TAR Milano, sez. II, sentenza 2024-06-18, n. 202401877
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Pubblicato il 18/06/2024
N. 01877/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00470/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 470 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati A B e L B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, Via Freguglia, n. 1;
per l’ottemperanza
al giudicato della sentenza del Tribunale sez. lavoro di Busto Arsizio n. -OMISSIS- dell’8 novembre 2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2024 il dott. S C C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con sentenza n. -OMISSIS- dell’8 novembre 2022, il Tribunale di Busto Arsizio ha condannato il Ministero dell’Interno a riconoscere al sig. -OMISSIS- i benefici che competono ai figli delle vittime del dovere decedute ai sensi dell’art. 5, primo e terzo comma, della legge n. 206 del 2004 e dell’art. 34 della legge n. 222 del 2007, nonché dell’art. 2 della legge n. 407 del 1998, con le decorrenze ivi stabilite.
Sostiene il sig. -OMISSIS- che l’Amministrazione non avrebbe dato esecuzione alla sentenza;per questo motivo propone in questa sede azione di ottemperanza.
Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Ministero dell’Interno.
La causa è stata trattenuta in decisione in esito alla camera di consiglio del 7 maggio 2024.
Il Collegio deve prendere atto che, in prossimità della suindicata camera di consiglio, parte ricorrente ha depositato in giudizio una nota con la quale chiede che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere avendo l’Amministrazione, dopo la proposizione del ricorso, dato esecuzione alla sentenza.
Non resta quindi che dichiarare cessata la materia del contendere.
Le spese vanno poste a carico del Ministero dell’Interno che, omettendo di dare pronta esecuzione alla pronuncia, ha costretto il ricorrente a proporre il presente giudizio.