TAR Milano, sez. II, sentenza 2024-06-18, n. 202401877

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. II, sentenza 2024-06-18, n. 202401877
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202401877
Data del deposito : 18 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/06/2024

N. 01877/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00470/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 470 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati A B e L B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, Via Freguglia, n. 1;

per l’ottemperanza

al giudicato della sentenza del Tribunale sez. lavoro di Busto Arsizio n. -OMISSIS- dell’8 novembre 2022.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2024 il dott. S C C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con sentenza n. -OMISSIS- dell’8 novembre 2022, il Tribunale di Busto Arsizio ha condannato il Ministero dell’Interno a riconoscere al sig. -OMISSIS- i benefici che competono ai figli delle vittime del dovere decedute ai sensi dell’art. 5, primo e terzo comma, della legge n. 206 del 2004 e dell’art. 34 della legge n. 222 del 2007, nonché dell’art. 2 della legge n. 407 del 1998, con le decorrenze ivi stabilite.

Sostiene il sig. -OMISSIS- che l’Amministrazione non avrebbe dato esecuzione alla sentenza;
per questo motivo propone in questa sede azione di ottemperanza.

Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Ministero dell’Interno.

La causa è stata trattenuta in decisione in esito alla camera di consiglio del 7 maggio 2024.

Il Collegio deve prendere atto che, in prossimità della suindicata camera di consiglio, parte ricorrente ha depositato in giudizio una nota con la quale chiede che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere avendo l’Amministrazione, dopo la proposizione del ricorso, dato esecuzione alla sentenza.

Non resta quindi che dichiarare cessata la materia del contendere.

Le spese vanno poste a carico del Ministero dell’Interno che, omettendo di dare pronta esecuzione alla pronuncia, ha costretto il ricorrente a proporre il presente giudizio.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi