TAR Torino, sez. II, sentenza breve 2024-12-02, n. 202401253
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Testo completo
Pubblicato il 02/12/2024
N. 01253/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01565/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1565 del 2024, proposto da
Cellnex Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Bellante e Luigi Ammirati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Moncalieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Mirabile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Wind Tre S.p.A., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell’esecuzione:
- della nota prot. 50971/2024 del 6/8/2024, del Comune di Moncalieri – Settore Sviluppo e Gestione del Territorio - SUAP recante oggetto «WIND TRE SPA, SCIA ex art. 45 del D.Lgs. 259/2003 e s.m.i. n. [...]-31072024-1537, registrata al prot. n. 50077 del 1.8.2024, per modifica di impianto radioelettrico con potenza in antenna superiore a 20 W, localizzato in Moncalieri, Strada Carignano n. 48 (Fg. 30, mapp. 943). Improcedibilità della SCIA limitatamente agli interventi edilizi in essa previsti»;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Moncalieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2024 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Cellnex Italia s.p.a., titolare di infrastruttura di telecomunicazioni sulla quale sono installate le antenne di Wind Tre s.p.a., ha presentato, in data 23.5.2024, una s.c.i.a. ex art. 45 del d.lgs. n. 259/2003, avente a oggetto l’adeguamento radioelettrico dell’impianto, lo spostamento degli apparati dal locale del fabbricato vicino alla torre radio, la realizzazione di nuovo accesso indipendente e di una recinzione.
Lo Sportello Unico per le attività produttive del Comune di Moncalieri, con provvedimento del 6.8.2024, ha dichiarato l’improcedibilità della s.c.i.a. nella parte riguardante gli interventi edilizi, sull’assunto che per essi la competenza facesse capo allo Sportello Unico Edilizio.
Avverso tale atto la ricorrente è insorta deducendo:
-violazione dell’art. 45 del d.lgs. n. 259/2003; eccesso di potere, sviamento, insussistenza dei presupposti, erronea declinatoria di incompetenza.
Si è costituito in giudizio il Comune di Moncalieri.
Alla camera di consiglio del 27 novembre 2024 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1.In via preliminare occorre soffermarsi sulle questioni in rito.
Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del gravame, sull’assunto che l’atto impugnato sarebbe meramente confermativo della nota