TAR Milano, sez. IV, sentenza 2022-08-01, n. 202201844
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 01/08/2022
N. 01844/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00240/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 240 del 2021, integrato d motivi aggiunti, proposto d
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dll'avvocato R L, con domicilio digitale come d PEC d Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dll'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento dtato 12.11.2020 (Prot. nr. -OMISSIS-), notificato a mezzo PEC in dta 20.11.2020, dell'Ufficio Territoriale del Governo di Varese, con il quale il Prefetto della Provincia di Varese ha respinto il ricorso gerarchico presentato il 17-20.08.2020 dll'odierno ricorrente avverso il provvedimento (prot. nr. -OMISSIS-, dtato 20.07.2020 e notificato il 21.07.2020) del Questore di Varese – Divisione P.A.S. e dell'Immigrazione - Ufficio Immigrazione, che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno, per motivi di attesa occupazione, presentata tramite kit postale, in dta 08.07.2029 (assicurata n. -OMISSIS-);nonché del detto provvedimento del Questore di Varese ed altresì di ogni altro atto, provvedimento, condotta, anche omissiva, a questi presupposta, preordinata o comunque connessa, anche non conosciuti dl ricorrente, con espressa riserva di motivi aggiunti;
e per l’annullamento con i motivi aggiunti presentati d -OMISSIS- il 11/11/2021:
del provvedimento dtato 13.10.2021 (Prot. nr. -OMISSIS-), (e depositato in dta 22.10.2021 dl Ministero dell'Interno agli atti del presente giudizio sub R.G. n. 240/2021), con il quale il Questore della Provincia di Varese - in esecuzione dell'ordinanza cautelare n. 247 del 04.03.2021 e dell'ordinanza cautelare n. 1017/2021 del 23.09.2021 di codesto Ill.mo TAR (sezione quarta) nel procedimento di cui al ricorso n. 240/2021 -, ha rifiutato il rilascio del permesso di soggiorno in favore del Sig. -OMISSIS- ed altresì di ogni altro atto, provvedimento, condotta, anche omissiva, a questo presupposti, preordinati o comunque connessi, anche non conosciuti dl ricorrente, con espressa riserva di motivi aggiunti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 maggio 2022 il dott. A D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato con il ricorso introduttivo il provvedimento dtato 12.11.2020 (Prot. nr. -OMISSIS-), notificato a mezzo PEC in dta 20.11.2020, dell’Ufficio Territoriale del Governo di Varese, con il quale il Prefetto ha respinto il ricorso gerarchico presentato il 20.08.2020 avverso il provvedimento (prot. nr. -OMISSIS-, dtato 20.07.2020 e notificato il 21.07.2020) del Questore di Varese – Divisione P.A.S. e dell’Immigrazione 1 Ufficio Immigrazione, che aveva dichiarato inammissibile l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno, per motivi di attesa occupazione, presentata in dta 08.07.2019, nonché il detto provvedimento del Questore di Varese.
I provvedimenti sono motivati con riferimento al fatto che al ricorrente è stata revocata la carta di soggiorno a tempo indeterminato (ora permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo) nr. -OMISSIS- con provvedimento emesso il 27.10.2020 dl Questore della Provincia di Varese, confermato dlla sentenza del TAR Milano, IV, 29 settembre 2016 n. 1998, in quanto condnnato alla pena di anni quindici di reclusione in quanto ritenuto responsabile dei retai di cui agli artt. 81 co. 1, 61 n. 125, 56 e 675 c.p. …”, per cui non sussisterebbero i presupposti per il rilascio di ulteriori titoli di soggiorno.
Contro il suddetto atto il ricorrente ha proposto i seguenti motivi di ricorso.
1) Carenza di motivazione e contraddittorietà del provvedimento impugnato e, anche de relato, violazione e falsa applicazione degli artt. 4, comma 3, e 5 comma 5 del D. Lgs n. 286/1998 e successive modifiche;eccesso di potere per difetto e travisamento dei presupposti e di motivazione, oltre che carenza di motivazione, ed in particolare per omessa valutazione, in riferimento ai presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno;omessa istruttoria.
Il ricorrente lamenta che il giudizio espresso dlla sentenza n. -OMISSIS-, emessa dl Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano – Sezione Quarta, il giorno 29 settembre 2016, pubblicata il successivo 3 novembre 2016 è ancora sub iudice per l’avvenuta presentazione di appello.
In secondo luogo l’amministrazione non avrebbe tenuto conto del fatto che la vicend giudiziaria che ha riguardto l’odierno ricorrente è stata definita dl provvedimento del Magistrato di Sorveglianza del febbraio del 2021 – poi ribadito all’udienza del settembre- che prende atto della insussistenza ormai d tempo di comportamento che possano indicare pericolosità sociale.
2) Carenza di motivazione del provvedimento impugnato ed eccesso di potere avendo mancato
di valutare la Prefettura le argomentazioni svolte dl ricorrente avverso il provvedimento
impugnato ed in ogni caso vizio di omessa istruttoria per aver omesso proprie valutazioni
in ordine alla pericolosità sociale.
Secondo il ricorrente anche a voler prescindere dlle valutazioni effettuate dl Tribunale di
Sorveglianza in sede amministrativa, il Questore ha il compito di valutare in concreto la pericolosità sociale del cittadino straniero, ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, e tale valutazione autonoma mancherebbe del tutto nel provvedimento impugnato, così come manca una qualsivoglia istruttoria che tenga conto del nuovo rapporto di lavoro del ricorrente.
La difesa dello Stato ha chiesto la reiezione del ricorso.