TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2017-05-24, n. 201706139
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Testo completo
Pubblicato il 24/05/2017
N. 06139/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01298/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1298 del 2009, proposto da:
Soc La Capitale Srl in Liquidazione, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Piero Pantano, Enrico Lubrano, con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale Lubrano & Associati in Roma, via Flaminia, 79;
contro
Prefettura di Roma, Ministero dell'Interno, Agenzia del Demanio, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento relativo alla alienazione ai soli fini della rottamazione al custode di n. 926 veicoli custoditi presso la depositeria della societa' ricorrente - risarcimento danni
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Prefettura di Roma e di Ministero dell'Interno e di Agenzia del Demanio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2017 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente è titolare di una depositeria autorizzata, presso la quale lo Stato deposita tutti i veicoli oggetto di sequestro o confisca a seguito di violazioni del Codice della strada o per altra ragione (incidenti ecc.).
Quale titolare della depositeria, la ricorrente ha assunto l’obbligo di custodia dei veicoli dal momento del deposito fino a quello della rottamazione degli stessi o della loro eventuale restituzione ai proprietari.
Per la custodia di tali mezzi, la legge prevede il pagamento, da parte dello Stato, di un compenso al custode, individuato sulla base delle vigenti tariffe, da ricondursi, per quanto concerne il caso di specie, all’art. 12 del d.P.R. 29 luglio 1982, n. 571.
Nel corso del rapporto sinallagmatico tra la ricorrente e lo Stato, tuttavia, è intervenuto il d.l. n. 269/2003 (convertito, con modificazioni, in legge n. 326/2003) il quale, all’art. 38, comma 2, ha previsto che: “ I veicoli giacenti presso le depositerie autorizzate a seguito dell'applicazione di misure di sequestro e sanzioni accessorie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero quelli non alienati per mancanza di acquirenti, purché immatricolati per la prima volta da oltre cinque anni e privi di interesse storico e collezionistico, comunque custoditi da oltre due anni alla data del 30 settembre 2003, anche se non confiscati, sono alienati, anche ai soli fini della rottamazione, mediante cessione al soggetto titolare del deposito. La cessione è disposta sulla base di elenchi di veicoli predisposti dal prefetto anche senza documentazione dello stato di conservazione. I veicoli sono individuati secondo il tipo, il modello ed il numero di targa o telaio ”.
Il seguente comma 3 ha previsto che, all’alienazione ed alle attività a essa funzionali, deve procedere congiuntamente il Ministero dell'interno e l'Agenzia del demanio, secondo le modalità da stabilirsi con decreto di concerto tra le due amministrazioni; a sua volta, il comma 4 ha disposto le modalità per la determinazione del corrispettivo, mentre il comma 5 ha prescritto che “ l'alienazione del veicolo si perfeziona con la notifica al depositario acquirente del provvedimento dal