TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2017-12-28, n. 201712698

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2017-12-28, n. 201712698
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201712698
Data del deposito : 28 dicembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/12/2017

N. 12698/2017 REG.PROV.COLL.

N. 03563/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3563 del 2010, proposto da:
GIOVANNA MARIA CRETELLA, rappresentata e difesa dagli avvocati S T, L T, con domicilio eletto presso lo studio Lodovico Visone in Roma, via del Seminario, 113/116;

contro

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento,

previa sospensione cautelare,

- del provvedimento prot. n. 6788, del 4 febbraio 2010, con il quale l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha riscontrato negativamente l’istanza del ricorrente volta ad ottenere la rinnovazione della selezione, bandita nel 1998 e conclusasi con la graduatoria n. 340/99 del 6 dicembre 1999, per il passaggio di personale del Ministero delle Comunicazioni alla medesima Autorità;

- della graduatoria e di ogni altro atto di detta procedura selettiva e dei verbali della Commissione n. 4 del 20 aprile 1999 e n. 1M del 14 giugno 1999;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 novembre 2017 il dott. Antonino Masaracchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con delibera del 31 luglio 1998 la neo istituita A.G.Com.– Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni aveva indetto una selezione, nell'ambito del personale dipendente dal Ministero delle Comunicazioni, per il reclutamento del proprio personale di ruolo ai sensi dell’art. 1, comma 20, della legge n. 249 del 1997. La sig.ra Giovanna Maria Cretella, dipendente di quel Ministero, ha preso parte alla selezione, sottoponendosi alla prevista prova dei tests in data 3 giugno 1999, nonché alla valutazione del proprio curriculum professionale, non riuscendo tuttavia a piazzarsi tra i vincitori. La graduatoria definitiva della selezione è stata approvata con delibera n. 340/99 del 6 dicembre 1999, ma è stata successivamente annullata da questo TAR, con la sentenza n. 5031 del 2002 della sez. II, a causa del riscontrato vizio di legittimità consistente nella mancata e/o insufficiente predeterminazione dei criteri di selezione. Tale sentenza – è bene precisare – è stata pronunciata previo ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i concorrenti che avevano superato la selezione medesima, quindi non anche nei confronti della sig.ra Cretella.

Venuta a conoscenza di detta pronuncia giurisdizionale di annullamento, in data 25 gennaio 2010 la sig.ra Cretella ha inoltrato un’istanza all’A.G.Com. diffidandola a “ disporre nei suoi confronti formale comunicazione della nuova procedura selettiva [...] che l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, adempiendo all’obbligo imposto dal giudice amministrativo, deve indire secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 20, della Legge n. 249/1997 ”. Tuttavia l’Autorità, con nota prot. n. 6788, del 4 febbraio 2010, ha respinto tale richiesta rilevando, in motivazione, che la sentenza n. 5031 del 2002 di questo TAR non potrebbe avere effetto espansivo nei confronti dell’istante la quale non aveva, all’epoca, impugnato gli atti della procedura selettiva, potendone pertanto derivare la rinnovazione della procedura nei confronti non di tutti i candidati ma solo di coloro che avevano presentato ricorso, e rimarcando che, comunque, non avrebbero potuto più essere travolte le posizioni, ormai consolidatesi, dei vincitori, ormai assunti “ a far data dal 2 febbraio 2000, e dunque da ben 10 anni ”.

Non ritenendo legittima la determinazione dell’A.G.Com. la sig.ra Cretella l’ha impugnata dinnanzi a questo TAR con il ricorso oggi in decisione, domandandone l’annullamento, previa sospensione cautelare, ed estendendo l’impugnazione anche all’atto del 1999 di approvazione della graduatoria definitiva ed a tutti gli atti della procedura selettiva. In diritto la ricorrente ha sostenuto (primo motivo) la “inscindibilità” della propria posizione sostanziale rispetto a quella dei soggetti beneficiari della sentenza di annullamento del 2002, invocando in proposito la sent. n. 6272 del 2006 di questa Sezione che avrebbe accolto un analogo ricorso proposto da un suo collega (parimenti risultato non idoneo alla selezione de qua );
la ricorrente ha inoltre dedotto (secondo motivo) la violazione e falsa applicazione dell’art. 10- bis della legge n. 241 del 1990, per omessa previa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della sua istanza.


2. Si è costituita in giudizio, con atto di mero stile, l’A.G.Com.– Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del proprio Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con deposito di documenti, tra i quali una relazione sui fatti di causa predisposta dal proprio Servizio Giuridico.

Alla camera di consiglio del 3 agosto 2010, chiamata per la discussione dell’incidente cautelare, la causa è stata cancellata dal ruolo delle sospensive.

In vista della pubblica udienza di discussione, la ricorrente ha depositato una memoria difensiva, insistendo per l’accoglimento del ricorso.

Alla pubblica udienza del 10 novembre 2017 il Collegio ha indicato alle parti un possibile profilo di inammissibilità del ricorso, derivante dalla mancata notifica del medesimo ad almeno un controinteressato. La causa, quindi, è stata trattenuta in decisione.


3. Il ricorso è inammissibile.

E’ nota la regola processuale per cui i ricorsi giurisdizionali contro gli atti della pubblica amministrazione devono essere notificati, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla piena conoscenza dell’atto lesivo, oltre che all’amministrazione che ha adottato l’atto anche ad almeno uno tra i controinteressati: regola imposta – all’epoca della proposizione dell’odierno gravame – dall’art. 21, comma 1, della legge n. 1034 del 1971 ed oggi trasfusa nell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm.

Nel caso di specie il ricorso introduttivo è stato notificato unicamente all’A.G.Com., nonostante che, nella specie, fossero facilmente individuabili una pluralità di controinteressati, ossia di soggetti titolari di una posizione giuridica che, in caso di accoglimento della pretesa fatta valere, sarebbe risultata lesa. Qualora infatti – come nella specie – sia impugnata la graduatoria di un concorso, controinteressati sono tutti coloro fra i partecipanti i quali, per effetto dell'ipotetico accoglimento del ricorso, verrebbero a subire un pregiudizio in quanto utilmente collocati nella graduatoria (sia in quanto vincitori, sia in quanto idonei, sussistendo un interesse anche nell’ipotesi di semplice postergazione nella graduatoria medesima). La giurisprudenza amministrativa ha, infatti, precisato che, nelle procedure concorsuali, l’inconfigurabilità di controinteressati può essere utilmente sostenuta solo quando l'impugnazione venga proposta anteriormente all'adozione della graduatoria, mentre nell'ipotesi in cui l'impugnazione venga proposta successivamente il ricorso va notificato ad ogni controinteressato individuabile nel medesimo atto, poiché, in questa seconda ipotesi, la posizione del controinteressato è configurabile sia in capo ai vincitori sia anche rispetto ai candidati idonei (cfr., tra le tante, Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 425 del 2016;
Id., sez. V, sentt. nn. 3045 e 3129 del 2015).

Il ricorso oggi in decisione ha impugnato, tra gli altri atti, anche la graduatoria definitiva della selezione bandita dall’A.G.Com., proponendosi, quale risultato finale, la caducazione dell’intera selezione ed il rinnovo della procedura, con il conseguente travolgimento delle relative posizioni nonché delle assunzioni già disposte dall’amministrazione. Esso, pertanto, andava notificato ad almeno uno dei soggetti che erano stati inseriti in graduatoria.


4. Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, attesa la natura meramente formale della costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata.

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