TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2015-02-03, n. 201501958

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2015-02-03, n. 201501958
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201501958
Data del deposito : 3 febbraio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 12483/2014 REG.RIC.

N. 01958/2015 REG.PROV.COLL.

N. 12483/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12483 del 2014, proposto da:
B A, rappresentata e difesa dagli avv. V B, G R, con domicilio eletto presso Fabrizio Paoletti in Roma, viale Maresciallo Pilsudski, 118;

contro

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - AGEA, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

M A, A G, R M A, M Assunta Sciortino;

per l'annullamento

della nota dell'8.07.2014 con la quale è stato espresso il diniego all'accesso agli atti a seguito di formale istanza nonché per l'emanazione di un ordine di esibizione avente ad oggetto la documentazione richiesta.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - AGEA;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2014 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Ricorre la signora B A per avversare il diniego che l’AGEA ha opposto alla propria istanza di accesso agli atti presentata in data 8.07.2014 e riscontrata dall’Agenzia con la nota UMU.2014.1691 del 31 luglio 2014.

Riferisce la ricorrente che in data 11.02.2013 decedeva senza testamento in Caltanissetta il proprio genitore, sig. Giuseppe Assennato, padre dei signori Michele e Rosa, consorte della signora Addolorata Gioè e suocero della signora M Assunta Sciortino (odierni controinteressati).

Avendo rinunciato la signora Gioè all’eredità, quest’ultima si devolveva in parti uguali ai tre figli del sig. Assennato, ossia l’odierna ricorrente ed i due germani Michele e Rosa M.

Nell’asse ereditario confluivano alcuni terreni di cui, secondo la ricorrente, il padre avrebbe disposto nei confronti dei fratelli mentre era ancora in vita, con atti che ella tuttavia non possiede, né conosce con certezza.

Al fine di accertare l’esatta situazione di questi terreni e quantificare puntualmente il valore dell’asse ereditario, nonché in vista di possibili necessità di difesa dei propri interessi, la sig.ra Biagia inoltrava all’AGEA odierna resistente l’istanza di accesso, avente ad oggetto la richiesta di conoscere ed estrarre copia di tutti gli atti dispositivi compiuti da Assennato Giuseppe in favore dei fratelli, le somme percepite a qualsiasi titolo dal genitore in relazione ai terreni di sua proprietà, nonché tutta la documentazione inerente, puntualmente elencata nell’istanza medesima e riproposta nel ricorso.

Con la nota impugnata, l’AGEA negava l’accesso sulla scorta della necessità di acquisire il consenso di tutti gli eredi e che comunque la situazione rappresentata attiene a rapporti di natura privatistica in essere tra gli interessati.

Da qui l’odierno ricorso, notificato sia all’AGEA che ai controinteressati, con cui si deduce la violazione degli artt. 97 e 24 della Costituzione, la violazione della l. 241/90, nonché l’eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, arbitrio ed ingiustizia manifesta.

Alla camera di consiglio del 19 dicembre 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Secondo il pacifico e consolidato insegnamento della giurisprudenza, “ il diritto alla trasparenza dell'azione amministrativa costituisce situazione attiva meritevole di autonoma protezione indipendentemente dalla pendenza e dall'oggetto di una controversia giurisdizionale o di una potenziale controversia tra i privati [come prospettato dall’AGEA nella nota di diniego dell’istanza di cui all’odierno ricorso] e non è condizionata al necessario giudizio di ammissibilità e rilevanza cui è subordinata la positiva delibazione di istanze a finalità probatorie, tanto che è rimesso al libero apprezzamento dell'interessato di avvalersi della tutela giurisdizionale prevista dall'art. 25 della legge n. 241 del 1990 ovvero di conseguire la conoscenza dell'atto nel diverso giudizio pendente tra le parti mediante la richiesta di esibizione istruttoria (ex plurimis, Cons. Stato, Sez. VI, 12 aprile 2000 n. 2190). In tale ottica è stato altresì rilevato che il diritto di accesso non costituisce una pretesa meramente strumentale alla difesa in giudizio della situazione sottostante, essendo in realtà diretto al conseguimento di un autonomo bene della vita così che la domanda giudiziale tesa ad ottenere l'accesso ai documenti è indipendente non solo dalla sorte del processo principale nel quale venga fatta valere l'anzidetta situazione (Cons. Stato, sez. VI del 12 aprile 2005 n. 1680) ma anche dall'eventuale infondatezza od inammissibilità della domanda giudiziale che il richiedente, una volta conosciuti gli atti, potrebbe proporre (Cons. Stato, Sez. VI, 21 settembre 2006 n. 5569)…Invero, l’accesso ai documenti va consentito anche quando la relativa istanza è preordinata alla loro utilizzazione in un giudizio, senza che sia possibile operare alcun apprezzamento in ordine alla ammissibilità ovvero alla fondatezza della domanda o della censura che sia stata proposta o che si intenda proporre, la cui valutazione spetta soltanto al giudice chiamato a decidere ” (Consiglio di Stato, 7183/2010).

Né può legittimamente opporsi all’istanza di accesso la circostanza che uno o più atti richiesti abbiano natura di diritto privato (con riferimento agli atti di disposizione dei terreni eventualmente depositati presso l’AGEA), posto che la giurisprudenza è chiara nell’includerli nella nozione estesa di “documento” sancita dall’art. 22 della l. 241/90 ai fini dell’istituto, posto che “ ciò che rileva, infatti, al fine di poter definire documento amministrativo un atto detenuto dall'amministrazione, è la funzione pubblicistica di esso …. senza che l'eventuale natura intrinsecamente privatistica dell'atto rilevi in contrario ” (T.A.R. Sicilia - Catania, sez. IV 07 novembre 2011 n. 2640, T.A.R. Lazio – Roma, sez. III 20 ottobre 2010 n. 32901, T.A.R. Sicilia, Catania, sez. IV 17 novembre 2007 n. 1877, con riferimento specifico a fattispecie in cui le richieste di accesso erano presentate da parte di eredi).

Infine, quanto all’argomento dell’AGEA, espresso nella nota di riscontro, ai fini dell’accesso sarebbe stato necessario il consenso degli altri eredi, si osserva che è nel procedimento di accesso che vanno coinvolti gli eventuali controinteressati sostanziali (laddove ne sussistano i presupposti): dunque la mera sussistenza di soggetti potenzialmente contrari all’accoglimento dell’istanza non può valere di per sé ad impedirne l’evasione.

Peraltro, nell’odierno giudizio il ricorso risulta notificato anche ai controinteressati e nessuno di loro si è costituito, con la conseguenza che non sono emersi interessi ostativi all’accesso.

Per queste ragioni il ricorso è fondato ed è meritevole di accoglimento, con la condanna dell’AGEA a consentire l’accesso agli atti ed ai documenti richiesti di cui dovrà essere assicurata la necessaria esibizione ed eventuale estrazione di copia a richiesta dell’interessata entro e non oltre il termine complessivo di giorni trenta decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza o sua notifica a cura di parte.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

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