TAR Napoli, sez. I, sentenza 2022-06-09, n. 202203907

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. I, sentenza 2022-06-09, n. 202203907
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202203907
Data del deposito : 9 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/06/2022

N. 03907/2022 REG.PROV.COLL.

N. 04260/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4260 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Comune di Solofra, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;

contro

- Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore della Giunta, rappresentato e difeso dagli avvocati A B, M L C, M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specialità San Giuseppe Moscati di Avellino (di seguito:

AORN

Moscati), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Arturo Testa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
- Comune di Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Consorzio Solofra Depurazione, Federazione Italiana Lavoratori Chimici Tessili Energia e Manifatturiero - CGIL di Avellino (di seguito FILTCTEM-

CGIL

Avellino), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Bove, con recapito digitale come da PEC da Registri di giustizia;

per l'annullamento,

quanto al ricorso introduttivo ed al ricorso per motivi aggiunti:

1) della delibera della Giunta Regionale della Campania n. 201 del 19 maggio 2021, pubblicata sul B.U.R.C. n. 51 del successivo 24, avente ad oggetto “A.O.R.N. Moscati di Avellino. Rimodulazione offerta assistenziale”;

2) della nota n. 5523-2021 del 26 febbraio 2021 della Direzione Strategica dell’

AORN

Moscati;

3) della nota n. 2021.131677 del 10 marzo 2021 della Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del S.S.R.;

4) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania, dell’

AORN

Moscati,

Visti gli atti di intervento ad adiuvandum del Comune di Avellino, del Consorzio Solofra Depurazione, della FILTCTEM-

CGIL

Avellino;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2022 il dott. G P e uditi per le parti l'avv. Brancaccio per il Comune ricorrente, l'avv. Testa per l'

AORN

Moscati, l'avv. Bove Almerina per la Regione Campania, l'avv. Bove Antonio per il Consorzio Solofra Depurazione e per la FITCTEM-

CGIL

Avellino, l'avv. C, su dichiarata delega dell'avv. F, per il Comune di Avellino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.- Con decreto del Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Campania (di seguito: Commissario ad acta) n. 29 del 19 aprile 2018, il Presidio ospedaliero (PO) Agostino Landolfi, sito nel Comune di Solofra è stato accorpato all'

AORN

Moscati di Avellino, con previsione di un presidio principale, ubicato a Contrada Amoretta in Avellino, ed uno annesso, presso lo stesso comune di Solofra.

Nel decreto commissariale si precisava che: “occorre assicurare la corretta presa in carico dei cittadini nell’ambito della rete dell’emergenza sul territorio provinciale, prevedendo il mantenimento del Pronto Soccorso presso il Presidio Ospedaliero Agostino Landolfi di Solofra, favorendo l’appropriata allocazione dei pazienti in relazione alla complessità dell’assistenza sanitaria richiesta”.

Con successivo decreto n. 103 del 28 dicembre 2018, il Commissario ad acta aveva approvato il Piano Regionale di programmazione della rete ospedaliera, ai sensi del Decreto ministeriale n. 70 del 2 aprile 2015. In questo ambito, l’

AORN

Moscati di Avellino è stata qualificata quale DEA (Dipartimento d’emergenza e accettazione) di II livello che funge da Centro Traumi di Zona (CTZ), Hub della rete cardiologica e della rete ictus, Spoke per la terapia del dolore, Hub I nella rete delle emergenze gastroenteriche, Spoke II per la rete emergenza pediatrica.

In seguito, la Direzione Strategica dell’

AORN

Moscati, con nota n. 5523 del 26 febbraio 2021, ha fatto presente che la gestione dell’emergenza dovuta al Covid-19 ha dato origine a diversi fenomeni critici che sono stati di ostacolo alla realizzazione di quanto programmato col DCA n. 29 del 2018;
per questo ha proposto alcune soluzioni.

Con nota n. 2021.131677 del 10 marzo 2021, la Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del SSR ha condiviso l’esame delle criticità e le proposte avanzate, impegnandosi a considerarle nel contesto di una rivisitazione del Piano regionale di programmazione della rete ospedaliera, come approvato col menzionato DCA n. 103/2018.

Ha quindi fatto seguito la delibera n. 201 del 19 maggio 2021 con la quale la Giunta Regionale della Campania - a parziale modifica ed integrazione del Piano regionale di programmazione della rete ospedaliera, approvato col menzionato DCA n. 103/2018 - ha disposto la soppressione del Pronto Soccorso di Solofra, la riduzione di n. 15 posti letto di Ostetricia e Ginecologia e di n. 10 posti letto di Pediatria, con conseguente cancellazione delle relative discipline, l’istituzione di un punto di Primo Intervento presso il Presidio ospedaliero Agostino Landolfi.

2.- Avverso la citata delibera n. 201/2021 e gli ulteriori atti indicati in epigrafe, il comune di Solofra ha proposto l’odierno ricorso, notificato il 22 luglio 2021 e depositato il successivo 3 agosto presso il TAR Campania, Sezione staccata di Salerno.

L’

AORN

Moscati si è costituita in giudizio con atto depositato il 3 agosto 2021. Con memoria depositata il 17 settembre 2021 ha eccepito l’incompetenza della Sezione staccata di Salerno, in favore della Sede principale di Napoli, avendo il ricorso ad oggetto atti di programmazione, organizzazione e pianificazione dell’offerta sanitaria i quali investono l’intero territorio regionale.

In data 21 settembre 2021, il Comune di Solofra ha depositato istanza istruttoria – ai sensi degli artt. 64, comma 3, e 65 c.p.a. - in merito ai seguenti elementi:

- numero di accessi annui al PS dell’

AORN

Moscati;

- relativi tempi di attesa;

- disciplina di riferimento dell’accesso effettuato;

- atti relativi al Decreto Dirigenziale del Ministero della Salute del 4 maggio 2021, recante il seguente oggetto: “Ammissione a finanziamento di n. 1 intervento - codice n. 150.150905.H065 previsto nell’Accordo di programma integrativo per il settore degli investimenti sanitari del 23 agosto 2019 tra il Ministero della salute e la regione Campania – Programma investimenti ex art. 20 L. n. 67/88”, per un importo a carico dello Stato di € 6.759.259,74, al netto della quota a carico della Regione Campania, in relazione al PO Landolfi di Solofra.

Per parte sua, la Regione Campania:

- in data 22 settembre 2021, si è costituita in giudizio con memoria, eccependo l’incompetenza della Sezione staccata di Salerno;

- in data 24 settembre 2021, ha depositato la relazione del direttore generale per la Tutela della salute ed il Coordinamento del sistema Sanitario regionale prot. n. 2021.0447474 del 9 settembre 2021, volta ad illustrare le ragioni dei provvedimenti di programmazione assunti ed oggetto d’impugnazione col presente ricorso;

- in data 28 settembre 2021, ha depositato altra memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Il Comune di Solofra, in data 24 settembre 2021, ha depositato documentazione.

L’AORN, con memoria depositata in data 25 settembre 2021, ha replicato alle censure di parte ricorrente.

3.- Con atti notificati il 24 ed il 27 settembre 2021 e depositati il successivo 27, sono intervenuti in giudizio ad adiuvandum i seguenti soggetti: Comune di Avellino, Consorzio Solofra Depurazione;
FILTCTEM-

CGIL

Avellino, i quali, ciascuno per gli specifici interessi di cui asserisce di essere portatore, hanno supportato le ragioni del comune ricorrente chiedendo l’accoglimento del ricorso.

4.- In esito alla camera di consiglio del 29 settembre 2021, il TAR Salerno ha emesso ordinanza collegiale n. 2063 del successivo 30, con la quale – avuto riguardo all’eccezione d’incompetenza interna ai sensi dell’art. 47 c.p.a., sollevate dalle amministrazioni resistenti - ha chiesto al Presidente del TAR Campania di decidere sulla specifica questione.

5.- Con ordinanza presidenziale n. 1163 del 19 ottobre 2021, il Presidente del TAR Campania ha attribuito la competenza dell’odierno ricorso alla Sede principale di Napoli, assegnandolo alla sezione Prima.

Nella stessa data del 19 ottobre 2021, il Comune di Solofra ha quindi depositato il ricorso presso la Sede di Napoli.

Nelle date del 21 e del 22 ottobre 2021, anche le amministrazioni resistenti e gli intervenienti hanno depositato memorie e documentazione.

In relazione al deposito della menzionata Relazione della Direzione Generale per la tutela della Salute prot. n. 4474747 del 9 settembre 2021, il ricorrente comune di Solofra ha proposto ricorso per motivi aggiunti, notificato e depositato, presso la Sede del TAR Napoli, l’11 novembre 2021.

6.- Alla camera di consiglio del 15 dicembre 2021, su accordo delle parti, il difensore del comune ricorrente ha chiesto la cancellazione della causa dal ruolo delle sospensive ai fini della fissazione in tempi relativamente brevi dell’udienza pubblica per l’esame delle questioni di merito.

La causa è stata quindi fissata all’udienza pubblica del 9 marzo 2022, in esito alla quale la stessa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1.- Col ricorso introduttivo e col ricorso per motivi aggiunti, parte ricorrente ha dedotto le seguenti censure:

1) violazione d.m. 2 aprile 2015, n. 70;
dell’art. 15, comma 13, lett. c), d.l. n. 95 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 135 del 2021;
dell’art. 1 d. lgs n. 502/1992;
dell’art. 36 d.p.c.m. del 12 gennaio 2017;
violazione del DCA n. 103 del 28 dicembre 2018;
eccesso di potere per difetto assoluto ed erroneità dei presupposti;
difetto e, comunque, erroneità dell’istruttoria, illogicità, irrazionalità, sviamento;
violazione del principio di tutela della salute del cittadino (art. 32 Cost.);
del principio di buon andamento della Pubblica amministrazione (art. 97 Cost.).

I provvedimenti impugnati sarebbero annullabili per violazione del D.M. 70/2015, che fissa i requisiti per la presenza di un Pronto Soccorso sul territorio, e del Decreto del Commissario ad acta n. 103 del 28 dicembre 2018.

Il D.M. n. 70/2015 impone la presenza del Pronto Soccorso per i presidi ospedalieri di base che soddisfino, cumulativamente, le seguenti condizioni:

- bacino di utenza compreso tra 80.000 e 150.000 abitanti;

- numero di accesso annui appropriati superiore a 20.000 unità;

- tempo di percorrenza maggiore di un’ora dal centro abitato al DEA di riferimento.

Ad avviso del comune ricorrente, questi presupposti sarebbero rispettati nel caso di specie per il PO Agostino Landolfi che rientra nel Distretto Sanitario 05 di Atripalda, con popolazione complessiva di oltre 100.000 abitanti, e numero di accessi annui superiore a 20.000 unità, tra cui un’elevata percentuale di interventi di pronto soccorso di tipo traumatologico.

In questo senso, con riferimento all’anno 2019 (ultimi dati prima della sospensione del PO Landolfi a causa dell’epidemia da Covid-19) ed in linea di continuità con gli anni precedenti, la nota della Direzione Generale del Moscati n. 0005523 del 26 febbraio 2021 - posta alla base del provvedimento regionale impugnato - ha rilevato un numero di accessi pari a 19.549 (sostanzialmente sufficiente in relazione alla soglia di cui al citato D.M. 70/2015), mentre la relazione della Direzione Generale per la Tutela della Salute prot. n. 447474 del 9 settembre 2021 ha riportato 21.385 accessi annui, nel rispetto dei parametri di cui al D.M. 70/2015 e del DCA n. 103/2018.

Inoltre, col ricorso per motivi aggiunti, il Comune di Solofra ha sottolineato il fatto che, per il Pronto Soccorso dell’

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