TAR Bari, sez. II, sentenza 2012-07-18, n. 201201465
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N. 01465/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00564/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 564 del 2012, proposto da:
G M, rappresentato e difeso dall'avv. A M, con domicilio eletto presso l’avv. Vincenzo Resta in Bari, via Piccinni 210;
contro
Comune di Orsara di Puglia;
per l'ottemperanza
al decreto ingiuntivo n. 1122/10 emesso, in data 15 dicembre 2010, dal Giudice di Pace di Foggia in favore dell’avv. G M;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2012 la dott.ssa Giacinta Serlenga e udito per la parte ricorrente il difensore avv. Giuseppe Mescia, su delega dell'avv. G M;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
L’avv. G M, odierno ricorrente, ha ottenuto dal Giudice di pace di Foggia il decreto ingiuntivo in epigrafe meglio indicato per esigere il pagamento di un importo pari a € 2574,00 (duemilacinquecentosettentaquattro/00) allo stesso dovuto a titolo di competenze professionali, oltre interessi legali dalla messa in mora fino al soddisfo nonchè per la procedura monitoria € 38,50 per spese, € 280,00 per diritti e € 80,00 per onorario, oltre spese generali al 12%, IVA e CAP come per legge.
Nononostante l’accordo intervenuto con l’Amministrazione intimata (giusta fax del ricorrente del 12.9.2011 e di risposta del Comune del 19 settembre successivo) di provvedere al pagamento entro e non oltre il 31.1.2012, la stessa è rimasta inerte;sicchè oggi l’interessato chiede che si dia esecuzione al decreto ingiuntivo in questione con condanna del Comune di Orsara di Puglia anche al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con nomina di commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inerzia.
2.-Il gravame è fondato e va accolto.
E’ decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo –avvenuta il 21.1.2011- e il decreto è divenuto titolo esecutivo per mancata opposizione come da attestazione della cancelleria datata 14.4.2012, versata in atti.
Deve, pertanto, dichiararsi l’obbligo del Comune resistente di dare esecuzione al decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di pace di Foggia in epigrafe all’uopo provvedendo al pagamento delle somme ivi liquidate, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Per il caso di ulteriore inadempimento, il Collegio nomina Commissario ad acta il Prefetto di Foggia o un suo delegato che, accertata l’inottemperanza dell’amministrazione, dovrà provvedere a porre in essere gli atti sostitutivi entro l’ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni, avvalendosi degli uffici e dei funzionari dell’amministrazione intimata.
Il relativo compenso, da porsi a carico dell’amministrazione comunale stessa, è fissato sin d’ora in €.500,00 (cinquecento/00).
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.