TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2017-02-23, n. 201702748

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2017-02-23, n. 201702748
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201702748
Data del deposito : 23 febbraio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/02/2017

N. 02748/2017 REG.PROV.COLL.

N. 01902/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1902 del 2016, proposto da:
-O- -O- e -O-, rappresentati e difesi dall'avvocato -O- C.F. -O-, con domicilio eletto presso l’avvocato M G S in Roma, via Flaminia, 342/B

contro

Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ope legis in Roma, via dei Portoghesi, 12

per l'esecuzione

del giudicato formatosi sulla sentenza -O-pronunciata il 23 febbraio 2015 dalla Corte d’Appello di Roma.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2017 il dott. A S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con l’odierno atto introduttivo, parte ricorrente espone che la Corte d’Appello di Roma, con la sentenza in epigrafe indicata, aveva respinto gli appelli proposti avverso la sentenza del Tribunale di Roma 15 ottobre 2015,-O-la quale ultima aveva così pronunciato: « condanna il convenuto Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore, quale responsabile civile del fatto lesivo accaduto, ex art. 2043 cod. civ., al pagamento, a titolo di risarcimento die danni biologici e morali, ex art. 2059 cod. civ., cagionati da trattamenti sanitari emotrasfusionali resi al paziente -O-, della somma di euro 130.276,00, a favore dello stesso attore -O-. Condanna la parte convenuta al pagamento alla parte attrice delle spese di causa in misura di euro 1.400,00 per esborsi, euro 2.000,00 per diritti, euro 3.000,00 per onorari, oltre a oneri di c.t.u., spese generali, IVA-CPA di legge, da distrarsi al proc.re antistatario avv.to -O-ex art. 93 c.p.c. ».

Soggiunge l’odierna parte ricorrente che la sentenza d’appello, già notificata in forma esecutiva l’11 settembre 2015 presso la sede legale del Ministero della salute, era ormai passata in giudicato per mancata impugnazione.

Non avendo l’Amministrazione provveduto al pagamento di quanto previsto nel titolo esecutivo in favore degli odierni ricorrenti, questi chiedono pertanto, ciascuno per quanto ragione: 1) che tale sentenza venga eseguita mediante la condanna del Ministero della Salute a corrispondere le somme dovute con gli accessori indicati nel titolo;
2) che venga nominato anche, ove occorra, un commissario ad acta che provveda in luogo dell’inadempiente amministrazione;
3) la condanna al pagamento della sanzione ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. in favore dell’istante per ogni ulteriore giorno di ritardo;
4) la condanna alle spese legali in favore del difensore antistatario.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio.

Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’odierna Camera di Consiglio nella quale il Collegio lo ha trovato parzialmente fondato.

In particolare, benché la sentenza della Corte d’Appello di Roma – ormai passata in giudicato (cfr. certificazione rilasciata il 22 dicembre 2015 dal funzionario della Corte d’Appello di Roma in ordine alla mancata proposizione di ricorso per cassazione) – sia stata ritualmente notificata già in forma provvisoriamente esecutiva all’Amministrazione debitrice, questa non risulta che abbia ad oggi ottemperato in alcun modo autonomamente nonostante sia ormai decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.

Ciò posto, la domanda esecutiva deve essere accolta in favore dei ricorrenti, ciascuno per quanto di ragione in relazione ai crediti liquidati dal giudice civile, e per l’effetto va ordinato all’Amministrazione intimata di dare esecuzione a quanto disposto con la richiamata sentenza della Corte d’Appello di Roma -O-secondo quanto richiesto, nel termine di trenta giorni dalla notifica, se anteriore, o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Si nomina sin da ora, come richiesto da parte ricorrente, per il caso di perdurante inadempimento dopo il decorso di tale termine di trenta giorni, quale Commissario ad acta il Segretario generale del Ministero della salute, con facoltà di delega a un funzionario, il quale, tenuto conto che le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice, non riceverà alcun compenso e dovrà provvedere agli adempimenti sostitutivi entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dietro presentazione di specifica istanza dell’interessato, producendo all’esito documentata relazione attestante l'avvenuto espletamento dell'attività affidatagli.

Non può inoltre essere accolta la domanda di condanna dell’amministrazione al danno da ritardo ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in quanto, come già precisato da plurime sentenze del Giudice amministrativo (tra le molte, sentenze del T.A.R. Campania, Napoli, n. 5580/2013, n. 1013/2013 e n. 1010 del 22.2.2013), la previsione del meccanismo surrogatorio alla scadenza del termine dei trenta giorni concessi all’amministrazione rende non necessaria la previsione di una condanna dell’amministrazione ai sensi della citata disposizione, essendo previsto un meccanismo di rapida eliminazione dell’inerzia.

Le spese del giudizio di ottemperanza, nella misura indicata in motivazione, vanno poste a carico dell’Amministrazione la quale dovrà altresì rifondere il contributo unificato anticipato da parte ricorrente.

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