TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2012-12-19, n. 201210598

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2012-12-19, n. 201210598
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201210598
Data del deposito : 19 dicembre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 08236/2012 REG.RIC.

N. 10598/2012 REG.PROV.COLL.

N. 08236/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8236 del 2012, proposto da:
Soc Eurolab Srl, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. A B, con lo stesso elettivamente domiciliata in Roma, via V. Ambrosio, 4;

contro

Asl 103 - Rm/C, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv. B B, G M e M C T, con gli stessi elettivamente domiciliata in Roma, via Primo Carnera, 1;

per l'annullamento

accesso ai documenti nell'ambito del procedimento volto ad accertare la rispondenza dei requisiti in possesso della ricorrente ai parametri stabiliti dalla Regione Lazio - ex art. 116 cpa


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Asl 103 - Rm/C;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2012 il Cons. Maria Luisa De Leoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso notificato il 4 ottobre 2012 e depositato il 16 ottobre successivo, la ricorrente Società ha adito questo Tribunale affinché venga ordinato all’Azienda USL RM/C di consentire l’accesso a tutta la documentazione relativa all’accertamento sulla rispondenza dei requisiti in suo possesso ai parametri stabiliti dalla Regione Lazio.

Riferisce che la ASL RM/C avrebbe accertato, nell’ambito della procedura per addivenire all’accreditamento definitivo delle strutture private, la non idoneità di alcune branche e ciò sarebbe emerso all’esito di alcune visite ispettive.

Conseguentemente la ricorrente in data 6 luglio 2012 avanzava istanza di accesso a detta documentazione, incluse le schede delle verifiche eseguite, delle relazioni sulle ispezioni Spresal (sicurezza ambienti di lavoro) ed igiene pubblica.

In data 13 settembre 2012 veniva concesso parziale accesso e consegnata copia soltanto di una parte minima di detta documentazione, rimanendo esclusi proprio gli esiti delle verifiche contenenti l’indicazione delle difformità riscontrate e, in particolare, le schede di verifica indicate come allegate alla nota del 5 dicembre 2011. Sono seguiti vari solleciti, tra cui un fax in data 26 settembre 2012, rimasti tuttavia, inevasi. In ragione di detta omissione da parte della Regione Lazio, la ricorrente non è in grado di conoscere quali requisiti difetterebbero per conseguire l’accreditamento definitivo.

Si è costituita l’Azienda USL RM/C, la quale, in via preliminare, eccepisce la carenza di legittimazione passiva, posto che la ASL resistente agisce, nella specie, quale incaricato della Regione Lazio, sicché titolare del procedimento è quest’ultima nei confronti della quale andrebbe rivolta la richiesta di accesso di cui trattasi.

Chiarisce, altresì, la Regione Lazio che le c.d. “schede tecniche” non possono essere oggetto di accesso, in quanto atti non amministrativi, bensì atti di polizia giudiziaria inerenti ad indagini ed inchieste ispettive svolte dalla ASL, per i quali è prevista l’esclusione ai sensi dell’art. 24, co. 6, lett. c) della legge n. 241 del 1990. In tal senso anche la Commissione per l’accesso ai documenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed anche in ottemperanza al regolamento Aziendale, che, all’art. 7, lett. e) prevede un limite all’esercizio del diritto di accesso “per gli atti aventi carattere interlocutorio e preparatorio, in quanto attengono informalmente al processo formativo della volontà dell’organo competente, sino alla emanazione dei relativi provvedimenti”.

Alla Camera di consiglio del 18 dicembre 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Come esposto in narrativa la ricorrente otteneva, in data 13 settembre 2012 , parziale accesso con la consegna di copia di una parte minima della documentazione richiesta, rimanendo esclusi i documenti relativi alle verifiche contenenti l’indicazione delle difformità riscontrate ed, in particolare, le schede di verifica indicate come allegate alla nota del 5 dicembre 2011.

L’Amministrazione, con varie argomentazioni, si è opposta a detto accesso, sostenendo, oltre alla propria carenza di legittimazione passiva, che le “schede tecniche” non possono essere oggetto di accesso, in quanto atti non amministrativi, bensì atti di polizia giudiziaria inerenti ad indagini ed inchieste ispettive svolte dalla ASL.

L’assunto non può essere condiviso.

In primo luogo, l’Azienda USL RM/C ha condotto la verifica ed ha consegnato all’interessata copia della documentazione riguardante il procedimento ispettivo, sicché appare quanto meno contraddittorio il preteso difetto di legittimazione passiva. In secondo luogo, contrariamente a quanto sostenuto dalla ASL intimata, si tratta di documentazione amministrativa attinente alla verifica dei requisiti richiesti per addivenire all’accreditamento definitivo, sicché non appare plausibile riscontrarvi la natura di atti di polizia giudiziaria. Tuttavia, quand’anche possano essere qualificati tali non risultano per ciò stesso esclusi dall’accesso, tenuto conto che la ricorrente ha tutto l’interesse a conoscere il contenuto di detti atti.

Gli atti richiesti, di contro, sono veri e propri atti amministrativi, poiché contengono i rilievi effettuati dalla ASL in relazione ai requisiti tecnici della ricorrente ritenuti carenti e conservano la natura e la qualità di atti amministrativi e non di atti giudiziari.

Ciò precisato, si osserva che l’ accesso ai documenti può essere esercitato - ed è quindi ammissibile il ricorso proposto contro il diniego, espresso o tacito - solo quando è concreta ed attuale l’esigenza dell’interessato di tutelare, a mezzo di esso, situazioni per lui giuridicamente rilevanti. Da questa premessa, da tempo enunciata in giurisprudenza, discende come corollario obbligato che l’accertamento dell’interesse all’esibizione degli atti amministrativi riguardanti il soggetto, che richiede l’accesso, va verificato dal giudice adito con riferimento alle finalità che a mezzo di esso egli dichiara di voler perseguire (Cons.Stato, Ap., 30 aprile 1999 n. 6;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi