TAR Napoli, sez. VII, sentenza breve 2024-01-15, n. 202400373
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Testo completo
Pubblicato il 15/01/2024
N. 00373/2024 REG.PROV.COLL.
N. 05621/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5621 del 2023, proposto da
Telecom Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Saverio Cantella, Filippo Lattanzi, Jacopo D'Auria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Alife, in persona del l.r.p.t., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa adozione di idonee misure cautelari,
della nota prot. n. 12999/2023 dell'11.10.2023, con la quale è stata inibita l'effettuazione delle attività di cui alla SCIA prot. 157428 presentata da TIM il 3.10.2023 per effettuare alcuni interventi di implementazione di una SRB esistente al fine di adeguare i sistemi ai servizi 5G; di ogni altro atto e provvedimento ad essa presupposto, consequenziale e comunque connesso, tra cui la deliberazione della Giunta comunale n. 87 del 29.11.2019, con cui è stata vietata sine die sull'intero territorio comunale l'installazione di impianti per il 5G;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2024 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
RILEVATO CHE:
- con nota prot. n. 12999/2023 il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Alife ha riscontrato la s.c.i.a. presentata dalla ricorrente ai sensi dell’art.45 (ex art.87-bis) del D. Lgs. 259/2003 avente ad oggetto la riconfigurazione per il 5G di un impianto già esistente in via di Valle Forcolina, rappresentando che: a) con d. G.C. n. 87/2019 è stata vietata l’installazione anche solo in via sperimentale, di apparecchiature del sistema "5G" sul territorio comunale, nelle more della nuova cancerogenesi annunciata dalla "International Agency for Research on cancer"; b) l’area di intervento è sottoposta a vincolo paesaggistico ed archeologico; c) la documentazione fornita non è esaustiva ai fini della maturazione del silenzio- assenso;
- avverso tale provvedimento e la presupposta disposizione comunale è insorta la ricorrente lamentando, in estrema sintesi, la violazione dell’art. 8 comma 6 della Legge n. 36/2001, dell’art. 40 co. 5 del DL n. 77/2021, convertito in Legge n. 108/21 e dell’art. 6 della Legge n. 241/90, nonché la carenza di motivazione;
- il Comune intimato non ha preso parte al giudizio;
- alla camera di