TAR Palermo, sez. III, sentenza 2014-05-22, n. 201401318
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Testo completo
N. 01318/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00256/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 256 del 2014 proposto dal Comune di Adrano in persona del Sindaco pro tempore , in proprio e nella qualità di Comune capofila del distretto socio-sanitario n. 12 comprendente anche i Comuni di Biancavilla e Santa Maria di Licodia, rappresentato e difeso dall’Avv. A C, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. R R in Palermo, via Cordova n. 95;
contro
- la Giunta di Governo della Regione Siciliana, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato presso i cui uffici è domiciliata per legge in Palermo, via Alcide de Gasperi, n. 81;
- l’Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, in persona dell’’Assessore pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato presso i cui uffici è domiciliata per legge in Palermo, via Alcide de Gasperi, n. 81;
nei confronti di
- Comune di Milazzo (anche nella qualità di Comune capofila del distretto socio sanitario n. 27);
- Comune di Sant’Agata di Militello (anche nella qualità di Comune capofila;
- Comune di Patti (anche nella qualità di Comune capofila del distretto socio-sanitario n. 30);
tutti in persona dei rispettivi Sindaci pro tempore , non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto del Presidente della Regione Siciliana 11 novembre 2013 contenente le Linee guida per l’attuazione delle politiche sociali e socio sanitari 2013-2015;
- del decreto dell’Assessore della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro della Regione Siciliana n. 1935 del 25 novembre 2013;
- del decreto del Dirigente generale dell’Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro della Regione Siciliana n. 2120 del 6 dicembre 2013, che ha revocato il precedente d.d.g. n. 1940;
- ove occorra, della deliberazione n. 329 del 30 settembre 2013 di approvazione delle linee guida per l’attuazione delle politiche sociali e socio sanitarie 2013-2015;
- di ogni ulteriore atto e/o provvedimento propedeutico, conseguente o comunque connesso ai menzionati atti impugnati.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria dell’Amministrazione regionale;
Vista la memoria del Comune di Adrano;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il dott. Giuseppe La Greca;
Uditi nell’udienza pubblica del giorno 8 aprile 2014 l’Avv. C F, su delega dell'Avv.to A C, per la parte ricorrente; l'Avvocato dello Stato G P per la Giunta di Governo della Regione Siciliana e per l’Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.1.- Il Comune di Adrano ha impugnato - chiedendone l’annullamento, vinte le spese - i provvedimenti della resistente Amministrazione regionale con i quali sono stati introdotti i nuovi i criteri di trasferimento agli enti locali delle risorse finanziarie previste dal Fondo nazionale delle politiche sociali di cui alla legge quadro sull’assistenza n. 328 del 2000, nella parte in cui gli stessi hanno modificato le previgenti modalità di riparto.
Ed infatti mentre sulla base del preesistente sistema le risorse del predetto Fondo nazionale venivano ripartite tra i diversi distretti socio-sanitari proporzionalmente al numero di abitanti dei Comuni che ne facevano parte, con i provvedimenti impugnati la Regione Siciliana ha disposto l’erogazione delle somme disponibili (75 milioni di euro) con un riparto modulato per il 70 per cento sulla base della popolazione residente (secondo le risultanze ISTAT del 2011) e per il 28 per cento sulla base del numero dei Comuni facenti parte di ciascun distretto socio-sanitario di riferimento (oltre che, per il residuo 2 per cento, per le isole minori e arcipelaghi come specificato nei medesimi provvedimenti).
1.2.- Con l’unico articolato motivo di censura il Comune di Adrano deduce i vizi di violazione di legge (artt. 3,68 , 18 e 19 della l. n. 328 del 2000) nonché l’eccesso di potere discrezionale sotto il profilo del difetto di istruttoria, di motivazione, illogicità e non proporzionalità delle misure adottate. Deduce, altresì, la violazione del principio di autonomia degli enti locali territoriali i quali non sarebbero stati consultati così come previsto dalla legge.
2.- Si è costituita in giudizio la resistente Amministrazione regionale che, con altrettanto articolata memoria, ha contrastato le pretese di parte ricorrente ed ha concluso per l’infondatezza del gravame nel merito.
3.- All’udienza pubblica del giorno 8 aprile 2014, presenti i procuratori delle parti che hanno ribadito le rispettive tesi difensive, il ricorso, su richiesta degli stessi, è stato trattenuto in decisione.
4.- Il Comune di Adrano, il quale agisce anche per i Comuni di Biancavilla e Santa Maria di Licodia, facenti tutti parte del distretto socio-sanitario n. 12, come s’é detto, lamenta la lesione subìta per effetto dei nuovi criteri previsti per il trasferimento finanziario del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui alla