TAR Bari, sez. I, sentenza 2024-04-26, n. 202400529

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2024-04-26, n. 202400529
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202400529
Data del deposito : 26 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/04/2024

N. 00529/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01223/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1223 del 2023, proposto da
Fri El S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G C, M M e L G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato C P C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Regione Puglia - Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture – Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture, non costituito in giudizio;

nei confronti

E S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato A Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Regione Basilicata, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento n. r_puglia/AOO_064/PROT/28/09/2023/0016655 adottato dalla Regione Puglia - Dipartimento bilancio, affari generali e infrastrutture - Sezione opere pubbliche e infrastrutture - Servizio Autorità Idraulica in data 28 settembre 2023 avente ad oggetto il diniego dell'istanza di accesso prot. 14350 del 1° settembre 2023 (acquisita al prot. regionale n. r_puglia/AOO_064/PROT/04/09/2023/0014901) presentata da Fri-El S.p.a.;

nonché per l'accertamento

del diritto della ricorrente di ottenere copia dei documenti richiesti alla Regione Puglia - Dipartimento bilancio, affari generali e infrastrutture - Sezione opere pubbliche e infrastrutture con l'istanza di accesso prot. 14350 del 1° settembre 2023 (acquisita al prot. regionale n. r_puglia/AOO_064/PROT/04/09/2023/0014901);

e per la condanna

dell'amministrazione resistente all'esibizione ed al rilascio di copia della documentazione richiesta.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e della E S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2024 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La Società Fri-El S.p.a. (anche Friel) premette di essere titolare di un progetto consistente nella realizzazione di un impianto di accumulo idroelettrico mediante pompaggio denominato “Gravina - Serra del Corvo”, da ubicare nei Comuni di Genzano di Lucania (PZ) e Gravina in Puglia (BA) e con opere d’impianto ubicate nel Comune di Gravina in Puglia (BA), in località Jazzo Piccolo, Serra del Corvo e Monte Marano (anche impianto di accumulo).

La Società E S.p.a. sarebbe titolare di un progetto relativo ad un impianto di accumulo idroelettrico denominato “Serra del Corvo” incompatibile con l’impianto proposto dalla Friel, perché prevederebbe l’utilizzazione del medesimo bacino di valle “Serra del Corvo” (o invaso del Basentello).

Tenuto conto che la maggior parte delle acque oggetto di derivazione sono della Regione Basilicata e che il bacino di valle insiste a confine di entrambe le Regioni Basilicata e Puglia, Friel ha chiesto, in data 5.11.2021, alla Regione Basilicata una concessione di derivazione d’acqua (in conformità all’art. 12, comma 1 ter), lett. p) del D.lgs. 79/1999, a norma del quale la competenza al rilascio di grandi derivazioni spetta alla Regione “sul cui territorio insiste la maggior portata di derivazione d’acqua in concessione”), trasmettendola comunque anche alla Regione Puglia resistente per l’attivazione del necessario concerto tra gli Enti (in conformità sia all’art. 89 del D.lgs. 112/1998, secondo cui “le concessioni [...] che interessino più regioni sono rilasciate d'intesa tra le regioni interessate”, sia all’“Accordo di Programma per la gestione condivisa delle risorse idriche” siglato tra la Regione Puglia, la Regione Basilicata e la Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Diversamente, E avrebbe chiesto alla sola Regione Puglia una concessione di derivazione datata 29 luglio 2021, omettendo di notiziarne la Regione Basilicata.

La Regione Puglia – senza preventiva intesa con la Regione Basilicata – avrebbe avviato l’istruttoria relativa all’istanza presentata da E, pubblicando l’avviso di presentazione dell’istanza di E con determinazione dirigenziale n. 935 del 6 dicembre 2022 (“DD 935/2022”), poi rettificata dalla determina dirigenziale n. 968 del 16 dicembre 2022 (“DD 968/2022”).

Friel, con nota del 20 gennaio 2023, ha chiesto anche alla Regione Puglia la medesima concessione di derivazione d’acqua in concorrenza affinché venisse valutata ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del R.D. 1775/1933.

Il 16.2.2023 la Società ricorrente ha chiesto alla Regione Puglia - Dipartimento bilancio, affari generali e infrastrutture - Sezione opere pubbliche e infrastrutture - Servizio Autorità Idraulica di accedere alla documentazione in possesso dell’Amministrazione resistente concernente il procedimento concessorio avviato da E, ivi compresa “- l’istanza di E S.p.a. PU-0002402 del 22/07/2021”.

La Regione Puglia, con nota r_puglia/AOO_064/PROT/24/02/2023/0002868 del 24 febbraio 2023 e con successiva nota r_puglia/AOO_064/PROT/23/03/2023/0004448 del 23 marzo 2023 avrebbe riscontrato solo in parte l’istanza di accesso agli atti della ricorrente, dando atto “che la documentazione progettuale per la quale v’è stata sospensione dell’accesso documentale richiesto risulta, in larga parte, già pubblicata ai fini della procedura VIA, sin dal 29/03/2022, alla seguente locazione web: https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8421/12431 (codice progetto: ID_VIP/ID_MATTM: 8087)”.

Dopo l’accesso agli atti la ricorrente avrebbe verificato che con due note in data 9 marzo 2022 e 30 marzo 2022 la E avrebbe introdotto una variazione sostanziale al progetto allegato all’originaria istanza di concessione del 29 luglio 2021, modifica che avrebbe dovuto comportare la riproposizione dell’istanza di concessione da parte della E medesima al 30 marzo 2022. Secondo Friel vi sarebbe una difformità dei dati catastali costituenti il punto di presa e di restituzione delle acque del progetto proposto dalla E (come indicati nella DD 935/2022) rispetto alle aree successivamente prescelte quale punto di presa e di restituzione in occasione della variante del 9 marzo 2022 e 30 marzo 2022.

All’esito dell’istanza di accesso agli atti del 16 febbraio 2023 la ricorrente, tuttavia, non avrebbe acquisito il progetto originario della controinteressata, allegato all’istanza concessoria del 29 luglio 2021 sebbene, proprio alla luce della variante apportata da E, tale documento costituisca elemento essenziale al fine di determinare la correttezza dell’affidamento della concessione di derivazione sull’invaso Serra del Corvo.

Osserva, inoltre, l’istante che preso il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (“TSAP”) penderebbe contenzioso, rubricato al n. R.G. 61/2023, avviato dalla Friel ricorso del 13 febbraio 2023 per l’annullamento dei provvedimenti con i quali la Regione Puglia ha avviato il procedimento di concessione di derivazione sull’istanza della E in quanto viziati da difetto di competenza, sull’assunto che la competenza ad istruire l’affidamento della concessione sull’invaso Serra del Corvo spetterebbe alla Regione Basilicata, interessata dalla maggior parte delle acque oggetto di derivazione.

La Fri El avrebbe quindi interesse ad accedere al progetto originario presentato da E a corredo dell’istanza del 29 luglio 2021 al fine di dimostrare:

- che la variante proposta da E con le note del 9 marzo 2022 e del 30 marzo 2022 ha natura sostanziale e quindi comporta lo slittamento della domanda di concessione alla data del 30 marzo 2022;

- conseguentemente (ove il contenzioso pendente innanzi al TSAP dovesse concludersi con il riconoscimento della competenza ad istruire il procedimento concessorio sull’invaso Serra del Corvo in favore della Regione Basilicata) che la priorità cronologica spetta all’istanza della Friel presentata innanzi alla Regione Basilicata ed altresì alla Regione Puglia in data 5 novembre 2021, e non all’istanza di E.

La regione Puglia ha pubblicato l’istanza di concessione di E sul proprio portale, ma il collegamento non conteneva il progetto originario presentato dalla controinteressata a corredo dell’istanza del 29 luglio 2021, ma solo il progetto risultante dalla variazione intervenuta nel marzo 2022.

Con il successivo Atto Dirigenziale n. 585 del 25 luglio 2023, la Regione Puglia ha pubblicato il progetto aggiornato dalla ricorrente a valle delle prescrizioni ricevute nel corso del procedimento di VIA.

In data 31 agosto 2023, si teneva la visita dei luoghi di cui all’art. 8 del R.D. 1775/1933, convocata dalla Regione Puglia con la nota del 26 luglio 2023.

Nel corso del sopralluogo la ricorrente avrebbe eccepito i vizi che avrebbero inficiato il procedimento avviato dalla Regione Puglia e la priorità cronologica dell’istanza della Fri El rispetto all’istanza di concessione della E, inoltre, avrebbe osservato di non aver “ricevuto copia del progetto originario presentato da E nel luglio 2021 (né risulta pubblicato)”.

L’istante in data 1° settembre 2023 ha presentato istanza di accesso prot. 14350 (acquisita al prot. regionale n. r_puglia/AOO_064/PROT/04/09/2023/001490) con la quale, dopo aver premesso di non aver “mai ricevuto copia del progetto allegato all’istanza di concessione di derivazione di acqua pubblica di E S.p.a. PU-0002402 del 22/07/2021;
- che al link https://nextcloud.innova.puglia.it/index.php/s/FcsJ9kRaQ4wjaWJ, indicato dal servizio autorità idraulica della Regione Puglia per la visione del progetto di E in concorrenza con la scrivente società Fri-El S.p.A., non è presente il progetto originario presentato da E con nota PU-0002402 del 22/07/2021;

- nel corso del sopralluogo tenutosi in data 31 agosto 2023, il dirigente del Servizio Autorità Idraulica, ing. A S, ha dichiarato di voler ottemperare alla sopra citata inadempienza” ha chiesto l’ostensione di copia del progetto relativo all’istanza concessoria originariamente trasmessa da E.

La regione Puglia con provvedimento r_puglia/AOO_064/PROT/28/09/2023/0016655 ha respinto la richiesta di ostensione presentata dalla ricorrente ritenendo che: i) la richiesta di ostensione documentale “pare costituire ulteriore accesso agli atti, con carattere meramente reiterativo, senza la manifestazione di circostanza nuove e/o sopravvenute” rispetto all’istanza acquisita in data 20 febbraio 2023;
ii) non sussisterebbe “alcuna “..inadempienza...” cui “...voler ottemperare”, considerato che il procedimento concorrenziale avviato dalla Regione Puglia non si riferirebbe al “progetto originario presentato da E con nota PU-0002402 del 22/07/2021”, bensì alla documentazione progettuale della E oggetto di pubblicazione (a seguito della variante sostanziale del 30 marzo 2022);
iii) “sui fatti in ispecie è manifesta la Vs. richiesta di consulenza tecnica d’ufficio - avanzata nel Giudizio pendente innanzi al

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