs n. 28671998 o altro documento idoneo in relazione ai gravi e qualificati motivi di salute rappresentati e documentati” dal medesimo.

Quindi questo TAR, in sede di giudizio di merito, con sentenza -OMISSIS-/2021 accoglieva il ricorso de quo e annullava l’impugnato provvedimento sul rilievo, in sostanza , della non avvenuta considerazione delle ragioni i di tipo sanitarie addotte dal cittadino albanese a giustificazione della sua presenza sul territorio italiano e in ordine alle esigenze di permanervi per far luogo alle cure sanitarie di cui il cittadino extracomunitario necessitava

Detta sentenza passava in giudicato , non essendo stata gravata in appello ma ciò nonostante l’Amministrazione resistente ometteva di darvi esecuzione.

In particolare, poi, la difesa di parte ricorrente con nota inviata via pec il 10/3/2022 intimava alla Questura di Perugia, Ufficio territorialmente competente ( come fatto constare dalla stessa Questura di Bologna con nota del 14/7/2021 ) di provvedere al rilascio del permesso di soggiorno, in ottemperanza della sentenza di questa Sezione n.-OMISSIS-/2021, ma a tale intimazione alcun riscontro è stato dato.

Perdurando l’inerzia, il sig. -OMISSIS- con ricorso depositato il 9/11/2022 ha proposto azione di ottemperanza ai sensi e per gli effetti degli artt. 112 e 114 c.p.a al fine di veder dichiarato l’obbligo del Ministero dell’ Interno di dare puntuale ed esaustiva esecuzione al suindicato giudicato, con il rilascio del permesso di soggiorno per motivi sanitari di cui sopra.

II.- Tanto premesso, il ricorso oltrechè ammissibile è anche fondato.

Invero la sentenza n.-OMISSIS-/2021, di cui il ricorrente ha chiesto l’esecuzione ha sancito la illegittimità del provvedimento di respingimento a suo tempo gravato , ivi compresa la mancata illegittima considerazione da parte dell’Autorità di P.S. delle ragioni di tipo sanitarie giustificative della presenza e della permanenza dell’extracomunitario sul territorio nazionale ai fini di cura .

In tal modo questa Sezione ha definito anche la consistenza dell’obbligo di conformarsi da parte dell’Amministrazione statale in questione che, peraltro, non ha prestato adempimento alla suddetta statuizione giurisdizionale, risultando inottemperante al giudicato.

Va allora dichiarato l’obbligo della P.A di porre in essere gli atti satisfattivi della pretesa sostanzialmente fatta valere dal ricorrente in sede di ricorso introduttivo della originaria controversia , come peraltro statuito da questa Sezione anche in sede cautelare, nel termine di trenta giorni dalla data di notificazione e/o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Nell’eventualità che la Questura di Perugia non adempia al rilascio del permesso di soggiorno di che trattasi, il Collegio nomina un Commissario ad acta nella persona del Dirigente il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’ Interno affinchè provveda anche tramite suo funzionario delegato, appartenente alla suddetta struttura, in via surrogatoria all’esecuzione del giudicato nell’ulteriore termine di 60 giorni .

Le spese di lite seguono la regola della soccombenza, liquidate come da dispositivo, mentre ad avviso del Collegio non si ravvisano nella specie i presupposti per farsi luogo all’accoglimento della domanda di risarcimento del danno ex art. 112 comma 3 c.p.a e neppure alla condanna per lite temeraria a carico del Ministero dell’Interno

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi