TAR Catania, sez. I, sentenza 2018-02-19, n. 201800393
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Pubblicato il 19/02/2018
N. 00393/2018 REG.PROV.COLL.
N. 03089/1998 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3089 del 1998, proposto da:
A P, rappresentato e difeso dall'avvocato M C, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. per la Sicilia, sezione di Catania in Catania, via Sacro Cuore, n. 22;
contro
Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana (Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Messina), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria per legge in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149;
per l'annullamento
del decreto assessoriale n. 6411, del 26 aprile 1998 di dichiarazione di interesse storico ed architettonico del complesso edilizio di proprietà del ricorrente, denominato “ ex villa De Pasquale ”, e di sottoposizione a tutela ex l. n. 1089/1939 e l.r. n.80/1977.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana (Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Messina);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 8 febbraio 2018 la dott.ssa E M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente grave, il ricorrente - proprietario di un antico fabbricato, sito in Lipari, noto come “ ex villa de Pasquale ”, risalente all’inizio del secolo scorso ed oggi in pessimo stato di conservazione, nonché di un ampio appezzamento di terreno circostante, censito in catasto al foglio 82, particelle 352, 353, 354 e 355 - impugna il provvedimento in epigrafe, con cui l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana ha dichiarato tale vecchio edificio “ di interesse storico ed architettonico particolarmente importante ”, imponendo, per l’effetto, su di esso il vincolo di cui agli artt. 1 e 3 della l. n. 1089/1939 e sull’area limitrofa, “ al fine di mantenere l’attuale destinazione a verde per il miglior godimento e valorizzazione di tutte le strutture architettoniche ”, il vincolo indiretto di cui all’art. 21 della stessa legge.
In particolare, parte ricorrente chiede l’annullamento di tale atto, assumendone l’illegittimità per i seguenti motivi: