TAR Napoli, sez. II, sentenza 2020-09-10, n. 202003746
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Testo completo
Pubblicato il 10/09/2020
N. 03746/2020 REG.PROV.COLL.
N. 05159/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5159 del 2019, proposto da
G P, rappresentato e difeso dall'avvocato O C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'esecuzione
del Decreto decisorio della Corte di Appello di Napoli, VIII Sezione Civile, n.1016 del 29.05.2018, divenuto definitivo, con il quale è stata accolta la domanda di equa riparazione del ricorrente proposta ai sensi dell’art. 2 della l.n. 89/2001 (cd. Legge Pinto), in riferimento ad un giudizio in materia di lavoro e previdenza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2020 la relazione del consigliere P C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Espone in fatto parte ricorrente che la Corte di Appello di Napoli con decreto n.832/2018 del 21/5/2018 a definizione del procedimento Rg. n.1016/2018 VG concernente l’equa riparazione, in accoglimento della domanda di equa riparazione proposta da parte ricorrente per l’eccessiva durata del giudizio svoltosi presso il Tribunale di Torre Annunziata n. 7046/2010, condannava il Ministero, nella qualità e per il titolo di cui in motivazione, al pagamento della somma di € 800,00 e di spese per complessivi € 27, 00 per esborsi, euro 450 per compensi, euro 67,50 per imborso spese generali, oltre IVA e CPA. Detto decreto veniva munito di rituale formula esecutiva in data 26/7/2018 e notificato al Ministero in data 14.8.2018 e, non essendo stato proposto ricorso per Cassazione, è passato in giudicato, giusta certificato rilasciato il 21.1.2019; inoltre, in data 21.5.2019 è stata inviata dichiarazione ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR n.445/2000 ed è decorso il termine di 6 mesi. Nonostante la notifica, a tutt’oggi il Ministero non ha ottemperato alla predetta condanna, di qui il presente ricorso ex artt.112 e ss. del D. Lgs. n.104/2010.
Il Ministero non si è costituito in giudizio.
Alla camera di consiglio dell8 settembre 2020 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.
DIRITTO
1. Con il ricorso in esame parte ricorrente agisce in via di ottemperanza chiedendo la nomina di un Commissario ad acta in relazione al con decreto n.832/2018 del 21/5/2018 a definizione del procedimento Rg. n.1016/2018 VG concernente l’equa riparazione, nonché la condanna del Ministero al pagamento di un’ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno connesso al ritardo nell’esecuzione del giudicato.
2. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni e nei termini che seguono.
2.1 Il Collegio rileva come nel caso di specie ricorrano tutti i presupposti necessari per l’accoglimento, essendo il decreto in questione divenuto definitivo, in seguito alla mancata proposizione di impugnazione in Cassazione (art. 3, comma 6, legge n. 89/2001), come da certificato in atti della competente cancelleria del 21.1.2019 ed essendo trascorso il termine di centoventi giorni dalla data della notifica del decreto decisorio in forma esecutiva, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996 convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, senza che il Ministero della Giustizia abbia dato esecuzione al dictum del giudice civile.
In tal senso, l’art. 112, comma 2 c.p.a. ha codificato un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il decreto di condanna emesso ai sensi dell’art. 3 della legge n. 89 del