TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-06-17, n. 202412345

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-06-17, n. 202412345
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202412345
Data del deposito : 17 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/06/2024

N. 12345/2024 REG.PROV.COLL.

N. 14895/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 14895 del 2018, proposto da
R T, M S, G B, D F, P C, A C, M C, S P, G C, R C, P Z, G T, G C, F B, C S, Stefano D'Anna, rappresentati e difesi dagli Avvocati L C e C D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dei difensori in Roma, largo Bernardino da Feltre n. 1;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per il riconoscimento

a ciascun ricorrente, per quanto di spettanza ai fini del computo dell’ulteriore progressione, dell’anzianità di servizio eccedente la quota richiesta ex lege per la nomina di Ispettore Superiore della Polizia di Stato, al fine di restituire loro la giuridica e costituzionalmente garantita possibilità di avanzamento di carriera.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 7 giugno 2024 la dott.ssa C L e udito per i ricorrenti il difensore, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso depositato in data 17 dicembre 2018, i signori Tomassi Roberto, Sbardella Massimiliano, Braconi Gianni, Faliero Donato, Coppa Paola, Cioni Alessandro, Ciotti Mauro, Pecce Stefano, Cilona Giancarlo, Caramanica Roberto, Zeppieri Paola, Tordella Giovanni, Campelli Gianni, Bonanni Franco, Sforza Carla, D’Anna Stefano, tutti promossi tramite scrutinio per merito comparativo alla qualifica di Ispettore Superiore della Polizia di Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, in attuazione dell’art. 2, comma 1, lett. i) del Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (recante “ Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche ”) hanno agito in giudizio per ottenere il riconoscimento di un’anzianità di servizio ulteriore rispetto a quella agli stessi assegnata per effetto dell’applicazione delle disposizioni di cui al citato decreto, chiedendo a questo Tribunale di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lett. i) del Decreto Legislativo 29 maggio 2017 n. 95 per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno che successivamente, in data 4 settembre 2023, in esecuzione dell’ordinanza presidenziale n. 5934 del 2023, ha depositato documentazione, ivi compresa una relazione contenente difese. In particolare, la suddetta Amministrazione irritualmente ha in via pregiudiziale sollevato le eccezioni di inammissibilità del ricorso per mancata notifica dello stesso ad almeno uno dei controinteressati e in ragione del fatto che trattasi di ricorso proposto in forma collettiva da soggetti che non vanterebbero posizioni omogenee e si troverebbero in conflitto d'interessi, oltre che assumere la legittimità del proprio operato.

Alla udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 7 giugno 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

In limine litis , il Collegio ritiene di dover scrutinare le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dall’intimata amministrazione.

In proposito si evidenzia che rispetto a tali eccezioni, pure mosse non mediante una memoria dell’Avvocatura dello Stato, la parte ricorrente ha avuto modo di presentare le proprie controdeduzioni specifiche nella memoria ex art. 73 c.p.a. depositata in giudizio in data 12 marzo 2024.

Partendo dall’esame dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata notifica dello stesso ad almeno uno dei controinteressati, essa è fondata.

Com’è noto, il controinteressato è colui che è individuato testualmente dall'atto e quello facilmente individuabile in ragione delle indicazioni contenute nell'atto impugnato, nonché chi, oltre a essere nominativamente indicato nel provvedimento impugnato o comunque ivi agevolmente individuabile (c.d. elemento formale), si presenti come portatore di un interesse giuridicamente qualificato alla conservazione dell'atto (c.d. elemento sostanziale), in quanto questo, di norma, gli attribuisce in via diretta una situazione giuridica di vantaggio;
tale interesse deve essere di natura eguale e contraria a quella del ricorrente. Anche il controinteressato, pertanto, deve essere necessariamente portatore di un interesse concreto e attuale (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 13 ottobre 2022, n. 8748).

Orbene risulta dirimente la circostanza della mancata notifica del ricorso ad un qualsiasi altro soggetto del medesimo ruolo di appartenenza dei ricorrenti, a mente di quanto previsto dall’art. 41, comma 2, c.p.a..

L’accoglimento del ricorso e, in tesi, l’accertamento del diritto dei ricorrenti a vedersi riconosciuta un’anzianità di servizio ulteriore rispetto a quella agli stessi assegnata per effetto dell’applicazione delle disposizioni del Decreto Legislativo 29 maggio 2017 n. 95 determinerebbe evidentemente che gli stessi andrebbero a collocarsi nella graduatoria del ruolo degli Ispettori Superiori della Polizia di Stato in posizione poziore rispetto ad altro personale del medesimo ruolo, peraltro promosso con medesima decorrenza ma in possesso di maggior punteggio derivante da titoli di servizio (o anche eventualmente promosso in data anteriore), con conseguente pregiudizio in termini di progressione in carriera.

Giova precisare che la sussistenza della graduatoria concorsuale e, in ogni caso, di graduatorie annualmente aggiornate dei ruoli del personale della Polizia di Stato avrebbe agevolmente consentito l’individuazione di almeno un soggetto controinteressato, cui il ricorso doveva essere necessariamente notificato.

Ne deriva che il ricorso è inammissibile per mancata notifica ad alcun controinteressato, ai sensi dell’art. 41 c.p.a.

È altresì fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto proposto in forma collettiva da soggetti che non vantano posizioni omogenee e si trovano in conflitto d'interessi.

Secondo i principi consolidati elaborati dalla giurisprudenza, il ricorso giurisdizionale collettivo, presentato da una pluralità di soggetti con un unico atto, è ammissibile nel solo caso in cui siano riscontrabili, cumulativamente, un «requisito di segno negativo», consistente nell’assenza di una situazione di conflittualità di interessi, anche solo potenziale, per effetto della quale l’accoglimento della domanda di alcuni dei ricorrenti sarebbe logicamente incompatibile con l’accoglimento delle istanze degli altri, nonché un «requisito di segno positivo», consistente nell’identità delle posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti, essendo necessario che le domande giurisdizionali siano identiche nell’oggetto, che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e che vengano censurati per gli stessi motivi (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I bis , 6 maggio 2024 n. 9000;
Cons. Stato, Sez. IV, 18 marzo 2021, n. 2341).

Orbene, come correttamente eccepito dall’amministrazione resistente, nel caso di specie i ricorrenti non si trovano in posizioni perfettamente identiche, sia avuto riguardo all’anzianità di servizio eccedente quella minima richiesta per la partecipazione allo scrutinio, sia per tutti gli elementi oggetto di valutazione.

Viene, peraltro, in rilievo una procedura di scrutinio per merito comparativo che, a norma dell'art. 61 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 (“ Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia ”), consiste nel giudizio della completa personalità del dipendente, emesso sulla base dei titoli risultanti dal fascicolo personale e dallo stato matricolare, con particolare riferimento alla competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilità assunte, anche in relazione alla sede di servizio ed altre qualità professionali.

Di talchè deve ritenersi insussistente, non solo il «requisito di segno positivo» ai fini dell’ammissibilità del ricorso collettivo, consistente nell’identità delle posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti, ma anche il «requisito di segno negativo», consistente nell’assenza di una situazione di conflittualità di interessi, anche solo potenziale, che ben potrebbe innescarsi nel caso di specie, tenuto conto delle diverse anzianità di servizio e dei diversi titoli posseduti dai ricorrenti.

Alla luce delle suesposte considerazioni, deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso sia per mancata notifica dello stesso ad almeno uno dei controinteressati, sia perché proposto in forma collettiva da soggetti che non vantano posizioni omogenee e si trovano in una potenziale situazione di conflitto d'interessi.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

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