TAR Brescia, sez. I, sentenza 2020-09-01, n. 202000629
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Pubblicato il 01/09/2020
N. 00629/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00274/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 274 del 2013, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati F O e A M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Federica Pedretti in Brescia, via Saffi, 16;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato E B, domiciliato presso la Segreteria del T.A.R., in Brescia, via Carlo Zima, 3;
per la condanna
del Comune di -OMISSIS- al risarcimento del danno provocato al ricorrente a causa dell'illegittimità e/o irregolarità della procedura ex art. 7 della L. 47/1985 e dei conseguenti atti adottati dal predetto Comune, volti all'acquisizione gratuita al patrimonio comunale della porzione di edificio abusivo, già in titolarità del ricorrente, con eventuale preventiva pronuncia di annullamento dei predetti atti costituiti dalla “dichiarazione di acquisizione di opera abusiva e relativa area di sedime” in data 06.11.1992 e di quelli consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Ariberto Sabino Limongelli nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2020, svolta secondo le modalità di cui all’art. 84 comma 5 d.l. 18/2020;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I fatti pregressi.
La presente controversia rappresenta l’ultimo tassello, allo stato, di un’annosa vicenda amministrativa e contenziosa iniziata tra la fine degli anni ’60 e l’inizio degli anni ’70, concernente la repressione di un abuso edilizio. Il ricorrente, dopo essere rimasto soccombente, in primo e secondo grado, in tutti i giudizi finora intentati nei confronti dell’amministrazione comunale avverso i vari provvedimenti repressivi dell’abuso edilizio e, da ultimo, in quello concernente l’atto di acquisizione gratuita al patrimonio comunale della porzione di immobile abusiva e dell’area pertinenziale - giudizi oramai definiti con sentenze passate in giudicato – chiede, nel presente giudizio, la condanna dell’amministrazione comunale al risarcimento del danno asseritamente sofferto a causa di presunte irregolarità della nota di trascrizione del predetto provvedimento di acquisizione gratuita;irregolarità che, secondo la prospettazione del ricorrente, avendolo privato illecitamente della proprietà del bene in questione, gli avrebbero impedito conseguentemente di richiedere e beneficiare delle varie normative in materia di condono edilizio succedutesi nel tempo;di qui la richiesta di danni.
La domanda, proposta originariamente dinanzi al giudice civile, è stata successivamente riproposta dinanzi a questo TAR a seguito della declinatoria di giurisdizione da parte del giudice adito.
Ai fini di una compiuta comprensione dei fatti di causa, giova ricostruire la vicenda pregressa intercorsa tra le parti attingendo dalla dettagliata ricostruzione operata nella sentenza della Quarta Sezione del Consiglio di Stato n. 2431 del 6 maggio 2013, che ha confermato la sentenza di questo TAR n. 2565 del 14 dicembre 2009, definendo con efficacia di giudicato le questioni di diritto maggiormente rilevanti nel presente giudizio.
Questi i fatti.
1.1. In data 20 giugno 1968, il Comune di -OMISSIS- (Bg) rilasciava al sig. -OMISSIS- la licenza edilizia n. 457/1968 per la realizzazione in località -OMISSIS-, su un terreno fortemente scosceso e ad oggi corrispondente al civico n. 15 di Via Repubblica, di un edificio che sarebbe dovuto essere di sette piani verso il lato a valle, e di quattro piani sul versante opposto.
1.2. I lavori, iniziati il 5 novembre 1968, erano sospesi quasi subito per effetto dell’ordinanza del pretore di -OMISSIS- emessa ai sensi dell’art. 703 cod. proc. civ. a seguito di denuncia di nuova opera formulata dall’Opera Pia Rota, dante causa del -OMISSIS-, la quale reclamava l’esercizio di una servitus altius non tollendi gravante sul fondo ceduto in proprietà. A seguito di tale provvedimento, l’impresa costruttrice abbandonava il cantiere quando l’edificio era stato realizzato al rustico per tre piani fuori terra sul lato a valle, e per un piano fuori terra dalla parte opposta, sul lato strada.
1.3. Il ricorrente impugnava il provvedimento pretorile - reso poi in effetti privo della sua efficacia interdittiva - e nelle more proseguiva in economia i lavori relativi ai tre piani sul lato a valle, adibendo invece a negozio l’unico piano già ultimato sul lato a monte, prospiciente la strada provinciale. [Peraltro, successivamente, con sentenza n. 2435 del 10 ottobre 1980, la terza sezione civile della Corte di Cassazione accoglieva integralmente le ragioni fatte valere dall’Opera Pia Rota nei confronti del -OMISSIS-].
1.4. Su richiesta del -OMISSIS- del 7 aprile 1970, il Sindaco di -OMISSIS- rilasciava il certificato di agibilità limitatamente al piano lato strada adibito a negozio.
1.5. Il 21 dicembre 1972 l’amministrazione procedeva ad un nuovo sopralluogo in cantiere, in esito al quale rilevava che, a parte il piano adibito a negozio, degli altre tre piani realizzati sul lato opposto uno era stato completato al 90%, mentre gli altri due erano stati completati per il 30% circa, mancando ancora a quella data le barriere, gli infissi, i pavimenti e gli impianti igienici. In dipendenza di ciò, e su richiesta dello stesso -OMISSIS- del 26 marzo 1974, il Sindaco prorogava sine die l’efficacia dell’originaria licenza edilizia del 1968 al fine di consentire l’ultimazione dei tre piani lato valle.
1.6. I lavori, pertanto, riprendevano e continuavano sino alla data del 7 settembre 1977, allorquando il Sindaco di -OMISSIS- disponeva la sospensione dei lavori “ di completamento e di sopralzo dell’edificio esistente in località -OMISSIS-”, in quanto eseguiti in assenza della “prescritta licenza” ;a tale provvedimento faceva seguito in data 23 novembre 1978 l’ordinanza di demolizione di quanto era stato ulteriormente realizzato “in sopralzo” , ossia gli ultimi tre piani dell’edificio. In sostanza il -OMISSIS-, avvalendosi della predetta proroga del titolo edilizio originario, aveva non soltanto completato i tre piani fuori terra sul lato a valle, ma edificato altresì, “in sopralzo” a questi ultimi, altri tre piani.
A fondamento dell’ordinanza di sospensione dei lavori era addotta dal Comune anche l’entrata in vigore del nuovo P.R.G., adottato sin dal 1977, per effetto del quale era stato introdotto per la zona B1, nella quale ricade l’immobile del -OMISSIS-, un limite di altezza pari a 7,5 metri, non rispettato dal progetto che il medesimo stava realizzando. Il -OMISSIS- impugnava il provvedimento di approvazione del nuovo strumento urbanistico dinanzi a questo TAR, che con sentenza n. 542 del 1982 respingeva il ricorso.
Anche la predetta ordinanza di demolizione era impugnata dal -OMISSIS- innanzi questo TAR, ma il ricorso era dichiarato perento con sentenza n. 46 del 2 febbraio 1982, non essendo stata depositata entro il termine di rito la domanda di fissazione dell’udienza.