TAR Brescia, sez. II, sentenza 2023-04-12, n. 202300331
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 12/04/2023
N. 00331/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00844/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 844 del 2021, proposto da
Società Agricola Schieppati Giuseppe e Piloni Christian S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati P B ed E C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento:
- dell’intimazione di pagamento n. 019 2021 90017171 89/000 emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Bergamo;
- dell'intimazione di pagamento n. 019 2021 90003234 09/000 emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Bergamo;
- degli atti di pignoramento presso terzi n. 19/2021/1523 del 23 novembre 2021, e n. 19/2021/1493 del 22 novembre 2021;
- della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 2021/1475 del 24 novembre 2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e dell’Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 aprile 2023 il dott. M Z e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’azienda agricola ricorrente ha impugnato le intimazioni di pagamento n. 019 2021 90003234 09/000 e n. 019 2021 90017171 89/000 con le quali è stato chiesto rispettivamente il pagamento della somma di € 361.981,74, a titolo di prelievo supplementare e interessi per la campagna 2005/2006, e dell’importo di € 54.578,88, a titolo di prelievo supplementare e interessi per la campagna 2008/2009.
I motivi di ricorso possono essere sintetizzati e riordinati nei punti che seguono:
I. Travisamento dei fatti in quanto l’intimazione di pagamento n. 019 2021 90017171 89/000 sarebbe stata adottata sulla base di un atto presupposto già annullato;
II. Prescrizione del credito;
III. Intervenuta decadenza ai sensi dell’art. 25, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 602/73;
IV. Inesistenza ovvero nullità insanabile della notifica avendo il notificante utilizza un indirizzo di posta elettronica certificata non risultante da pubblichi elenchi;
V. Contrasto tra normativa interna e quella comunitaria in relazione all’intero meccanismo di determinazione del prelievo supplementare;
VI. Carenza di istruttoria conseguenziale al mancato accertamento del presupposto per poter applicare il prelievo supplementare ai produttori che avrebbero concorso a determinare il presunto esubero rispetto alla quota nazionale e consistente nella determinazione dell’effettiva produzione nazionale di latte nel periodo di riferimento (v. ordinanza del GIP di Roma del 5 giugno 2019 nel procedimento n. 96592/2016 RG-NR e n. 101551/2016 RG-GIP);
VII. Carenza di motivazione della cartella di pagamento, dovendosi ritenere “nulle le cartelle esattoriali che contengono solo la cifra globale degli interessi dovuti, senza l'indicazione del procedimento di calcolo degli stessi e delle singole aliquote prese a base delle varie annualità”;
L’intimata AGEA si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.
Infine la causa è stata chiamata all’udienza pubblica del 6 aprile 2023 ed ivi trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato in relazione ad entrambe le intimazioni impugnate sebbene per motivi tra di loro diversi.
Quanto all’intimazione di pagamento n. 019 2021 90003234 09/000, con la quale è stato chiesto il rispettivamente il pagamento della somma di € 361.981,74 a titolo di prelievo supplementare e interessi per la campagna 2005/2006, il ricorso va accolto alla luce della ritenuta prescrizione del credito.
Invero, premesso che il termine prescrizionale applicabile è quello decennale, trattandosi di somme dovute a seguito di specifici accertamenti (v. TAR Lazio Sez. II 30 gennaio 2020 n. 1320), nel caso di specie risulta palese l’intervenuta prescrizione del credito dell’AGEA relativamente alla campagna qui di interesse giacché l’ultimo atto interruttuvo è rappresentato dalla notifica della cartella di pagamento presupposta avvenuta in data 17 dicembre 2008;invero, la sentenza n. 791/2015 del T.A.R. per il Lazio, indicata dall’Agea come atto interruttivo del credito, inerisce l’annata 2004/2005 e non quella 2005/2006.
Quanto, invece, all’intimazione di pagamento n. 019 2021 90017171 89/000, con la quale è stato chiesto il pagamento della somma di € 54.578,88 a titolo di prelievo supplementare e interessi per la campagna 2008/2009, il ricorso va invece accolto alla luce della ritenuta fondatezza del primo motivo di ricorso.
Come si evince dalla sentenza n. 401/2020 emessa da questo Tribunale, non impugnata dal ricorrente, è stato, infatti, annullato l’atto che ha rappresentato il presupposto del calcolo del prelievo supplementare di cui è oggi richiesto il pagamento.
Ciò non può non determinare effetti caducanti anche sui provvedimenti consequenziali, con la conseguenza che le imputazioni di pagamento in parola devono essere annullate, non sussistendo, allo stato, un debito certo ed esigibile in ragione dell’annullamento dell’atto che ha rappresentato il presupposto del calcolo del prelievo supplementare di cui è oggi richiesto il pagamento.
Pertanto, alla luce di quanto esposto, il ricorso va accolto.
Le peculiarità della controversia suggeriscono la compensazione delle spese.