TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2022-08-02, n. 202205210
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 02/08/2022
N. 05210/2022 REG.PROV.COLL.
N. 02496/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2496 del 2021, proposto da
V I, rappresentato e difeso dall'avvocato C F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento e la declaratoria
del diritto alla riliquidazione della propria indennità di buonuscita con riconoscimento dei sei scatti ex art 6-bis del Decreto Legge 21 settembre 1987, n.387.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Inps;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 giugno 2022 R V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente è cessato dal servizio nell’Arma dei Carabinieri “a domanda” ed ha accertato che la sua buonuscita non è stata determinata conteggiando i sei scatti stipendiali del 2,5% sull’ultimo stipendio, con il che il TFS dell’istante sarebbe stato incrementato di circa 10.000,00 Euro.
Con atto di diffida e messa in mora il ricorrente chiedeva, indi, all’Inps di computare nel trattamento di fine servizio loro spettante sei scatti stipendiali secondo quanto previsto dall’articolo 6- bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito in legge con modificazioni dalla legge 20 novembre 1987, n. 472.
Stante il mancato riconoscimento dell’agognato bene della vita, e l’inerte contegno serbato dall’INPS, con ricorso avanti questo TAR il sig. Iannelli chiedeva l’accertamento del diritto alla rideterminazione del trattamento di fine servizio con inserimento nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali secondo quanto previsto dall’articolo 6- bis , con condanna dell’Inps a corrispondere il trattamento spettante (al netto ovviamente di quanto già corrisposto e maggiorato di accessori).
L’Inps si costituiva in giudizio, instando per la reiezione del ricorso previa evocazione in giudizio del datore di lavoro del ricorrente.
Il ricorso non è fondato.
La decisione può ben essere assunta nei soli confronti dell’Inps, cui –nell’ambito di sua competenza- spetterebbe poscia provvedere alla attività di rideterminazione del TFS, afferente alla area di “esecuzione” dell’eventuale comando giudiziale all’uopo reso; ciò che non rende necessaria la invocata integrazione del contraddittorio nei riguardi del Ministero della Difesa.
Quanto al merito delle questioni sollevate con la azione giudiziale che ne occupa, valga il rilevare quanto appresso.
Come accennato i ricorrenti rivendicano il beneficio dell’articolo 6- bis del d.l. n. 687 del 1987 secondo cui “ al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei