TAR Brescia, sez. I, sentenza 2024-05-17, n. 202400429

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, sentenza 2024-05-17, n. 202400429
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202400429
Data del deposito : 17 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/05/2024

N. 00429/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00938/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 938 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
V L a.p.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A D L e S M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Bergamo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati V G e S M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Odissea s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Y M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo :

- della deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 4.4.2022, con la quale il Comune di Bergamo ha approvato “ lo spostamento di servitù sulla via della Rovere sul mapp. 16116 del foglio 44 (come da planimetria allegata) ”;

- nonché di tutti gli atti allegati, presupposti o comunque connessi e consequenziali.

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 22 febbraio 2023 :

- dello stesso provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bergamo e della Odissea s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2024 il dott. P B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con sentenza n. 597/2003 (confermata sul punto dalla sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 786/2010 e dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 17294/2012) il Tribunale Ordinario di Bergamo ha accertato e dichiarato la natura privata della “via della Rovere” (nel tratto che attraversa la proprietà privata adibita a campo da golf) e la sussistenza sulla stessa di un diritto di servitù di passaggio in favore del Comune di Bergamo.

Con lettera del 15.03.2021 la società Odissea s.r.l., attuale proprietaria del compendio immobiliare destinato a campo da golf e attraversato dalla strada sopra citata gravata da servitù, unitamente alla società sportiva dilettantistica “Ai Colli di Bergamo Golf S.S.D.”, alla quale è affidata la gestione dell’attività golfistica, ha richiesto al Comune di Bergamo lo spostamento della predetta servitù “… dal centro del campo, al lato est del medesimo, ove, sussiste una strada asfaltata esterna al campo stesso ”.

Con delibera n. 30 del 4.04.2022 il Consiglio Comunale del Comune di Bergamo ha approvato “ lo spostamento di servitù sulla via della Rovere sul mapp. 16116 del foglio 44 (come da planimetria allegata) ”, dando atto “ che la modifica della servitù viene concessa a titolo non oneroso ” (è seguito l’atto notarile di modifica della servitù dell’11.05.2022)

Avverso tale delibera, l’Associazione di promozione sociale “V L a.p.s.” ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica chiedendone, previa sospensione, l’annullamento.

Con atto di opposizione ai sensi dell’art. 10 d.p.r. n. 1199/1971 il Comune di Bergamo ha chiesto che il ricorso sia deciso in sede giurisdizionale.

Con atto di costituzione ex art. 48 c.p.a. l’Associazione di promozione sociale “V L a.p.s.” ha trasposto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica davanti a questo Tribunale, riproponendo le medesime domande.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Bergamo e la controinteressata Odissea s.r.l.

Con ordinanza n. 823 del 7.12.2022 questa Sezione ha preso atto della dichiarazione di rinuncia alla domanda cautelare depositata dalla ricorrente in data 5.12.2022, nella quale era stata manifestata l’intenzione di proporre motivi aggiunti a seguito della conoscenza di ulteriori atti del procedimento amministrativo.

Con ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 23.01.2023, l’Associazione di promozione sociale “V L a.p.s.” ha dedotto nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte.

Con ordinanza n. 215 del 9.03.2023, questa Sezione ha ordinato al Comune resistente il deposito in giudizio del “ parere prot. U0196724 della Direzione Urbanistica, Edilizia Privata, SUEAP e Patrimonio del Comune di Bergamo, citato nel preambolo del provvedimento impugnato e contenente la motivazione per relationem di quest’ultimo ” e ha fissato, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., l’udienza pubblica per la discussione del ricorso in data 14.02.2024.

Il Comune di Bergamo ha ottemperato all’ordine istruttorio mediante il deposito in giudizio del predetto parere in data 14.03.2023.

Dagli atti depositati risulta che nelle more del presente giudizio la controinteressata Oddisea s.r.l. ha avviato i procedimenti amministrativi edilizi e paesaggistici riguardanti il progetto di realizzazione del percorso pedonale sulla strada sulla quale è stata “spostata” la servitù di passaggio.

In vista dell’udienza pubblica le parti hanno depositato memorie e repliche.

All’udienza pubblica del 14 febbraio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO



1. In via preliminare, il Comune di Bergamo e la controinteressata Ossidea s.r.l. eccepiscono il difetto di legittimazione ad agire in capo all’associazione ricorrente, affermando che quest’ultima sarebbe priva dei requisiti della rappresentatività e della finalità statutaria richiesti ai fini del riconoscimento della legittimazione in capo ad un ente portatore di interessi collettivi.

L’eccezione è infondata.

Occorre premettere che “ …la protezione degli interessi “diffusi”, ossia adespoti, non consentita in via teorica a causa della mancata sussistenza del requisito della differenziazione che tradizionalmente qualifica la posizione giuridica di interesse legittimo, è stata sin dagli anni ’70 assicurata attraverso il riconoscimento dell’esistenza di un interesse legittimo di natura collettiva imputabile ad un ente che, in forza del possesso di alcuni requisiti giurisprudenzialmente individuati (effettiva rappresentatività, finalità statutaria, stabilità e non occasionalità, in taluni casi collegamento con il territorio) diviene idoneo ad assumerne la titolarità (Cons. Stato, V, 9.3.1973, n. 253;
Cass., S.U., 8.5.1978, n. 2207;
Cons. Stato, A.P., 19.11.1979, n. 24)
” (Cons. di Stato, a.p., sent. n. 6/2020). L’adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha inoltre chiarito che “ Gli enti associativi esponenziali, iscritti nello speciale elenco delle associazioni rappresentative di utenti o consumatori oppure in possesso dei requisiti individuati dalla giurisprudenza, sono legittimati ad esperire azioni a tutela degli interessi legittimi collettivi di determinate comunità o categorie, e in particolare l’azione generale di annullamento in sede di giurisdizione amministrativa di legittimità, indipendentemente da un’espressa previsione di legge in tal senso ” (Cons. di Stato, a.p., sent. n. 6/2020).

Nel caso di specie, ad avviso del Collegio, sussistono in capo alla associazione ricorrente i requisiti richiesti dalla giurisprudenza ai fini del riconoscimento della legittimazione ad agire per la tutela dell’interesse collettivo di cui è portatrice.

L’associazione ricorrente, infatti, costituita nel 2015 e avente circa un centinaio di soci, persegue, tra le finalità contemplate nell’atto costitutivo, quella di promuovere nel quartiere di Longuelo (Bergamo) “ la qualità urbana funzionale ed estetica attraverso attività culturali e l’analisi attenta delle criticità e delle soluzioni per il miglioramento della qualità della vita di tutti ” (art. 3 lett. b), doc. 10 bis ricorrente) e, nel perseguire le sue finalità, secondo quanto previsto dallo statuto, svolge una serie di attività di interesse generale, tra le quali “ interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ” (art. 2 e 3, doc. 10 ricorrente)

Tali finalità e attività devono ritersi connesse all’interesse fatto valere nel presente giudizio al mantenimento della servitù di uso pubblico sulla “via della Rovere” nell’ambito del Parco dei Colli di Bergamo, atteso che quest’ultima, nella prospettazione di parte ricorrente, riveste un particolare valore ambientale e paesaggistico e un particolare rilievo per il quartiere di Longuelo e per la sua collettività.

Ricorrono inoltre sia il requisito della stabilità e non occasionalità dell’ente, che risulta costituito e attivo dal 2015, sia quello dello stabile collegamento con il territorio interessato dalla vicenda oggetto del presente giudizio. Del resto, l’effettivo perseguimento da parte dell’associazione ricorrente delle finalità statutarie sopra indicate risulta confermato dalla circostanza che lo stesso Comune resistente nel 2018 ha attivato con la predetta associazione una collaborazione con la finalità di tutela e valorizzazione del verde pubblico nel quartiere di Longuelo (doc. 16 bis ricorrente).

Quanto poi alla rappresentatività, occorre rilevare che tale requisito deve essere valutato in relazione allo specifico interesse collettivo fatto valere dall’ente, il quale nel caso di specie risulta localizzato in un ristretto ambito territoriale. Ed è in relazione a tale ambito che all’associazione ricorrente deve essere riconosciuta la rappresentatività richiesta ai fini della sussistenza della legittimazione ad agire, non potendosi invece pretendere, come sembrano sostenere le difese del Comune e della controinteressata, una rigorosa proporzionalità tra numero di soci e numero di residenti nel quartiere di Longuelo.

Del resto, lo stesso Comune di Bergamo ha riconosciuto tale rappresentatività in sede procedimentale riqualificando l’istanza di accesso civico generalizzato presentata dall’associazione ricorrente quale accesso documentale ai sensi della l. n. 241/1990, dopo aver “… verificato in capo alla richiedente l’interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso ” (doc. 13 ricorrente).

A ciò si aggiunga, quale considerazione di carattere generale, che in materia di servitù di uso pubblico, data la particolare natura giuridica del diritto, l’ordinamento sembra attribuire una più ampia legittimazione ad agire in giudizio, come testimoniato dal fatto che nel processo civile la Corte di Cassazione ha esteso tale legittimazione a ciascun cittadino appartenente alla collettività " uti singulus " (cfr. Cass. civ., ord. n. 15931/2019).

Superata l’eccezione preliminare, si deve ora passare all’esame del merito del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti.

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