TAR Brescia, sez. I, decreto cautelare 2018-06-21, n. 201800230
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Pubblicato il 21/06/2018
N. 00230/2018 REG.PROV.CAU.
N. 00558/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 558 del 2018, proposto da R C, rappresentato e difeso dagli avvocati G B e F P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso l’avv. M Ferrari Chazelat, in Brescia, Contrada del Cavalletto n. 2
contro
-Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t.;
- Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – I Reparto SM – Ufficio personale Appuntati e Carabinieri, in persona del legale rappresentante;
non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento prot. n. 355083/T8-2 del 19 aprile 2018, notificato al sig. Ciccarese in data 2 maggio 2018, con il quale il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - I Reparto SM - Ufficio Personale Appuntati e Carabinieri ha determinato il “non accoglimento” dell’istanza di trasferimento definitivo del ricorrente dal reparto di appartenenza, Comando dei Carabinieri Legione Lombardia, al Comando dei Carabinieri Legione Puglia, nell’ambito del Comando Provinciale di Lecce, presentata in data 7 dicembre 2017 e integrata il 17 gennaio 2018;
- in subordine, del provvedimento prot. n. 355083/T-7-9 del 14 giugno 2018, notificato al sig. Ciccarese in data 15 giugno 2018, con il quale il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - I Reparto SM - Ufficio Personale Appuntati e Carabinieri ha determinato il “non accoglimento” dell’istanza di proroga del trasferimento temporaneo presso la Legione Carabinieri “Puglia” presentata il 22 maggio 2018, nonché, ove occorra, del provvedimento prot. n. 355053/T-7-6 del 29 maggio 2018, di comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza;
- in subordine, solo per quanto occorrer possa, del Regolamento Generale per l’Arma dei Carabinieri – parte Sesta, della Raccolta di disposizioni riguardanti i trasferimenti e le destinazioni, della Circolare n. 944001-1/T-46-1 Pers.Mar. datata 3 febbraio 2017, che disciplina i trasferimenti a domanda per l’anno 2017, delle circolari n. 40501-1/T-293-3/Pers del 18.11.1996 e n. 40501-1/T-304-3/Pers del 10 marzo 1999, tutti atti ad oggi non conosciuti e non conoscibili (citati negli atti sopra impugnati) e per i quali si chiede l’esibizione in giudizio;
- nonché di ogni ulteriore atto, ancorché sconosciuto, antecedente, conseguente e/o connesso ai predetti atti, ivi espressamente inclusi gli eventuali atti di dissenso espressi dalle Amministrazioni di provenienza e di destinazione
e per l’accertamento
del diritto del ricorrente ad essere trasferito presso la Legione Carabinieri “Puglia”, nell’ambito del Comando Provinciale di Lecce;
e per la condanna anche ex art. 34, comma 1, lett. c) c.p.a.
dell’Amministrazione resistente a disporre il trasferimento presso la Legione Carabinieri “Puglia”, nell’ambito del Comando Provinciale di Lecce, e comunque ad adottare il provvedimento richiesto sussistendo le condizioni e i presupposti processuali e sostanziali previsti dagli artt. 34, comma 1, lett. c) e 31, comma 3, c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 c.p.a.;
Rilevato come, anteriormente alla trattazione della domanda cautelare da parte del collegio, l’adozione di misure cautelari monocratiche sia consentita, ai sensi dell’art. 56, comma 1, c.p.a., “in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio”;
Esaminata l’istanza in proposito presentata dalla parte ricorrente, dalla quale emerge che l’indifferibilità della sollecitata cautela consegue – secondo la prospettazione di parte – alla necessaria continuità della erogazione di prestazioni assistenziali nei confronti di stretto congiunto;
Osservato che il periodo di assegnazione temporanea del ricorrente presso il Comando di Lecce avrà termine alla data del 30 giugno 2018;
Conseguentemente ritenuto che, in ragione dell’esigenza di preservazione della suindicata situazione assistenziale nelle more della delibazione in sede collegiale della proposta istanza cautelare, sussistano i presupposti indicati dalla sopra citata disposizione ai fini dell’adozione delle richieste misure cautelari provvisorie;
Per l’effetto, positivamente valutata l’accoglibilità della richiesta all’esame, alla quale accede la sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati con l’atto introduttivo del giudizio, fino alla Camera di Consiglio dell’11 luglio 2018, alla quale viene fin da ora differita – ai sensi del comma 4 del citato art. 56 e nel rispetto della previsione di cui al precedente art. 55, comma 5 c.p.a. – la trattazione in sede collegiale dell’istanza cautelare proposta dalla parte ricorrente