TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2021-03-11, n. 202102987

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2021-03-11, n. 202102987
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202102987
Data del deposito : 11 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/03/2021

N. 02987/2021 REG.PROV.COLL.

N. 11213/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11213 del 2020, proposto dalla società Miura S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e da A F C, rappresentati e difesi dagli avvocati E B T, M A e A T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

la Banca d’Italia, in persona del legale rappresentante pro tepore, rappresentata e difesa dagli avvocati S C, D M ed E C, con domicilio eletto presso l’Avvocatura dell’ente in Roma, via Nazionale, n. 91 e domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

nei confronti

Invest Banca s.p.a. in a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Marcello Clarich, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Liegi, n. 32 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

del provvedimento prot.n.1507744/20 del 13.11.2020 comunicato a mezzo pec in pari data di diniego dell’istanza di accesso presentata dai ricorrenti in data 15.10.2020 e di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, nonché per l’accertamento del diritto all’ostensione dei documenti richiesti e per la condanna della Banca d’Italia a consentire l’accesso mediante visione ed estrazione di copie di atti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Banca d’Italia e della Invest Banca s.p.a. in a.s.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2020 2021 la dott.ssa B B in collegamento da remoto in videoconferenza come indicato nel verbale di udienza, secondo quanto disposto dall’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la società Miura S.r.l. ed il Sig. A F C hanno agito per l’annullamento del provvedimento in epigrafe indicato, con il quale la Banca d’Italia ha rigettato l’istanza presentata in data 15.10.2020, avente ad oggetto l’ostensione “ di qualsivoglia verbale di ispezione ordinaria e decisiva della Vigilanza di Banca d’Italia, delle lettere di intervento e annessi rapporti ispettivi, dei provvedimenti sanzionatori emessi nonché di ogni altra documentazione riguardante l’avvio del commissariamento di Invest Banca S.p.a. ex art. 70 TUB… e… di tutta la documentazione integrativa ”.

2. I ricorrenti hanno rappresentato di aver proposto, in quanto clienti della controinteressata, azioni risarcitorie civili per l’inadempimento di alcuni contratti bancari e di investimento, oltre a procedimenti di opposizione avverso i decreti ingiuntivi con i quali la Invest Banca aveva agito nei loro confronti per un’esposizione debitoria legata ai predetti contratti, sottolineando l’attuale pendenza dei relativi giudizi e la funzionalizzazione della domanda di accesso presentata successivamente all’acquisita conoscenza dell’adozione da parte della Banca d’Italia del provvedimento con il quale è stato disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e controllo della odierna controinteressata e la sua sottoposizione alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell’articolo 70 comma 1 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – formulata anche ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. 33/2013 – alle esigenze defensionali di tutela delle proprie situazioni giuridiche soggettive.

3. Con tali premesse i ricorrenti hanno contestato i giustificativi alla base del provvedimento gravato – incentrati sul carattere esplorativo dell’istanza, sull’assenza di provvedimenti sanzionatori e sulla sussistenza del segreto bancario ex art. 7 del TUB –, stante la sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla l. n. 241 del 1990 per la spettanza del diritto all’ostensione degli atti richiesti, e, segnatamente, di un interesse diretto, differenziato e qualificato (cioè correlato alla propria sfera individuale e personale di cui hanno chiesto tutela avanti il Giudice Civile), concreto (perché specificatamente finalizzato all’acquisizione di dati e informazioni rilevanti nell’ambito dei giudizi civili già instaurati e atti a confermare le doglianze ivi formulate), attuale (non meramente prospettico o eventuale, ma sussistente ora, come nel momento in cui è stata presentata la domanda di accesso, in vista degli imminenti e prossimi incombenti processuali). La difesa dei ricorrenti ha, altresì, evidenziato la correlazione tra la documentazione richiesta e la situazione giuridica soggettiva degli istanti, in considerazione della sostanziale coincidenza degli elementi alla base dell’azione giudiziale civile con quelli alla base dell’adozione del provvedimento di sottoposizione della controinteressata ad amministrazione straordinaria, articolando ampie deduzioni in relazione a tutti i giustificativi a sostegno del provvedimento gravato. In tale quadro, inoltre, parte ricorrente ha sostenuto la sussistenza dei presupposti per l’accesso agli atti richiesti anche in forza della disciplina relativa all’accesso civico c.d. generalizzato, censurando, altresì, il provvedimento gravato nella parte in cui anticipa “ che eventuali ulteriori istanze di accesso - relative a specifici documenti chiaramente individuati - potranno essere rivalutate, sulla base dei successivi sviluppi dell’azione di vigilanza e dell’evoluzione della situazione di fatto, trascorso un congruo lasso di tempo, non inferiore a sei mesi, dall’invio della presente nota ”.

4. La Banca d’Italia si è costituita in giudizio concludendo, con articolate argomentazioni, supportate da pertinenti allegazioni, per il rigetto del ricorso in quanto infondato.

5. Si è costituita in giudizio anche la controinteressata, la quale pure ha concluso, con ampie deduzioni concernenti tutti i profili di contestazione, per il rigetto del ricorso.

6. Successivamente la difesa di parte ricorrente ha prodotto memoria di replica insistendo per l’accoglimento del ricorso.

7. Alla camera di consiglio del 3 marzo 2021 la causa è stata trattenuta per la decisione.

8. Il ricorso non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.

9. Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza amministrativa, l'istanza di accesso agli atti deve avere a oggetto una specifica documentazione in possesso dell'Amministrazione (indicata in modo sufficientemente preciso e circoscritto) e non può riguardare dati e informazioni generiche relativi a un complesso non individuato di atti di cui non si conosce neppure con certezza la consistenza, il contenuto e finanche l'effettiva sussistenza, assumendo pertanto un sostanziale carattere meramente esplorativo (cfr., ex multis, T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Trento Sez. Unica, 20/11/2020, n. 195).

9.1. Nella fattispecie, in disparte l’inesistenza di atti sanzionatori, attestata dalla Banca d’Italia e rimasta insuperata dalle argomentazioni e allegazioni di parte ricorrente, relativamente al residuo contenuto dell’istanza di accesso documentale, emerge una evidente finalità esplorativa, essendo stato richiesto l’accesso a “ qualsivoglia verbale di ispezione ordinaria e decisiva della Vigilanza di Banca d’Italia, …. lettere di intervento e annessi rapporti ispettivi”, oltre che ad “ogni altra documentazione riguardante l’avvio del commissariamento di Invest Banca S.p.a. ex art. 70 TUB… e… . tutta la documentazione integrativa ”.

9.2. Né può ritenersi sufficiente il riferimento al procedimento di sottoposizione della controinteressata ad amministrazione straordinaria, giacché, come pure chiarito dall’univoca giurisprudenza, l’oggetto dell'accesso agli atti della P.A. va circoscritto mediante la puntuale indicazione di atti determinati e la relativa istanza non può essere diretta a conoscere qualsiasi provvedimento formato o detenuto dall'amministrazione, ove eventualmente esistente, e riferito ad un determinato procedimento e ciò in quanto l'interesse alla conoscenza dei documenti amministrativi è destinato alla comparazione con altri interessi rilevanti.

9.3. Nella fattispecie, invero, alla generale considerazione dell’interesse dell’amministrazione a non subire eccessivi intralci nella propria attività gestoria, garantita anche a livello costituzionale, si associa, con particolare pregnanza, l’operatività del segreto opposto ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 385 del 1993.

9.8. Si osserva, al riguardo, che a livello di giurisprudenza eurounitaria, con la nota pronuncia del 13 settembre 2018, C-594/16, la Corte di Giustizia, nel ricostruire i limiti all’operatività delle previsioni sul segreto bancario, in rapporto al diritto di difesa ha sottolineato che spetta alle autorità ed ai giudici competenti effettuare un bilanciamento tra l'interesse del richiedente a disporre delle informazioni di cui trattasi e gli interessi legati al mantenimento della riservatezza delle informazioni coperte dall'obbligo del segreto bancario. E’ bene precisare che la pronuncia è riferita all’esercizio dell’attività di vigilanza in senso proprio, concernendo la legittimità del diniego di accesso opposto dalla Banca d’Italia ad un risparmiatore, correntista presso un istituto di credito sottoposto a liquidazione coatta amministrativa ed all’esigenza conoscitiva del medesimo “ soltanto in funzione di una futura ed eventuale azione di responsabilità civile di natura patrimoniale ” e non già, come nella fattispecie, ad una lite in corso. Nell’occasione, la Corte di Giustizia dell’Unione europea, riscontrando i dubbi sollevati dal Consiglio di Stato in ordine alla vulnerazione dei principi di trasparenza ed alla compromissione del diritto di difesa, ha rimarcato che l’oggetto dell’accesso deve, comunque, essere concretamente individuato dal richiedente il quale è onerato di fornire indizi precisi e concordanti che lascino plausibilmente supporre che gli atti risultino pertinenti ai fini di un procedimento civile o commerciale in corso o da avviare.

9.9. Nella fattispecie, la generica formulazione dell’istanza, oltre a palesare la già rilevata e inammissibile finalità esplorativa, preclude qualsivoglia apprezzamento in ordine alla necessità della conoscenza per la difesa negli specifici procedimenti in corso, dovendosi anche sottolineare che la Banca d’Italia ha dettagliato nel presente giudizio, con idonee allegazioni a supporto, l’incisiva azione di risanamento che gli organi straordinari stanno tuttora svolgendo su Invest Banca nell’ambito della disposta misura di intervento precoce, con puntuale riferimento al “ delicato contesto, caratterizzato anche dall’interlocuzione degli organi commissariali con potenziali partner industriali ” della controinteressata, evidenziando la temporanea necessità di evitare la “ diffusione delle informazioni di vigilanza richieste ”, in quanto potenzialmente suscettibile di interferire con le complesse trattative in corso, pure documentate.

9.10. Legittimamente, dunque, l’istanza di accesso documentale è stata rigetta, in considerazione dell’inesistenza di parte della documentazione richiesta (provvedimenti sanzionatori), della genericità ed indeterminatezza della sua formulazione e della temporanea prevalenza del segreto d’ufficio sull’interesse conoscitivo degli istanti, dovendosi, comunque, escludere una acritica e generalizzata prevalenza delle esigenze difensive, in quanto, come evidenziato dalla giurisprudenza eurounitaria alla quale la giurisprudenza nazionale, in primis del Giudice d’Appello, si è conformata, il bilanciamento degli interessi deve essere svolto con rigore caso per caso.

10. Come correttamente rilevato, inoltre, dalla difesa della controinteressata, la procedura di amministrazione straordinaria non attiene a singoli inadempimenti della banca nei confronti della clientela ed il collegamento con le pretese azionate in sede civile avrebbe dovuto essere esplicitato con sufficiente precisione dai ricorrenti, non potendo essere desunto in via presuntiva.

11. Neppure meritano positivo apprezzamento le contestazioni riferite alla parte del provvedimento nella quale è stata prospettata la possibilità di ripresentazione dell’istanza al venir meno delle ragioni alla base dell’opposto segreto, che, lungi dall’integrare profili di illegittimità, evidenzia l’approccio collaborativo dell’Autorità di vigilanza in relazione alle esigenze rappresentate da parte ricorrente, in conformità, peraltro, al principio di proporzionalità.

12. In radice inconferente si palesa, inoltre, il riferimento di parte ricorrente alla disciplina in materia di c.d. accesso civico generalizzato, dovendosi escludere che in forza della stessa possa essere consentita l’ostensione ad atti e dati non accessibili neppure sulla base della disciplina ordinaria, essendo ampiamente nota la minore profondità che connota l’accesso civico generalizzato, stante l’assenza di una specifica legittimazione, oltre alla diversità delle tecniche di bilanciamento dei interessi applicabili.

12.1. Dirimente, al riguardo, risulta la previsione dell’art. 5 bis, comma 3 del d. lgs. n. 33 del 2013, introdotto dal d. lgs. n. 97 del 2016, che esclude il diritto di cui all’art. 5, comma 2 del medesimo testo normativo non solo nei casi di segreto di Stato ma anche in tutti gli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, nei quali è da ricomprendere all’evidenza il segreto di cui all’art. 7 TUB.

13. In conclusione, per le ragioni sopra esposte, il ricorso va rigettato.

14. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

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