TAR Roma, sez. 3B, ordinanza cautelare 2018-07-18, n. 201804396

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, ordinanza cautelare 2018-07-18, n. 201804396
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201804396
Data del deposito : 18 luglio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/07/2018

N. 10666/2017 REG.RIC.

N. 04396/2018 REG.PROV.CAU.

N. 10666/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10666 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:


A A, M A, R A, V A, M P A, M A, G A, R A, G A, R A, A B, A B, S B, E C, S C, P C, G C, R C, L C, M C, P C, D C, V C, S C, R C, G C, S C, R C, R C, Pasqualina D'Aria, Fabio D'Avanzo, A D F, A D L, V D L, Vincenzo De Lucia Campana, Fabio De Lucia, Antonio De Maio, Vincenzo De Michele, Dario De Simone, Francesco De Simone, Vittorio De Simone, Concetta Della Ventura, Luca Di Fuccia, Ferdinando Di Giovanni, Michele Ferrante, Mariaimmacolata Ferrara, Martina Ferrara, Vincenzo Ferraro, Gaia Gaglione, Giovanni Gallo, Angelo Graziano, Martino Graziano, Gabriele Lengua, Gioacchino Lo Tuso, Giuseppe Maietta, Luigi Martino, Michele Migliaccio, Gaetano Alberto Minieri, Pasquale Monda, Daniela Napolitano, Maria Gaetana Napolitano, Pasquale Negro, Rosalba Annamaria Pascarella, Angela Pastore, Angelo Piccolo, Giovanni Piscitelli, Antonio Pizza, Rosanna Porcaro, Pietro Puca, Andrea Quarra, Angelo Raucci, Gaetano Romolo Razzano, Jonathan Rigamonti, Saverio Romano, Giuseppina Russo, Sara Ruta, Antimo Salzillo, Domenico Santonastaso, Marco Savona, Rosa Scibelli, Tiziana Scibelli, Nicolina Selvestrini, Riccardo Senese, Renato Serpico, Domenico Sica, Michele Sica, Eduard Solovyov, Concetta Tartaglione, Roxana Dida Valentino, Pietro Vardaro, Chiara Anna Luisa Verdicchio, Federica Verlezza, Giancarlo Vigliotta, Maurizio Viola, Angelo Vitale, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Maria Martino, con domicilio eletto presso il suo studio in Saviano, via Miccoli n. 61;


contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Miur - Usr e Tutte Le Diramazioni Periferiche non costituito in giudizio;

nei confronti

Antonio Miranda, Clemente Annecchino non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a) della nota del Miur n. 35937 del 17/08/2017 nella parte in cui esclude dall'inserimento in seconda fascia di istituto i docenti diplomati ITP che non hanno presentato ricorso al Tar avverso il DM n 374/2017 ma abbiano presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

b) ove occorra della nota del Miur, USR Lazio n.° 24040 del 25/08/2017 nella parte in cui esclude dall'inserimento in seconda fascia di istituto i docenti diplomati ITP che non hanno presentato ricorso al Tar avverso il DM n 374/2017, ma abbiano presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

c) ove occorra della nota del Miur, USR Lombardia, AT Milano n.° 18628 del 17/10/2017 nella parte in cui esclude dall'inserimento in seconda fascia di istituto i docenti diplomati ITP che non hanno presentato ricorso al Tar avverso il DM n 374/2017, ma abbiano presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

d) ove occorra della nota del Miur, USR Lazio n.° 30402 del 20/10/2017 nella parte in cui esclude dall'inserimento in seconda fascia di istituto i docenti diplomati ITP che non hanno presentato ricorso al Tar avverso il DM n 374/2017, ma abbiano presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

e) ove occorra della nota del Miur, USR Campania n.° 9932 del 24/10/2017 nella parte in cui esclude dall'inserimento in seconda fascia di istituto i docenti diplomati ITP che non hanno presentato ricorso al Tar avverso il DM n 374/2017, ma abbiano presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

f) di ogni altro atto precedente, presupposto, conseguente e comunque connesso con quello impugnato, anche non conosciuto.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti:

a) del Decreto dipartimentale n. 784 del 11/05/2018 (MIUR. AOODPIT. REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI. 0000784. 11-05-2018) del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - recante disposizioni per l'aggiornamento semestrale delle graduatorie di Circolo e d'Istituto, in attuazione del D.M. 3 giugno 2015 n. 326 e del D.M. 23 aprile 2018 n. 335, nella parte in cui non permette l'inserimento in II fascia di istituto dei docenti in possesso dei diplomi di ITP;

b) di ogni altro atto precedente, presupposto, conseguente e comunque connesso con quello impugnato, anche non conosciuto.

E PER IL CONSEGUENTE

- riconoscimento del diritto dei ricorrenti ad ottenere l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto delle province d'interesse valide per il triennio 2017-2020, in quanto abilitati all'insegnamento, per le classi di concorso di cui alla Tab. C allegata al DM n. 39/1998 oggi confluite nella Tab. B allegata al DPR n. 19/2016.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2018 il dott. R T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


rilevato che i ricorrenti hanno impugnato la nota del Ministero resistente mediante la quale venivano indicate disposizioni agli uffici scolastici regionali per l’inserimento in seconda fascia dei soli diplomati ITP che abbiano proposto ricorso giurisdizionale, non prevedendo l’inserimento dei diplomati che non abbiano proposto ricorso giurisdizionale ovvero che abbiano proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

ritenuto che, fermo il carattere cautelare del provvedimento, il citato atto risulta privo di contenuto provvedimentale, trattandosi di un atto interno mediante il quale il dirigente si limita a prevedere che gli uffici si conformino, nei giudizi pendenti, alla sentenza n. 9234/2017 emessa dal Tar Lazio;

ritenuto che il citato provvedimento è privo di carattere lesivo nei confronti dei ricorrenti, in quanto è diretto a garantire l’ottemperanza a un provvedimento giurisdizionale in senso ampliativo rispetto alla posizione di soggetti diversi dagli odierni ricorrenti;

ritenuto che, nella parte in cui fa riferimento all’accertamento del diritto all’inserimento nella fascia, il ricorso rientri nella giurisdizione del giudice ordinario, in considerazione dell’annullamento, con sentenza esecutiva, del decreto ministeriale n. 374 del 2017;

ritenuto, in ogni caso, che il ricorso straordinario vada equiparato al ricorso proposto in sede giurisdizionale, ai fini della equiparazione della posizione dei ricorrenti in entrambi i casi;

ritenuta la natura abilitante del diploma in base all’orientamento espresso dalla sentenza n. 9234/2017 del Tar Lazio, alle cui argomentazioni si rinvia quale precedente conforme, con la conseguente sospensione dell’efficacia del decreto interdipartimentale n. 784 del 2018 nella parte in cui non consente l’iscrizione degli Itp nella II fascia delle graduatorie;

ritenuto che, in considerazione della natura processuale della decisione e della novità della questione di lite, sussistano eccezionali motivi per compensare le spese di lite della fase cautelare;

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