TAR Palermo, sez. II, sentenza 2024-06-07, n. 202401922

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, sentenza 2024-06-07, n. 202401922
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202401922
Data del deposito : 7 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/06/2024

N. 01922/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01474/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1474 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato G D L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero dell'Istruzione (Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale), in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;

nei confronti

di-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato S M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento:

- del decreto dirigenziale prot. n.-OMISSIS- di esito alla procedura informatizzata di nomine in ruolo a.s. 2022/2023 (Call Veloce), recante: pubblicazione abbinamento candidati/provincia per la regione Siciliana, nella parte in cui per classe di concorso BD02-Conversazione in lingua straniera tedesco, contempla ed individua come assegnataria,-OMISSIS-, con punti -OMISSIS-;

- di ogni ulteriore atto antecedente, consequenziale o comunque all'uopo connesso;

e per la declaratoria

dell'obbligo dell'amministrazione di emendare l'elenco annesso escludendo tale concorrente, per difetto di legittimo titolo di ammissione;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata e della controinteressata;

Visti tutti gli atti della causa, le memorie delle parti e la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse nel merito prodotta da parte ricorrente il 26.4.2024;

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2024 la dott.ssa Elena Farhat e udito il difensore per la parte resistente, nessuno presente per parte ricorrente e per la controinteressata, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con atto introduttivo, ritualmente notificato e depositato, la ricorrente è insorta avverso il provvedimento, meglio specificato in epigrafe, d’individuazione della controinteressata nell’ambito della procedura di convocazione per i passaggi di ruolo attraverso la call veloce per la classe di concorso BD02 Conversazione in lingua straniera tedesco, bandita dall’Uff. Scol. Reg. Sicilia ex d.m. n.25 dell’8.6.2022.

2. L’illegittimità del provvedimento impugnato è lamentata dalla ricorrente sotto i seguenti aspetti: “ violazione e falsa applicazione dell'art.1 co. 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015 n.107, come richiamato dall'art.5 co.1 e 2, d. lgs. 13 aprile 2017 n.59, e dell’art.1 d.l. 29 ottobre 2019 n.126, convertito nella l. 20 dicembre 2019 n. 159;
violazione e falsa applicazione art.3 d. d. Ministero Istruzione 21 aprile 2020 n.499;
violazione e falsa applicazione di D.M. n.39/1998 come integrato dal D.P.R. 14.2.2016 n.19 e allegate tabelle d'elencazione titoli d'accesso a classe BD02;
violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione;
eccesso di potere per errore dei presupposti di fatto e diritto;
eccesso di potere per ingiustizia manifesta;
per difetto di istruttoria e i principi e sul giusto procedimento.”.
La ricorrente lamenta che la controinteressata non sarebbe in possesso del titolo idoneo a essere destinataria della nomina per classe di concorso BD02 - Conversazione in lingua straniera - tedesco. Espone di aver impugnato al Tar Milano l’esito del concorso bandito con d.d. n. 499/2020 nella parte in cui è stata dichiarata idonea la controinteressata.

3. L’amministrazione intimata e la controinteressata si sono costituite in giudizio depositando memorie difensive nelle quali, nel merito, chiedono il rigetto del ricorso. In particolare, parte controinteressata ha anche sollevato, in via preliminare, due eccezioni, una di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario e l’altra di inammissibilità per carenza di interesse alla decisione nel merito.

Parte ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse in ragione dell’esito (negativo) del ricorso proposto al Tar Milano (v. sentenza n. 2875/2022).

4. All’udienza pubblica del 9 maggio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare, anche rispetto alla dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse depositata da parte ricorrente, e ad assorbimento di ogni altra questione, il Collegio ritiene di accogliere l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla controinteressata, per le seguenti ragioni.

2. L’art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i individua la residuale giurisdizione del giudice amministrativo nei seguenti termini: “ Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche

amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all’articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi ”.

Nel caso di specie la procedura d’assunzione tramite “ call veloce ” indetta per l’a.s. 2022/2023 ai sensi dell’art. 1, c. 17 ss. d.l. 126/2019, conv. in l. n. 159/2019, non ha natura concorsuale;
si tratta, infatti, di una procedura di chiamata per l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente ed educativo sui posti che rimangono vacanti e disponibili in ciascun anno scolastico dopo le operazioni di assunzione a tempo indeterminato disposte ai sensi della normativa vigente. Essa è pertanto rivolta ai docenti già inseriti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nelle graduatorie di merito dei concorsi utili per l’immissione in ruolo, che non siano stati chiamati per la stipula del contratto e mira solo alla copertura dei posti residui in regioni diverse da quelle di pertinenza della graduatoria nella quale il docente è già inserito.

Detta procedura è priva di natura comparativa perché il punteggio, le preferenze e le precedenze possedute sono quelle già registrate al sistema informativo in base all’inserimento nelle graduatorie di provenienza (v. art. 4 del bando – d.m. 25/2020). I docenti interessati possono presentare, su base esclusivamente volontaria, la domanda al termine delle assunzioni in ruolo “tradizionali” e qualora rimangano posti ancora da coprire;
sulla base di questi presupposti gli Uffici Scolastici Regionali danno luogo alla pubblicazione delle disponibilità residue, in relazione alle quali gli interessati presentano istanza volontaria ricevendo proposta d’assunzione, ove legittimati. La procedura, in quanto priva natura concorsuale, è quindi sottratta al sindacato del giudice amministrativo.

3. Stante quanto precede, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Parte ricorrente, ove abbia ancora interesse, potrà riproporre il giudizio innanzi al giudice ordinario, nel termine di legge (art. 11, co. 2, c.p.a.), salve le preclusioni e decadenze eventualmente intervenute.

4. Le spese di giudizio possono trovare compensazione tra le parti in ragione della natura in rito della presente pronuncia.

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