TAR Lecce, sez. I, sentenza breve 2015-02-13, n. 201500574

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. I, sentenza breve 2015-02-13, n. 201500574
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201500574
Data del deposito : 13 febbraio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02998/2014 REG.RIC.

N. 00574/2015 REG.PROV.COLL.

N. 02998/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2998 del 2014, proposto da:
F B, rappresentato e difeso dagli avv. G M, A P, con domicilio eletto presso Maria Antonietta Nigro in Lecce, Via Nullo D'Amato,2;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ufficio Provinciale Motorizzazione Civile di Taranto, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Lecce, Via Rubichi;

per l'annullamento

del provvedimento di revoca della patente di guida prot. n. 5662/154 del 15/10/2014, notificato il successivo 27/10/2014 con cui l'Ufficio della Motorizzazione civile di Taranto ha revocato la patente di guida n. TA5309621Y di categoria BS rilasciata il 3/10/2012;

del giudizio di non idoneità della patente di guida espresso dalla Commissione medico-legale di Taranto in data 22/08/2014;

del giudizio di conferma di non idoneità alla patente di guida espresso dall'Unità Sanitaria Territoriale di Bari del Gruppo Ferrovie dello Stato prot. n. DPC-DS/UBA/465 del 1/10/2014, comunicato il successivo 8 ottobre;

di ogni altro atto antecedente e/o conseguente, comunque connesso;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Ufficio Provinciale Motorizzazione Civile di Taranto;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2015 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori G M, anche in sostituzione di A P, Antonella Roberti.;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di revoca della patente di guida e i giudizi di non idoneità alla guida espressi dalla Commissione medico-legale di Taranto e dall’Unità Sanitaria territoriale di Bari del Gruppo Ferrovie dello Stato.

Il ricorso è infondato.

Com’è noto l’art. 119 del Codice della strada, dispone: “Non può ottenere la patente di guida o l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui all'art. 122, comma 2, chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore";
prevede, ancora, la norma in rassegna che l'accertamento dei requisiti psichici e fisici necessari per il conseguimento della patente di guida, è effettuato, con riguardo alle categorie di soggetti di cui al comma 4, da commissioni mediche locali, che, ai sensi del successivo comma 5, comunicano all'ufficio della motorizzazione civile eventuali riduzioni della validità della patente, anche con riferimento ai veicoli che la stessa abilita a guidare ovvero ad eventuali adattamenti.

La giurisprudenza ha poi specificato che l'accertamento dei requisiti fisici e psichici eseguito dalle competenti commissioni medico-legali per il conseguimento della patente di guida costituisce tipica manifestazione di discrezionalità tecnica, propria dell'organo che li esegue, sicché il giudizio reso a conclusione di tali espletati accertamenti è insindacabile e può essere messo in discussione solo per l'esistenza di un macroscopico travisamento dei fatti o di una evidente illogicità (Cons. St., sez. IV, 27 agosto 2012, n. 4617).

Posti questi principi, è da rilevare che il provvedimento impugnato é basato sul giudizio medico dell’Unità Sanitaria Territoriale delle Ferrovie dello Stato di Bari che ha ritenuto di confermare la già ritenuta non idoneità del ricorrente in ragione della sussistenza della patologia ivi indicata e delle complicanze da essa derivate “considerati gli intervenuti deficit di memoria semantica e di fissazione a breve termine ed il rallentamento ideomotorio …”.

L'ampia ed esaustiva motivazione resa dal competente organo medico evidenzia l’infondatezza degli assunti di parte ricorrente.

Infatti, al contrario di quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente, l’accertamento medico da ultimo effettuato ha riscontrato degli ulteriori deficit rispetto a quanto accertato precedentemente, allorquando lo stesso ricorrente era stato ritenuto idoneo alla guida.

Gli ultimi accertamenti hanno riscontrato un “deterioramento cognitivo borderline, deficit settoriali di memoria di fissazione su materiale di recente acquisizione e deficit di memoria semantica”.

In particolare, l’unita sanitaria delle Ferrovie ha poi rilevato come “all’esame psichico si apprezzano deficit di memoria semantica, esplorata con il riconoscimento di semplici segali stradali, della memoria di fissazione a breve termine e rallentamento ideo motorio”;
in sostanza è stato rilevato un deficit nel riconoscimento dei segnali stradali ed il rallentamento nelle decisioni conseguenti, con tutte le prevedibili difficoltà che ciò comporta nella circolazione degli autoveicoli.

La coerenza del percorso logico osservato a seguito della complessiva valutazione delle risultanze dell’esame obiettivo delle condizioni del ricorrente, inibiscono a questo giudice ogni interferenza di merito, non potendo certo essere sostituita alla valutazione del competente organo tecnico quella dell'organo giudicante.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto con compensazione delle spese di giudizio per giustificati motivi.

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