TAR Torino, sez. I, sentenza 2024-01-29, n. 202400093

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, sentenza 2024-01-29, n. 202400093
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202400093
Data del deposito : 29 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/01/2024

N. 00093/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00985/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 985 del 2019, proposto da
-ricorrente-, rappresentato e difeso dall'avvocato B T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Questura di Torino, in persona del Questore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;



per l'annullamento

del decreto, prot. n. -OMISSIS-, con il quale il Questore di Torino ha negato al ricorrente il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Torino;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 24 gennaio 2024 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:




FATTO e DIRITTO

1. Il 20 ottobre 2017 il ricorrente, suddito marocchino entrato in Italia nel 2014 con un visto per motivi di famiglia e titolare, dal 2015, di un permesso di soggiorno per ragioni di lavoro subordinato, ha chiesto il rinnovo del proprio titolo ma l’istanza è stata respinta, a causa della sua pericolosità sociale (provvedimento n. -OMISSIS-).

2. Con ricorso, notificato il 7 novembre 2019 e depositato il successivo 15 novembre, il ricorrente ha impugnato il provvedimento de quo chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare, perché asseritamente illegittimo.

3. All’esito dell’udienza camerale dell’11 dicembre 2019 il Collegio ha respinto l’istanza cautelare del ricorrente e, all’udienza pubblica del 24 gennaio 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Con il proprio ricorso, il ricorrente censura la violazione dell’articolo 5, comma 5, del d.lgs. 286/98 nonché il difetto di motivazione del provvedimento impugnato perché l’amministrazione procedente avrebbe sopravvalutato la gravità della condanna per il reato di rapina e non avrebbe considerato il suo percorso di integrazione e la presenza di alcuni fratelli e sorelle in Italia, a cui egli sarebbe profondamente legato.

5. Il ricorso è infondato.

Ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.l.gs. 25 luglio 1998, n. 286 « il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'art. 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale ».

Il precedente art. 4, comma 3, prevede, invece, che « l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi internazionali, consentirà l'ingresso nel proprio territorio allo

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