TAR Roma, sez. V, sentenza 2024-12-13, n. 202422513

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. V, sentenza 2024-12-13, n. 202422513
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202422513
Data del deposito : 13 dicembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/12/2024

N. 22513/2024 REG.PROV.COLL.

N. 04340/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4340 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alba Fattorello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia del Decreto del 30 gennaio 2024 con cui il Provveditore Regionale, Dott. -OMISSIS-, del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato Regionale del Lazio, Abruzzo e Molise – Ministero della Giustizia, ha irrogato all'Agente sc. -OMISSIS- la sanzione della deplorazione, ai sensi dell'art. 4, lett. a) d.lgs. 449/1992; per quanto di ragione e lesivo dell'interesse dell'odierno ricorrente di ogni ulteriore atto precedente, presupposto, successivo, consequenziale e connesso, ancorchè non conosciuto o non notificato, ostativo all'accoglimento del presente ricorso, ivi compresi la deliberazione del 23 gennaio 2024 con cui il Consiglio Regionale di Disciplina ha proposto di irrogare la sanzione disciplinare della deplorazione e del relativo verbale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2024 la dott.ssa Virginia Arata e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Parte ricorrente, Agente Scelto del Corpo di Polizia Penitenziaria, ha adito l’intestato T.A.R. chiedendo l’annullamento degli atti, di cui in epigrafe, medianti i quali veniva irrogata a suo carico la sanzione della deplorazione per l’infrazione di cui all’art. 4 lett. a), d.lgs. 449/1992.

Allegava a tal fine, in punto di fatto, quanto segue:

- Il Provveditorato Regionale del Lazio, Abruzzo e Molise – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, con nota prot. n. -OMISSIS- del 17 marzo 2023, incaricava il Funzionario Istruttore, Dott. -OMISSIS-, di effettuare un’inchiesta disciplinare nei confronti dell’odierno ricorrente, Agente Scelto del Corpo di Polizia Penitenziaria e in servizio presso l’Istituto Penale per Minorenni di Casal del Marmo Roma dal 30 maggio 2020, relativamente a due rapporti disciplinari del 23 febbraio 2023 a carico dello stesso ricorrente e a firma del Comandante di Reparto dell’IPM;

- oggetto di contestazione è l’esito negativo delle visite mediche di controllo domiciliari del 9 gennaio 2023, del 18 febbraio 2023 e 20 febbraio 2023 per i due periodi di assenza dal servizio rispettivamente del 9 gennaio 2023, e dal 18 febbraio 2023 al 20 febbraio 2023.

- a seguito della notificazione in data 5 giugno 2023 della nota di conferimento dell’incarico n. -OMISSIS- del 17 marzo 2023 al Funzionario Istruttore, veniva dato avvio al procedimento disciplinare con conseguente formulazione dell’atto di contestazione degli addebiti disciplinari di cui all’ art. 12 d.lgs. 449/1992. Nel suddetto atto, notificato al ricorrente in data 28 giugno 2023, veniva contestata al ricorrente l’infrazione disciplinare dall’art. 4 lett. a) del d.lgs. 449/1992 e concesso un termine dieci giorni per produrre giustificazioni e documentazioni a sua difesa;

- in virtù delle giustificazioni addotte e della documentazione prodotta si escludeva la responsabilità del ricorrente per il fatto contestato in data 9 gennaio 2023 poiché la Direzione aveva erroneamente inviato la visita fiscale presso un indirizzo differente da quello comunicato dall’interessato nonché per il fatto contestato in data 20 febbraio 2023.

- di conseguenza, ritenendo così sussistenti i soli addebiti disciplinari relativi alla data del 18 febbraio 2023, il Funzionario istruttore, con relazione conclusiva del 2 agosto 2023, proponeva una attenuazione degli addebiti disciplinari con eventuale derubricazione della sanzione. Contestualmente la suddetta relazione, unitamente agli atti dell’inchiesta, veniva inviata al Provveditorato Regionale del Lazio, Abruzzo e Molise – Ufficio II – Settore della Disciplina del Personale di Polizia Penitenziaria.

- in seguito il ricorrente veniva convocato per il giorno 23 gennaio 2024, con apposito atto del 18 dicembre 2023, notificato in data 20 dicembre 2023, per la trattazione orale del procedimento disciplinare. Dopo aver acquisito, previa istanza di accesso agli atti, copia integrale del fascicolo degli atti del procedimento di cui sopra, alla seduta del 23 gennaio 2024, innanzi al Consiglio Regionale di Disciplina, il ricorrente chiedeva, in via preliminare, il proscioglimento dagli addebiti disciplinari contestati e, in via subordinata, la loro derubricazione, conformemente a quanto richiesto anche dal Funzionario Istruttore.

- ciononostante il Consiglio Regionale di Disciplina deliberava all’unanimità di proporre la sanzione della deplorazione per l’infrazione di cui all’art. 4 lett. a), d.lgs. 449/1992.

In ragione di quanto esposto deduceva, in punto di diritto, i seguenti motivi di gravame:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 120 D.P.R. 3/1957. Estinzione del procedimento disciplinare .

Si ritiene violata la previsione di cui al comma 1 dell’art. 120 del d.P.R. n. 3/1957 in base a cui “ Il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi novanta giorni dall'ultimo atto senza che, nessun ulteriore atto sia stato compiuto ”; si evidenzia, in tal senso, che nel caso in esame il procedimento disciplinare si sarebbe estinto in via automatica, essendo decorso un periodo di tempo superiore ai 90 giorni tra gli atti della relativa sequenza: nello specifico tra la data di trasmissione, al Provveditorato Regionale del Lazio, Abruzzo e Molise Ufficio II – Settore della disciplina del personale di Polizia Penitenziaria della relazione conclusiva del Funzionario Istruttore, (2 agosto 2023) nel contempo notificata al ricorrente, e il successivo atto di convocazione innanzi al Consiglio Regionale di Disciplina del Lazio, Abruzzo e Molise per il 23 gennaio 2024, datato 18 dicembre 2023 e notificato il 20 dicembre 2023, intercorre un termine superiore a quattro mesi. Tale ritardo viene imputato alla mancata tempestiva attivazione dell’Amministrazione a cui la stessa avrebbe potuto ovviare con la normale diligenza, non configurandosi esigenze imprevedibili o eccezionali.

2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 55 bis, comma 4, d.lgs. 165/2001 e

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi