TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2024-09-27, n. 202416757

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2024-09-27, n. 202416757
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202416757
Data del deposito : 27 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/09/2024

N. 16757/2024 REG.PROV.COLL.

N. 08020/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8020 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso da se stesso, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;

contro

Ministero della difesa e Stato maggiore della Marina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

- del decreto del Ministero della difesa – Direzione generale per il personale militare prot. n. M_D GMIL REG2020 -OMISSIS-datato 5 giugno 2020, notificato in data 15 giugno 2020, a mezzo dell’atto dello Stato maggiore della difesa – IV Reparto logistica e infrastrutture prot. n. M_D SSMD REG2020 -OMISSIS-del 16 giugno 2020;
decreto recante la sanzione della sospensione disciplinare dall’impiego per mesi 1 (uno), ai sensi degli articoli 885, 1357 e 1379 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

- di ogni atto antecedente e successivo ad esso conseguenziale, tra i quali: (i) la nota del Ministero della difesa – Direzione generale per il personale militare – II Reparto – 4 Divisione prot. n. M_D GMIL REG2020 -OMISSIS-del 13 agosto 2020, concernente la conseguente detrazione di anzianità per la durata di un mese;
(ii) l’atto dispositivo della Direzione di intendenza M. M. di Roma n. -OMISSIS-in data 1° luglio 2020, recante la riduzione stipendiale del cinquanta per cento per la mensilità di agosto 2020.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e dello Stato maggiore della Marina;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 10 luglio 2024 la dott.ssa F V D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Il ricorrente -OMISSIS- impugna nel presente giudizio il decreto della Direzione generale per il personale militare del 5 giugno 2020, con il quale è stata disposta nei suoi confronti la sanzione disciplinare di stato della sospensione dall’impiego per la durata di un mese;
impugna anche i conseguenti provvedimenti recanti la corrispondente detrazione di anzianità e la riduzione stipendiale del cinquanta per cento per una mensilità.



2. Secondo quanto risulta agli atti del giudizio, con nota del Capo di Stato maggiore della difesa del 27 febbraio 2019, il ricorrente, all’epoca dei fatti capitano di fregata della Marina militare, è stato nominato ufficiale inquirente nell’inchiesta da condurre nei confronti di un altro militare. Nella nota di incarico si specificava che l’inchiesta fosse “ (...) da effettuarsi con le procedure di cui alla “ Guida tecnica – norme e procedure disciplinari ” – 5^ edizione – anno 2016, emanata dalla Direzione Generale per il Personale Militare (...) ” e dovesse essere conclusa entro quaranta giorni dalla contestazione degli addebiti, da effettuare non oltre il 24 marzo 2019.

Il 2 maggio 2019 il ricorrente ha inviato al competente Ufficio generale affari giuridici dello Stato maggiore della difesa le risultanze dell’inchiesta formale da lui condotta nei confronti dell’incolpato.

Con foglio del 23 maggio 2019, il predetto Ufficio gli ha tuttavia rappresentato una serie di rilievi in merito alla documentazione trasmessa, evidenziando che “ (...) l’Ufficiale Inquirente ha l’obbligo di rispettare la modulistica e a dare attuazione agli adempimenti previsti dal Capitolo III Sezione III della Guida Tecnica “procedure disciplinari” 5^ Edizione 2016 con particolare riguardo al paragrafo 1.5.i “ Chiusura dell’inchiesta formale: la relazione finale ” (pag. 101), nonché agli Allegati 3.G, 3.H, 3.I, 3.L (da pag. 124 a pag. 130) nei quali è prevista la firma dell’inquisito “ per presa visione ” dei documenti costituenti gli atti dell’inchiesta ”. Nella medesima nota è stato anche rilevato l’erroneo accoglimento di un’istanza di accesso agli atti dell’inchiesta presentata da parte di un avvocato del libero foro, e non dall’ufficiale difensore dell’inquisito.

Gli atti sono stati, quindi, restituiti all’ufficiale inquirente, affinché questi provvedesse a regolarizzarli e a restituirli all’Ufficio generale affari giuridici entro il 3 giugno 2019.

Il ricorrente ha replicato con propria nota del 28 maggio 2019, con la quale, dopo aver affermato il carattere non vincolante della Guida tecnica per lo svolgimento delle procedure disciplinari, ha contestato i rilievi mossigli, rivendicando la correttezza del proprio operato e stigmatizzando, piuttosto, il comportamento dell’Amministrazione. Questa, a suo dire, avrebbe determinato con la propria inerzia la presumibile archiviazione del procedimento penale nei confronti del medesimo militare incolpato in sede disciplinare, a causa della mancata attivazione delle procedure per la formulazione, da parte del Ministero della giustizia, della richiesta di procedere per un reato commesso all’estero. Il ricorrente ha quindi affermato che “ (...) il pedissequo rispetto di quanto contenuto nella Guida Tecnica procedure disciplinari V edizione ha, di fatto, comportato quanto segue:

1. La quasi certa estinzione del procedimento penale;

2. La possibile estinzione del procedimento disciplinare, considerato che sono stati spesi circa 30 giorni per la restituzione di documenti al solo fine dell’osservanza di requisiti di forma, assolutamente non previsti dalla legge e con essa in contrasto
”. Ha, poi, concluso nei termini seguenti: “ Per quanto sopra si restituisce quanto restituito ribadendo di aver posto in essere tutte le azioni previste da legge riservandosi, nel contempo, ogni azione a tutela della propria dignità personale nonché dei propri interessi qualora ulteriori azioni, di carattere esclusivamente burocratico, comportino prescrizioni o decadenze dell’azione disciplinare o risvolti di alcun tipo con riflessi negativi nei confronti del sottoscritto ”.

A seguito di questa comunicazione, il Capo di Stato maggiore della difesa, con foglio del 1° luglio 2019, ha chiesto al Comandante di Corpo del ricorrente di effettuare, in relazione alla condotta di quest’ultimo, gli accertamenti preliminari previsti dall’articolo 1392, comma 2, del Codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

La relazione concernente gli accertamenti preliminari è stata elaborata e sottoscritta dall’ufficiale incaricato il 12 novembre 2019.

Con nota del 27 dicembre 2019, il Capo di Stato maggiore della difesa ha disposto, ai sensi dell’articolo 1378 cod. ord. mil., l’avvio di un’inchiesta formale nei confronti del capitano di fregata -OMISSIS-, provvedendo alla nomina dell’ufficiale inquirente. Quest’ultimo ha, a sua volta, dato corso alla contestazione degli addebiti il 9 gennaio 2020.

Sulla base degli atti e delle risultanze dell’inchiesta formale, il Capo di Stato maggiore della difesa ha proposto di definire la posizione dell’incolpato con l’irrogazione di una sanzione disciplinare di stato, quantificabile in un mese di sospensione dall’impiego.

È seguito l’impugnato provvedimento disciplinare del 5 giugno 2020, con il quale, in accoglimento della proposta, è stata irrogata, nei confronti del capitano di fregata -OMISSIS-, la sospensione disciplinare dall’impiego della durata di un mese, per le seguenti ragioni: “ Ufficiale Superiore della Marina Militare Italiana, nominato Ufficiale inquirente per l’esecuzione di un’inchiesta formale ai sensi dell’art. 1377 del D. Lgs. 15 marzo 2010 n. 66, da condurre nei confronti di [... omissis …] espletava l’inchiesta con rilevanti carenze procedurali, tali da integrare vizi di legittimità dell’intero procedimento disciplinare, nonché di probabili censure da parte della Direzione Generale per il Personale Militare. Invitato a rettificare le imperfezioni, ai sensi di quanto previsto dalla Guida Tecnica “procedure disciplinari” 5^ ed. 2016, anziché provvedere al perfezionamento della documentazione restituiva il carteggio corredato di una relazione nella quale, in sostanza, formulava una serie di sindacati/censure sulle procedure previste nella citata Guida Tecnica e in uso nel Dicastero della Difesa, ipotizzando, tra l’altro, “…ogni azione a tutela della propria dignità personale nonché dei propri interessi qualora ulteriori azioni, di carattere esclusivamente burocratico, (avessero comportato) prescrizioni o decadenze dell’azione disciplinare o risvolti di alcun tipo con riflessi negativi nei (suoi) confronti…”. Tale condotta è censurabile sotto l’aspetto disciplinare per la violazione dei seguenti principi contenuti nel TUOM all’art. 712 (doveri attinenti al giuramento) e all’art. 713 (doveri attinenti al grado) ”.



3. Nell’impugnare il provvedimento disciplinare, unitamente ai successivi atti che hanno portato a esecuzione la decurtazione di un mese anzianità e la riduzione stipendiale del cinquanta per cento per una mensilità, il ricorrente ha articolato tre motivi.

I) Eccesso di potere, in particolare per incompletezza e difetto di istruttoria, ai sensi dell’articolo 21- octies della legge 7 agosto 1990, n. 241, in base a quanto stabilito dall’articolo 1377, comma 1, cod. ord. mil;
mancata verifica delle ragioni del dissenso espresso;
insussistenza, carenza e contraddittorietà della motivazione in relazione alle contestazioni mosse all’incolpato;
travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti;
abnormità del provvedimento ed ingiustizia manifesta, anche in relazione alla valutazione degli argomenti difensivi.

Nel formulare i rilievi all’attività svolta dal ricorrente nella qualità di ufficiale inquirente sarebbe stata omessa una compiuta valutazione tecnico-giuridica in ordine all’effettiva esistenza di carenze procedurali. Sarebbe stato attribuito rilievo determinante, infatti, al mero dato formale della mancata pedissequa osservanza della Guida tecnica relativa ai procedimenti disciplinari, nonostante il fatto che tale Guida non abbia valenza prescrittiva.

Ciò avrebbe determinato l’esposizione dell’ufficiale inquirente a possibili responsabilità amministrative per la mancata adozione di modalità procedurali che il medesimo riteneva, tuttavia, non utili e, anzi, potenzialmente idonee a determinare ritardi, con possibili conseguenze anche sul rispetto del termine massimo per la definizione del procedimento disciplinare.

Sarebbe stata lesa anche l’autonomia valutativa dell’ufficiale inquirente ed emergerebbe, a ben vedere, la personalizzazione della vicenda da parte dell’autorità (il Capo di Stato maggiore della difesa) che ha dato l’incarico di procedere agli accertamenti disciplinari, ha disposto l’inchiesta formale e ha proposto la sanzione.

L’Amministrazione avrebbe anche errato nella ricostruzione delle interazioni tra l’ufficiale inquirente e lo Stato maggiore della difesa, non potendo ritenersi che la lettera del Capo di Stato maggiore con la quale il ricorrente ha ricevuto l’incarico di svolgere l’inchiesta formale costituisse un ordine, successivamente confermato con la nota dell’Ufficio generale affari giuridici del 23 maggio 2019, e disatteso dall’ufficiale con la restituzione della documentazione avvenuta con la nota del 28 maggio 2019. Con quest’ultima nota, in realtà, l’ufficiale inquirente avrebbe unicamente manifestato le proprie legittime perplessità sulle modalità procedurali indicategli, e tale ricostruzione troverebbe conferma nella stessa relazione finale dell’ufficiale inquirente nominato nel procedimento disciplinare promosso nei confronti del capitano -OMISSIS-.

Sarebbe, comunque, errato qualificare come “ordine” la richiesta di reiterazione della firma per presa visione da parte dell’allora incolpato, stante l’autonomia valutativa spettante all’ufficiale inquirente, il quale dovrebbe poter agire nell’interesse del buon andamento dell’Amministrazione, senza sottostare al potere gerarchico.

II) Eccesso di potere per ingiustizia manifesta;
violazione di legge per ingiustizia manifesta e difetto dei presupposti di cui all’articolo 21-
octies della legge n. 241 del 1990, in considerazione di quanto previsto dall’articolo 1377, comma 1, cod. ord. mil. e dall’articolo 729, comma 2, del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.

La Guida tecnica per i procedimenti disciplinari costituirebbe un mero vademecum per lo svolgimento di tali procedimenti, privo di qualsivoglia portata precettiva, come espressamente affermato nella Guida stessa, la quale è, del resto, soggetta a periodici aggiornamenti. L’Amministrazione avrebbe, tuttavia, ritenuto che il mancato utilizzo dei moduli allegati alla Guida potesse determinare una patologia procedimentale e qualificato ogni deviazione rispetto a tali moduli come inosservanza di un ordine e, quindi, come un illecito disciplinare, punibile con una sanzione disciplinare di stato.

Il ricorrente avrebbe svolto un’attività procedimentale conforme alla legge. Il solo adempimento previsto nei modelli allegati alla Guida e non eseguito sarebbe stata l’ostensione della relazione finale all’inquisito. Tuttavia la previsione contenuta, al riguardo, nel modello di cui all’allegato 3.I, primo alinea, della Guida sarebbe in aperto contrasto con quanto riportato, sempre dalla Guida, all’articolo 1.5.i, dove si legge che la relazione finale non fa parte dell’inchiesta, per cui non deve essere riportata nell’indice degli atti e non è visionata dall’inquisito e dal difensore.

A seguito della richiesta di integrazione della documentazione da parte dell’Ufficio generale affari giuridici dello Stato maggiore della difesa, il ricorrente si sarebbe limitato a esercitare le prerogative previste all’articolo 729, comma 2, reg. ord. mil., ossia a segnalare, con spirito di leale e fattiva partecipazione, un ordine ritenuto non conforme alle norme in vigore.

III) Eccesso di potere per contraddittorietà del provvedimento impugnato rispetto alla scheda valutativa del 29 novembre 2019, nonché ingiustizia manifesta, in violazione dell’articolo 21- octies della legge n. 241 del 1990, anche sulla base di quanto previsto dall’articolo 1377, comma 1, cod. ord. mil.

Il Comandante di Corpo dell’ufficiale ricorrente avrebbe redatto, nello stesso lasso di tempo, due valutazioni in aperta contraddizione tra loro sul conto del proprio sottoposto, atteso che:

- nella relazione conclusiva degli accertamenti preliminari finalizzati all’eventuale apertura del procedimento disciplinare, datata 12 novembre 2019, si evidenzia che il capitano di fregata -OMISSIS- ha messo in discussione con il proprio comportamento le attribuzioni dell’Ufficio generale affari giuridici dello Stato maggiore della difesa;

- nella scheda valutativa relativa al periodo dal 5 novembre 2018 al 20 agosto 2019, sottoscritta il 29 novembre 2019, il ricorrente viene descritto come un ufficiale dalle eccellenti qualità professionali, capace di interagire efficacemente, tra l’altro, anche con i reparti collaterali dello Stato maggiore della difesa.

Il capitano di fregata -OMISSIS- sarebbe, del resto, un ufficiale di provato valore, come dimostrato dai suoi precedenti di servizio, comprendenti anche due elogi, di cui uno tributato per le qualità professionali dimostrate anche in compiti che richiedevano specifiche competenze giuridiche.

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