TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2024-07-25, n. 202404386

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2024-07-25, n. 202404386
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202404386
Data del deposito : 25 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/07/2024

N. 04386/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00074/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 74 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
A S, M B, D S, F A, R C, in relazione alla procedura CIG N.D. , rappresentati e difesi dagli avvocati D P, V T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Comune di Ischia, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati G O, A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Publiparking S.r.l., non costituito in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della delibera di GM n. 88 del 23.11.2023, affissa all''albo comunale in data 30.11.2023;

- della determina del Comandante della Polizia Municipale del Comune di Ischia n. 2645 del 06.12.2023 con cui il Comune di Ischia ha disposto la gestione diretta del servizio di sosta a pagamento (strisce blu) ed affidato alla srl Publiparking i servizi di Centralizzazione, manutenzione e pronto intervento sui parcometri, noleggio hardware e software per gestione abbonamenti e sanzionamento, servizio di assistenza tecnica e supporto al personale della Polizia Municipale impiegato nell''attività di scassettamento e contabilizzazione dei proventi, intervento di sblocco per inceppamenti, ripristino software e sostituzione componenti, nonché noleggio di impianto automazione;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti

Avverso e per l''annullamento

- della del. di Consiglio Comunale n. 2/2024;

- di ogni altro provvedimento presupposto, connesso o conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi delle parti ricorrenti.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ischia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2024 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti sono ex dipendenti della società Publiparking, affidataria fino al 2023 del servizio di gestione della sosta pubblica nel Comune di Ischia, poi licenziati per scadenza del contratto di concessione tra la società e l’ente.

Con ricorso introduttivo impugnano la delibera di GM n. 88 del 23.11.2023 con cui il Comune di Ischia ha deciso di svolgere in economia il servizio di sosta a pagamento, per un periodo transitorio di sei mesi, e la determina del Comandante della Polizia Municipale del Comune di Ischia n. 2645 del 06.12.2023 con cui lo stesso Comune ha disposto la gestione diretta del servizio di sosta a pagamento (strisce blu).

Con la medesima delibera sono stati affidati alla società Publiparking i servizi di centralizzazione, manutenzione e pronto intervento sui parcometri;
è stato deliberato noleggio dalla detta società di hardware e software per gestione abbonamenti e sanzionamento, il servizio di assistenza tecnica e supporto al personale della Polizia Municipale impiegato nell’attività di scassettamento e contabilizzazione dei proventi, intervento di sblocco per inceppamenti, ripristino software e sostituzione componenti, nonché il noleggio di impianto automazione parcheggio Via Alfredo de Luca.

La delibera di G.M., in particolare, disponeva che, nelle more della valutazione di quale forse la migliore forma di gestione del servizio, in via transitoria, l’attività di controllo della sosta a pagamento poteva essere svolto dal personale della Polizia Municipale.

2. Gli atti del Comune di Ischia sono stati impugnati con il ricorso in esame per molteplici profili di illegittimità.

2.1 In primo luogo, i ricorrenti deducono che tali atti sarebbero illegittimi per incompetenza della giunta ad adottare un atto di gestione dei servizi pubblici.

L’art. 42 del D. Lgs. 267/2000, infatti, nell’individuare le attribuzioni di competenza del Consiglio Comunale sancisce che “ Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: … e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione ”.

2.2 Gli atti impugnati, poi, sarebbero illegittimi per violazione dell’art..20 del D.Lgs. 201/2022, che espressamente prevede l’introduzione della c.d. clausola sociale, in caso di avvicendamenti nella gestione dei servizi pubblici.

La norma in parola sancisce che “ I bandi di gara, gli avvisi o la deliberazione di cui all’articolo 17, comma 2, assicurano, nel rispetto del principio di proporzionalità, la tutela occupazionale del personale impiegato nella precedente gestione, anche mediante l’impiego di apposite clausole sociali, secondo la disciplina in materia di contratti pubblici. ”.

Secondo la prospettiva dei ricorrenti, il Comune con i suoi atti, di fatto, avrebbe assegnato all’esterno, ed in particolare alla società Publiparking, il servizio di gestione del parcheggio pubblico e, dunque, avrebbe dovuto prevedere nei suoi atti il rispetto della clausola sociale.

2.3 Con ulteriori censure, i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 14 del d.lgs 201 del 2022 poiché non risulterebbe adeguatamente motivata la scelta di esercitare in economia il servizio.

La scelta della forma di gestione dovrebbe essere ampiamente motivata mediante valutazioni di carattere economico, ma anche e soprattutto conferenti i livelli di efficienza nell’erogazione del servizio ed in termini di qualità da garantire alla cittadinanza.

Il Comune di Ischia, invero, si sarebbe limitato ad una mera rendicontazione degli incassi ottenuti nella gestione del servizio da parte del concessionario.

Tale valutazione non assolverebbe l’onere motivazionale richiamato.

2.4 Infine, l’ente, nel prendere a noleggio le attrezzature da parte della Publiparking avrebbe adottato l’atto senza la necessaria copertura finanziaria ritenendo di poter onorare il proprio debito sulla base delle previsioni di incasso, in violazione dell’art. 153 comma 5° del D. Lgs. 267/2000.

3. Il Comune di Ischia si è costituito con due eccezioni preliminari.

3.1 La prima riguarda il difetto di interesse e dunque la inammissibilità del ricorso.

L’utilità cui i ricorrenti aspirano (affidamento del servizio a terzi/clausola sociale) sarebbe meramente eventuale e, comunque, rimessa all’esercizio di poteri discrezionali dell’Ente, con conseguente applicabilità dell’art. 34, comma 2 c.p.a.

L’inammissibilità del ricorso troverebbe la conferma nelle conclusioni formulate nell’ambito nell’istanza cautelare in cui i ricorrenti hanno chiesto che venga dato l’ordine all’ente di prevedere apposita clausola sociale che assicuri il reimpiego delle unità.

3.2 La seconda eccezione riguarda l’inammissibilità del ricorso collettivo in quanto, ove anche il ricorso dovesse essere accolto, non tutti i ricorrenti potrebbero essere assunti.

Nel merito ha chiesto che il ricorso sia respinto rappresentando anche che con la delibera di C.C. n. 2 del 2024 dichiarata immediatamente eseguibile, veniva stabilito “di convalidare – ai sensi del comb. disp. di cui agli art. 21 nonies comma 2 della Legge 241/90 e art. 6 della Legge n. 249 del

18 marzo 1968 – la deliberazione di Giunta comunale n. 88 del 23.11.2023 […]” nonché “Di dare atto della validità e dell’efficacia degli atti già adottati dal Responsabile del Servizio di Polizia Municipale in esecuzione della Deliberazione di Giunta Municipale n. 88 del 23.11.2023”.

4. Con ricorso per motivi aggiunti, i ricorrenti hanno impugnato la delibera di C.C. n. 2 del 2024.

I ricorrenti hanno poi reiterato i medesimi profili di censura già espressi nel ricorso introduttivo.

5. In previsione della odierna udienza, parte ricorrente ha depositato una memoria con la quale ha insistito nelle proprie difese ed ha dedotto che gli atti impugnati sarebbero illegittimi anche per violazione dell’art. 2112 c.c. in quanto, in concreto, tra il Comune di Ischia e la Publiparking si sarebbe realizzata una cessione di azienda o, quanto meno di ramo di azienda, con la conseguenza che i lavoratori dipendenti avrebbero dovuto essere a loro volta ceduti.

Il Comune di Ischia ha replicato eccependo l’inammissibilità della detta censura introdotta per la prima volta con la memoria del 20 aprile 2024.

In questi termini, la causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza dell’8 maggio 2024.

6. Il ricorso introduttivo è improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse in quanto il Comune di Ischia con la citata delibera n.2 del 2024 ha sanato il contestato vizio di incompetenza.

6.1 Il ricorso per motivi aggiunti è infondato.

7. I ricorrenti deducono la illegittimità degli atti impugnati sul presupposto che il Comune di Ischia abbia realizzato una esternalizzazione del servizio di rilevamento sosta.

Da ciò deriverebbe che sono state violate le regole a tutela dei lavoratori – poiché negli atti deliberativi non è stata prevista la clausola sociale -;
le regole del procedimento di esternalizzazione dei servizi pubblici;
le regole di spesa degli enti pubblici.

7.1 La finalità di esternalizzazione sarebbe rilevabile dalla previsione contenuta nella deliberazione di Consiglio Comunale secondo cui: “ il corpo di Polizia Municipale utilizzerà il proprio personale sia per le attività di controllo delle soste a pagamento sia per la gestione della verifica dei flussi degli incassi degli abbonamenti, dei pagamenti e delle eventuali contravvenzioni per il mancato pagamento delle soste e che questa forma di gestione in economia diretta non comporta costi aggiuntivi per il Comune di Ischia in termini di spesa di personale, oltre a quelli già in essere … ritenuto necessario … prevedere in ogni caso la possibilità di avvalersi da parte del Corpo di Polizia locale di forme di affidamento esterno … onde garantire il permanere delle condizioni di servizio senza soluzioni di continuità ”.

7.2 L’impostazione dei ricorrenti non è condivisibile.

Dalla piana lettura della delibera adottata dal Consiglio Comunale emergono le ragioni, prevalentemente di natura economica e di migliore organizzazione del servizio, che hanno caratterizzato la scelta dell’Amministrazione di valutare la possibilità di procedere ad una gestione in economia del servizio al fine di introitare le intere somme oggetto di incasso che, al netto delle spese di gestione, vanno a costituire un importante fonte di finanziamento per l’ente.

Si è dunque in presenza di una determinazione che non ha ad oggetto l’esternalizzazione del servizio né può assumere, in contrario, rilevanza la previsione di acquisire supporto tecnologico da parte della società Publiparkig.

Dalla lettura degli atti appare chiaro che “la possibilità di avvalersi da parte del Corpo di Polizia locale di forme di affidamento esterno” sia riferibile alla acquisizione di infrastrutture necessarie a garantire la continuità del servizio in quanto il personale di P.M. aveva necessità di dotarsi della opportuna strumentazione e/o servizi funzionali alla realizzazione della gestione diretta e che erano in proprietà della società Publiparking.

Dunque, con gli atti impugnati non è stato operato un affidamento esterno del servizio e pertanto non doveva essere prevista alcuna clausola sociale a tutela dei lavoratori della società Publiparking.

7.3 Neppure è riscontrabile una violazione dell’art. 14 del d.lgs 201 del 2022.

La norma in parola dispone che l’Ente, nell’esercizio della sua discrezionalità, possa individuare tra quelle indicate nelle lettere da a) a d) del comma 1, la forma di gestione che meglio realizzi l’interesse pubblico, a seguito di valutazione di tutti gli elementi che vengono in rilievo nel caso concreto.

Nel caso di specie la scelta del Comune è coerente con il dato normativo.

L’Amministrazione è pervenuta alla decisione di gestire in economia il servizio avendo rilevato che, con un impegno di spese notevolmente inferiore all’importo riconosciuto alla società concessionaria, poteva realizzare ampi margini di incasso poiché il 100% degli introiti derivanti dal servizio avrebbero costituito un utile per l’Ente.

Questa scelta non appare invero irragionevole né immotivata, diversamente da quanto dedotto da parte ricorrente.

Inoltre, trattandosi di scelta discrezionale esula dal perimetro del sindacato giurisdizionale ogni valutazione in ordine alla effettiva capacità del corpo di Polizia Municipale a svolgere il servizio in parola.

7.4 È infondata anche la censura di violazione dell’art. 153 comma 5° e 191 del D. Lgs. n.267/2000.

La Delibera di Consiglio n. 2/2024 risulta munita dei pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall’art. 49 D.lgs. 267/2000.

La determinazione n. 2645/2023 non risulta priva di impegno contabile: la registrazione della spesa è posta “sul bilancio pluriennale competenza 2023-2024 al capitolo di spesa 139900, come da prospetto in calce” mentre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria è stato apposto in data 7.12.2023.

8. Infine deve essere dichiarata inammissibile la censura di violazione dell’art. 2112 c.c. in quanto, in concreto, tra il Comune di Ischia e la Publiparking si sarebbe realizzata una cessione di azienda o, quanto meno di ramo di azienda, con la conseguenza che i lavoratori dipendenti della società cedente avrebbero dovuto essere a loro volta ceduti.

Trattasi di censura nuova introdotta per la prima volta con la memoria del 22 aprile 2024 e, dunque, tardiva.

9. Per quanto sin qui esposto, va dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo e va respinto il ricorso per motivi aggiunti.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

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