TAR Torino, sez. II, sentenza 2024-02-29, n. 202400211

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza 2024-02-29, n. 202400211
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202400211
Data del deposito : 29 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/02/2024

N. 00211/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00741/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 741 del 2022, proposto da -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati A S, S V e D I, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia;

contro

Comune di San Giorgio Canavese (To), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati M G e S E V, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia;

per l’accertamento e declaratoria:

del diritto dei ricorrenti ad ottenere dal Comune di San Giorgio Canavese, in persona del Sindaco pro-tempore , il risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi per effetto dell’annullamento giurisdizionale del permesso di costruire -OMISSIS- rilasciato in data -OMISSIS-per la costruzione di due unità abitative indipendenti ad uso residenziale, e per la conseguente condanna del Comune di San Giorgio Canavese, in persona del Sindaco pro-tempore , al pagamento della somma di € 614.181,00 - di cui € 452.547,00 per danno emergente ed € 161.634,00 per lucro cessante - oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali come per legge.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di San Giorgio Canavese (To);

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2023 la dott.ssa S C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti deducono di essere proprietari di un fabbricato a uso residenziale sito nel comune di San Giorgio Canavese, in -OMISSIS-, identificato al catasto al -OMISSIS-, cui si accede da un vicolo laterale, denominato anch’esso “-OMISSIS-”, avente una lunghezza di circa 25 metri. Inoltre, i sigg. -OMISSIS- espongono di essere proprietari anche di un terreo, confinante con il predetto fabbricato e identificato al catasto al -OMISSIS-;
tale terreno, in precedenza agricolo, dal 2008 è stato inserito nella zona urbanistica del Piano Regolatore Generale “ residenziale di completamento - RC10” e vanta i seguenti due accessi carrabili e pedonali: uno, dal predetto -OMISSIS-e, in prosecuzione, dal cortile fabbricato identificato al -OMISSIS- e, l’altro, da -OMISSIS-e, in prosecuzione, da una strada sul terreno di proprietà -OMISSIS-, individuato al catasto al -OMISSIS-, gravato di servitù di passaggio a favore del terreno identificato al mappale n. -OMISSIS-.

2. In data 7/7/2008 il padre dei ricorrenti ha presentato al comune resistente una richiesta di permesso a costruire per la costruzione di due unità a uso residenziale sul terreno identificato al mappale n. -OMISSIS-), precisando - nella relazione tecnica di accompagnamento al progetto - che l’accesso alla via pubblica sarebbe avvenuto, da ovest tramite -OMISSIS-e, da est, tramite -OMISSIS-e tramite il terreno di proprietà -OMISSIS- (già gravato di servitù di passaggio).

In data 16/3/2009 il sig. D -OMISSIS- ha trasferito la proprietà del terreno, individuato al mappale n. -OMISSIS-, ai suoi figli, R e C -OMISSIS-, a fronte del pagamento del corrispettivo di euro 70.000,00 (doc. 6 di parte ricorrente).

2.1. In data -OMISSIS-i ricorrenti hanno chiesto la voltura della suddetta pratica edilizia e, in pari data, il comune ha rilasciato loro il permesso a costruire n.-OMISSIS- per la costruzione di due unità abitative a uso residenziale (doc. 8 di parte ricorrente). I ricorrenti deducono anche che i lavori di costruzione sono iniziati a ottobre 2009.

3. In data 7/1/2010 la sig.ra -OMISSIS- ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per chiedere l’annullamento, previa sospensione cautelare, del titolo abilitativo rilasciato ai signori -OMISSIS-. I ricorrenti deducono che, al momento della proposizione del ricorso straordinario, “ le due unità abitative, i cui lavori erano iniziati a ottobre 2009, erano già completate al rustico cioè dotate di copertura e tamponamenti, mentre mancavano gli infissi, gli impianti e le finiture (cfr. date fatture impresa di costruzione, doc.ti 77 e 78)” . Il giudizio è stato trasposto al

TAR

Piemonte che, dapprima, ha accolto l’istanza cautelare proposta dalla sig.ra -OMISSIS- con l’ordinanza n. 326/2010, ritenendo che il comune dovesse riesaminare il permesso di costruire impugnato per una pluralità di motivi, tra cui la necessità di tener conto che: “ 1. l’art. 57, comma 3, del Regolamento edilizio del Comune di Canavese agli atti, stabilisce la norma in ossequio alla quale ‘ le strade private a servizio di residenze con più unità abitative … devono avere larghezza minima di 5,99 m, raggio di curvatura, misurato dalla mezzeria della carreggiata, non inferiore a 7,50 m. ’ … occorre che il Comune accerti se il tratto del tracciato … attraversante la proprietà della ricorrente è suscettibile di essere utilizzato per accedere alla via pubblica senza aggravare (art. 1051 c.c.) la relativa servitù gravante sulla predetta proprietà” , nonché che il comune accertasse carenze e incompletezze progettuali denunziate dalla sig.ra -OMISSIS- (cfr. doc. 11 di parte ricorrente).

3.1. Nelle more del giudizio dinanzi al Tar Piemonte, la sig.ra -OMISSIS- ha citato i ricorrenti dinanzi al Tribunale di Ivrea per accertare la natura civile o agricola della servitù costituita sul terreno identificato al mappale n. 1397 a favore del terreno insistente sul mappale n. -OMISSIS-. Il giudizio civile si è concluso con la sentenza del 10.12.2012 con cui il Tribunale di Ivrea ha accertato il carattere agricolo della servitù in questione.

3.2. Il Tar Piemonte, con sentenza n. 1199/2014 ha dunque accolto il ricorso proposto dalla sig.ra -OMISSIS- e ha annullato il permesso a costruire -OMISSIS-, in precedenza rilasciato ai ricorrenti.

4. La sig.ra C -OMISSIS- e il sig. R -OMISSIS- hanno quindi proposto ricorso per chiedere l’accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) In via principale:

-accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti ad ottenere dal Comune di San Giorgio Canavese, in persona del Sindaco legale rappresentante pro-tempore , il risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi per effetto dell’annullamento giurisdizionale del permesso di costruire -OMISSIS- rilasciato in data -OMISSIS-per la costruzione di due unità abitative indipendenti ad uso residenziale,

- per l’effetto, condannare il Comune di San Giorgio Canavese, in persona del Sindaco legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento della somma complessiva che allo stato - e con espressa riserva di miglior precisazione e quantificazione anche successiva mediante proposizione di motivi aggiunti - si quantifica in € 614.181,00, di cui € 452.547,00 per danno emergente ed €. 161.634,00 per lucro cessante, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali come per legge.

B) In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse riconosciuta una qualche responsabilità dei ricorrenti ex art. 1227 c.c.,

- accertare e dichiarare la responsabilità concorrente del Comune di San Giorgio Canavese, in persona del Sindaco legale rappresentate pro-tempore , per i danni tutti patiti e patiendi dai ricorrenti per effetto dell’annullamento giurisdizionale del permesso di costruire -OMISSIS- rilasciato in data -OMISSIS-per la costruzione di due unità abitative indipendenti ad uso residenziale,

- per l’effetto, condannare il Comune di San Giorgio Canavese, in persona del Sindaco legale rappresentante pro-tempore, alla rifusione dei danni commisurati alla sua quota di corresponsabilità nella somma da liquidarsi, anche in via di equità, nella corrispondente percentuale dei danni indicati sub A).

Con vittoria di spese ed onorari di causa”.

5. Si è costituito in giudizio il comune di San Giorgio Canavese chiedendo, in via pregiudiziale, che sia dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice civile e, nel merito, che sia respinto il ricorso in quanto infondato o, in via subordinata per il caso in cui sia ritenuto sussistere un seppur minoritario concorso di colpa dell’amministrazione, che sia determinata la misura del risarcimento, “ relativamente alle sole voci considerate effettivamente risarcibili, nei limiti di quanto provato e nella misura corrispondente alla minima quota di corresponsabilità ad esso eventualmente attribuita”.

6. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 73 D. Lgs. 104/2010, insistendo nelle rispettive pretese.

7. All’udienza del 14.12.2023 i difensori delle parti hanno discusso la causa e il difensore dei ricorrenti ha formulato - in via subordinata - domanda di accertamento del diritto al rimborso delle spese di demolizione, nonché il riconoscimento del danno da mancato godimento degli immobili. All’esito della discussione il Collegio ha riservato la causa in decisione.

8. Il Collegio reputa che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 11 d. lgs. n. 104/2010 in favore del giudice ordinario e che il giudizio possa essere riassunto nei termini di legge.

8.1. Con il mezzo in esame, infatti, i ricorrenti deducono vizi del procedimento per il rilascio del permesso di costruire come presupposto fattuale sul quale poggia l’istanza risarcitoria, lamentando la lesione della propria sfera patrimoniale, incisa dal comportamento dell’amministrazione comunale, che ha determinato un legittimo affidamento nella stabilità degli effetti del provvedimento ampliativo. Nell’ an della pretesa risarcitoria i ricorrenti deducono infatti che “ La domanda risarcitoria è innanzitutto fondata sull’ an basato sulla lesione del legittimo ed incolpevole affidamento che i ricorrenti hanno riposto nella legittimità del PDC poi annullato in sede giurisdizionale per effetto della negligente e quindi colposa condotta comunale ex art. 2043 cod. civ. derivante dall’omessa puntuale verifica dei presupposti di rilascio del PDC” (cfr. p. 18 del ricorso) . Si contesta al Comune di non aver presentato, in corso di istruttoria, richieste di chiarimenti o di integrazioni istruttorie per chiarire il titolo in forza del quale è stato prospettato il passaggio su terreni altrui “ né furono richieste integrazioni planimetriche per meglio evidenziare le caratteristiche degli accessi dichiarati nell’istanza né furono svolti approfondimenti sulla natura pubblica o privata del Vicolo -OMISSIS- ” (cfr. p. 18 del ricorso).

8.2. È vero che l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 20 del 29 novembre 2021, ha ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo anche nei casi in cui il comportamento dell’amministrazione non si sia manifestato in atti amministrativi, perché “ l’operato dell’amministrazione costituisce comunque espressione dei poteri ad essa attribuiti per il perseguimento delle finalità di carattere pubblico devolute alla sua cura ” (cfr. punto 8 della sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 20/2021).

8.3. A fronte di siffatta statuizione, tuttavia, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno confermato l’orientamento risalente alle ordinanze del 23 marzo 2011, nn. 6594, 6595 e 6596 (poi ribadite da Cass. civ., Sez. Un., ord. 24 aprile 2023, n. 10880;
Cass. civ., Sez. Un., ord. 6 febbraio 2023, n. 3514 Cass. civ., Sez. Un., ord. 24 gennaio 2023, n. 2175, Sez. Un. n. 13595/2022, n. 12428/2021, n. 14231/2021, n. 14324/2021, n. 21768/2021, n. 28979/2020), che ha radicato la giurisdizione del giudice ordinario nel caso di domande risarcitorie connesse alla lesione dell’affidamento derivata da un comportamento scorretto dell’amministrazione. Tale indirizzo è stato seguito anche dalla recente giurisprudenza amministrativa, che ha così sintetizzato i principi sanciti dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite: “ stando ai recentissimi arresti: a) il fatto, che nell’esercizio del proprio potere pubblico, l’Amministrazione sia tenuta ad osservare le regole speciali che connotano il suo agire autoritativo - e al quale si contrappongono situazioni soggettive del privato aventi la consistenza di interesse legittimo - non escluderebbe che essa sia tenuta ad osservare anche le regole generali di correttezza e buona fede;
b) che la protezione offerta all’affidamento dall’ordinamento giuridico abbia la forma del diritto soggettivo troverebbe conferma anche nel rilievo che la legittima aspettativa rientra nell’ambito dei beni protetti dal disposto dell’art. 1 del Protocollo 1 alla CEDU (Protezione della proprietà), secondo l’interpretazione che di tale articolo la giurisprudenza della Corte EDU ha fornito fin dalla sentenza Pine Valley Developments Ltd e altri c. Irlanda del 29 novembre 1991;
c) le suddette controversie non avrebbero ad oggetto le modalità di esercizio del potere amministrativo e non sarebbero inerenti a situazioni soggettive che, ancorché aventi consistenza di diritti, siano state tuttavia incise dalla spendita di poteri pubblici, ma riguarderebbero il complessivo
modus agendi dell’Amministrazione, che si assume contrario a regole comportamentali di buona fede e correttezza e nel cui ambito il provvedimento illegittimo e la sua caducazione (in autotutela o ope judicis ) rilevano come meri fatti storici ” (cfr. sentenza T.A.R. Campania, sez. VI, 12.02.2024, n. 1004).

Deve ritenersi sussistente in parte qua la giurisdizione del giudice ordinario, atteso che ‘ l’oggetto del giudizio di risarcimento del danno da lesione dell’affidamento del privato nella legittimità di un provvedimento ampliativo della propria sfera giuridica che sia stato annullato, in autotutela o dal giudice amministrativo, non è il modo in cui l’amministrazione ha esercitato il proprio potere con il provvedimento poi annullato, né è il modo in cui l’amministrazione ha esercitato il proprio potere con il provvedimento di annullamento del primo (ove l’annullamento sia avvenuto in autotutela e non in sede giurisdizionale);
l’illegittimità del provvedimento annullato e la legittimità dell’eventuale provvedimento di annullamento in autotutela costituiscono, infatti, presupposti della lite, che restano all’esterno del perimetro della regiudicanda;
l’oggetto del suddetto giudizio, invece, è il modo in cui l’amministrazione - nonché lo stesso privato destinatario del provvedimento - hanno o non hanno osservato le regole di correttezza nei reciproci rapporti ’ (T.A.R. Catania, sez. I, sentenza 7 agosto 2023, n. 2492) ” (cfr.

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