TAR Ancona, sez. I, sentenza 2015-02-20, n. 201500122

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2015-02-20, n. 201500122
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201500122
Data del deposito : 20 febbraio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00904/2005 REG.RIC.

N. 00122/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00904/2005 REG.RIC.

N. 00244/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 904 del 2005, proposto da:
V C S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. E M S, con domicilio eletto presso l’Avv. E M S, in Ancona, corso Stamira, 29;

contro

Comune di Ancona, rappresentato e difeso dall'avv. G F, con domicilio eletto presso Ufficio Legale del Comune, in Ancona, piazza

XXIV

Maggio, 1;

Dirigente Ufficio Controllo Territorio del Comune di Ancona, non costituito;

sul ricorso numero di registro generale 244 del 2006, proposto da:
V C S.r.l., rappresentata e difesa come sopra;

contro

Comune di Ancona, rappresentato e difeso come sopra;

Dirigente Gestione Edilizia del Comune di Ancona, non costituito;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 904 del 2005:

dell’ordinanza n. 104962/69218 dell’1/8/2005, recante ordine di demolizione di manufatto abusivo;

quanto al ricorso n. 244 del 2006:

provvedimento prot. 002/06 del 10/8/2006, recante il diniego di rilascio del permesso a costruire in sanatoria, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti costituzione in giudizio del Comune di Ancona;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2015 il dott. T C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. Con il ricorso n. 944/2005 la ditta Vignoni impugna l’ordinanza di demolizione di un manufatto situato in località Aspio Terme (consistente in un basamento in cemento armato sul quale sono ancorati quattro pilastri in cemento collegati fra loro da due capriate, della superficie complessiva di circa 170 mq, il tutto in ampliamento di un preesistente capannone di proprietà della ditta ricorrente), che il Comune di Ancona ritiene realizzato in assenza di titolo edilizio.



2. La ditta Vignoni evidenzia, con unico articolato motivo, che il provvedimento è illegittimo, in quanto il manufatto in questione è oggetto di domanda di condono edilizio ex L. n. 326/2003, presentata il 10/12/2004 e che, di conseguenza, l’ordinanza di demolizione è illegittima ai sensi dell’art. 32, comma 36, L. n. 326/2003 (che richiama l’art. 38, comma 2, L. n. 47/1985).



3. Nel merito evidenzia che:

- la squadra edilizia della Polizia Municipale, in occasione del sopralluogo del 22/12/2004 da cui è scaturito il provvedimento impugnato, è incorsa in un evidente errore di percezione delle opere che erano in esecuzione in quel momento. Non si trattava infatti del completamento dei lavori, bensì di un intervento di rimontaggio dei pannelli di copertura del capannone, che qualche giorno prima erano stati smontati per essere riparati e in parte sostituiti;

- né dimostra alcunché il fatto che alla base di uno dei pilastri di sostegno i vigili urbani hanno notato uno strato di malta cementizia fresca, perché dal punto di vista tecnico sarebbe stato impossibile (o comunque sconsigliabile) eseguire i lavori di realizzazione della copertura del manufatto prima che si fosse solidificata la malta dei pilastri.

Il Comune sarebbe pertanto incorso in duplice travisamento dei fatti, il che rende illegittima l’impugnata ordinanza.



4. Il Comune di Ancona, costituitosi in giudizio, eccepisce che:

- né in sede di sopralluogo dei vigili urbani né a seguito di comunicazione ex art. 7 L. n. 241/1990 la ditta aveva fatto presente la pendenza del procedimento di condono edilizio;

- in ogni caso, il manufatto oggetto di condono è diverso da quello a cui si riferisce l’ordinanza di demolizione (secondo il Comune il manufatto non era stato ultimato al momento della presentazione della domanda di condono e la ditta ne ha approfittato per ampliarlo ulteriormente);

- in sede penale il legale rappresentante della ricorrente è stato condannato in primo grado (in appello il reato è stato dichiarato prescritto) e la domanda di condono è stata respinta.



5. Con ordinanza n. 713/2005 è stata accolta la domanda cautelare.



6. Con il ricorso n. 244/206 e i successivi motivi aggiunti la ditta Vignoni ha impugnato il diniego di rilascio del permesso di costruire in sanatoria, relativamente alle opere di cui al precedente ricorso.

In particolare la ditta Vignoni:

- con il ricorso introduttivo ha impugnato un primo preavviso di rigetto, in cui il Comune faceva riferimento solo alla data di ultimazione dei lavori;

- con i motivi aggiunti ha impugnato un secondo preavviso di diniego e il provvedimento finale, nei quali il Comune ha invece indicato varie ragioni di ordine sostanziale ostative al rilascio del titolo postumo (volumetria e superfici eccedenti quelle massime consentite dalla normativa nazionale e regionale sul “terzo condono” e mancata ultimazione delle opere entro il 31/3/2003).



7. Nel ricorso n. 244/2006 e nell’atto di motivi aggiunti sono dedotte le seguenti censure:

a) travisamento dei fatti e falsa applicazione dell’art. 32, comma 25, L. n. 326/2003, in combinato disposto con l’art. 38 L. n. 47/1985;

b) violazione di legge, eccesso di potere, violazione e falsa applicazione della circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 2699/2005, difetto di motivazione, violazione art. 97 Cost.;

c) travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, violazione e falsa applicazione art. 32, comma 25, L. n. 326/2003, illogicità e irrazionalità, ingiustizia manifesta;

d) violazione e falsa applicazione art. 31 L. n. 47/1985 (circa il non completamento del manufatto abusivo riconducibile alla tipologia 1).

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