TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-01-30, n. 202301552

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-01-30, n. 202301552
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202301552
Data del deposito : 30 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/01/2023

N. 01552/2023 REG.PROV.COLL.

N. 13986/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13986 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- rappresentati e difesi dall'Avvocato U T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Provveditorato Regionale Campania -OMISSIS-, Uff. del Per. e della Form, non costituito in giudizio;
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

A) mediante ricorso principale:

del provvedimento g.GDAP.16/10/2018.0324178.U del 16.10.218 Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, direzione Generale del personale e delle Risorse, e di tutti gli atti presupposti, consequenziali, preparatori e connessi, ivi compreso quello endoprocedimentale prot.o m_dg-DDAP PU – 0282986 del 11.09.18;

B) mediante ricorso per motivi aggiunti:

del provvedimento m_dGDAP.27/12/2018.0401827.U notificato ai ricorrenti in data 31.12.2018, recante aliquota personale di Polizia Penitenziaria preposto alla Vigilanza dei varchi di accesso al nuovo Palazzo di Giustizia e della Procura della Repubblica di -OMISSIS-, disponendo il rientro dei ricorrenti nella loro sede di competenza.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 gennaio 2023 il dott. F E e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

I ricorrenti adivano l’intestato T.A.R. chiedendo l’annullamento degli atti, di cui in epigrafe, allegando a tal fine quanto segue:

- di essere, in quanto distaccati da numerosi anni in proroga, tutti alle dipendenze funzionali e amministrative del Provveditorato Regionale Campania -OMISSIS-, nonché impiegati per il servizio di sorveglianza varchi del Nuovo Palazzo di Giustizia dei -OMISSIS-;

- che con provvedimento protocollo m_dg-DDAP PU – 0282986 del 11.09.2018 il Ministero della Giustizia, Dipartimento Dell’Amministrazione Penitenziaria, avviava la “Procedura di assegnazione definitiva del personale del Corpo di polizia penitenziaria impiegato in sedi extra-moenia”, in aderenza alle previsioni di cui al D.M 2 ottobre 2017 "Ripartizione delle dotazioni organiche del Corpo di polizia penitenziaria” in adeguamento alla nuova dotazione organica definita con il decreto legislativo 20 maggio 2017, n.95, e per la necessità di formalizzare con specifico atto la posizione del personale;

- che tra il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria impiegato in sedi extra-moenia presso Provveditorato Regionale Campania -OMISSIS-, erano da annoverarsi anche i ricorrenti;

- che con il provvedimento m_dg-DDAP PU – 0282986 del 11.09.2018, il Dipartimento predisponeva un elenco del personale al quale veniva richiesto di esprimere il consenso al trasferimento a domanda a proprie spese nella sede attuale, su di un apposito modello anch’esso allegato al provvedimento;

- che nel citato elenco l’amministrazione resistente ometteva di inserirli benché non sussistessero le circostanze ostative previste nella citata nota (i provvedimenti di distacco dei ricorrenti erano precedenti al 5 luglio 2017;
i ricorrenti non erano impiegati presso le C.O.R. fatta eccezione per i manutentori di rete, ma ai varchi del palazzo di Giustizia di -OMISSIS-;
infine, erano impiegati a -OMISSIS- e quindi non a -OMISSIS-;
non appartenevano al Gruppo Sportivo "Fiamme Azzurre";
erano impiegati stabilmente e da tempo remoto;
non erano oggetto di trasferimento ad altra sede per effetto della mobilità ordinaria);

- che l’esclusione dall’elenco e dal relativo diritto di prestare il consenso al trasferimento a domanda a proprie spese nella sede attuale, avveniva senza alcuna motivazione e criterio;

- che nel citato provvedimento endoprocedimentale il Ministero della Giustizia, Dipartimento Dell’Amministrazione Penitenziaria, precisava e rappresentava al Provveditorato Regionale Campania -OMISSIS- quanto segue: “ Codesto Ufficio, vorrà tempestivamente segnalare anomalie e/o omissione di nominativi dall'elenco in argomento, al fine di consentire a questo generale Ufficio di esperire le opportune verifiche ed apportare, qualora necessari, i conseguenti correttivi;
invitando quest’ultimo a segnalare eventuali carenze, omissioni ed errori
”;

- che ciò nonostante, con il provvedimento impugnato g.GDAP.16/10/2018.0324178.U del 16.10.218 l’amministrazione resistente provvedeva alla assegnazione definitiva del personale del Corpo di polizia penitenziaria impiegato in sedi extra-moenia approvando l’elenco citato e definitivamente escludendoli.

In ragione di quanto esposto i ricorrenti deducevano i seguenti motivi di gravame:

1) “Violazione, falsa ed errata applicazione del decreto ministeriale del 02 ottobre 2017. violazione, falsa ed errata applicazione degli artt. 6, 7 e 30 d.lgs 165/2001 (così come aggiornati da d.l. 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla l. 9 agosto 2018, n. 97, dal d.lgs. 20 luglio 2017, n. 118 e dalla legge 30 novembre 2017, n. 179);
violazione del procedimento, travisamento, eccesso di potere per violazione del principio di parità di trattamento e per ingiustizia manifesta. violazione dell’art.3 della costituzione
”;

2) “ Violazione del procedimento, travisamento, eccesso di potere per violazione del principio di parita’ di trattamento e per ingiustizia manifesta. violazione del principio di parita’ in relazione all’art.3 della costituzione ”;

3) “ Violazione dell’art. 3 legge 241/2000. omessa motivazione. difetto e carenza di istruttoria. eccesso di potere. travisamento dei presupposti ”;

4) “ Violazione e falsa applicazione dagli artt. 7 e 10 legge 241/90. violazione del procedimento. eccesso di potere ”.

Si costituiva in giudizio, con memoria di stile, l’amministrazione resistente la quale, da un lato, in via preliminare eccepiva l’incompetenza dell’adito T.A.R. per il Lazio, ai sensi dell’art. 13, secondo comma, c.p.a. in ragione del fatto che si trattava di controversia riguardante pubblici dipendenti le cui sedi di servizio erano tutte rientranti nel distretto della Corte di Appello di -OMISSIS-, per cui la competenza inderogabile a giudicare spetta al T.A.R. per la Campania;
dall’altro, la mera infondatezza del ricorso.

Con successivo ricorso per motivi aggiunti i ricorrenti impugnavano il successivo provvedimento m_dGDAP.27/12/2018.0401827.U, notificato in data 31.12.2018, recante aliquota personale di Polizia Penitenziaria preposto alla Vigilanza dei varchi di accesso al nuovo Palazzo di Giustizia e della Procura della Repubblica di -OMISSIS-, disponendo il rientro dei ricorrenti nella loro sede di competenza.

Deducevano quindi i seguenti ulteriori motivi di gravame:

1) “ Violazione, falsa ed errata applicazione dell’art. 2013 c.c.. difetto e violazione dei presupposti di legge. eccesso/carenza di potere. insussistenza dei presupposti, dell’interesse e delle comprovate esigenze tecniche organizzative, produttive sulla sede di origine ” atteso che la proroga dei distacchi per numerosi anni aveva comportato un trasferimento di fatto dei ricorrenti presso la sede del Palazzo di Giustizia e della Procura della Repubblica di -OMISSIS- sicché la revoca di quest’ultimo trasferimento doveva essere qualificata come nuovo trasferimento, rispetto al quale doveva indagarsi la sussistenza delle "comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive" di cui all'art. 2103 c.c.. Con il provvedimento n. m_dGDAP.27/12/2018.0401827.U, dopo numerosi anni dal trasferimento di fatto e dopo che i ricorrenti avevano ormai radicato in relazione alla sede assegnatagli i loro interessi ed affetti personali, il Dipartimento li aveva quindi trasferiti destinandoli fuori regione senza la benché minima comprovata ragione tecnica, organizzativa e produttiva.

2) “ Violazione, falsa ed errata applicazione del d.lgs 165/2001 (così come modificato dalla legge n. 114 del 11 agosto 2014, di conversione in legge del decreto-legge n. 90 24 del giugno 2014). insussistenza e travisamento dei presupposti. violazione del procedimento, eccesso di potere per violazione del principio di parità di trattamento e per ingiustizia manifesta ”;

3) Illegittimità derivata.

All’udienza di smaltimento del 27 gennaio 2023 la causa, come in verbale, veniva chiamata e trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto perché fondato limitatamente al profilo del difetto di motivazione.

In limine litis , deve innanzitutto essere rigettata l’eccezione di incompetenza territoriale avanzata dall’amministrazione resistente atteso che il provvedimento impugnato in via principale è stato adottato da una amministrazione statale centrale.

A tal fine, infatti, non rileva, infatti, la circostanza meramente fattuale che tutti i ricorrenti siano stati dapprima distaccati e poi trasferiti in sede aventi luogo all’interno della Regione Campania.

Ciò detto, quanto al merito, deve ritenersi fondato il terzo motivo di gravame proposto dalla parte ricorrente con il ricorso principale, nonché in via di illegittimità derivata con il ricorso per motivi aggiunti, in quanto la lettura degli atti impugnati - unitamente, soprattutto, alla memoria difensiva prodotta in giudizio dalla difesa di parte resistente – non consente di poter cogliere la ragione logica e giuridica per cui i ricorrenti non siano stati inclusi nell’elenco del personale al quale andava richiesto di esprimere il consenso al trasferimento a domanda a proprie spese nella sede attuale di applicazione.

Peraltro, anche il Provveditorato regionale ha omesso, nonostante la richiesta dell’amministrazione centrale di esprimere eventuali osservazioni in sede procedimentale, di esplicitare le ragioni di tale esclusione.

In definitiva, in ragione di quanto complessivamente esposto, il ricorso deve essere accolto perché fondato.

Attese le concrete modalità di svolgimento della vicenda in esame e la risalenza della presente lite, si ritiene che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.

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