TAR Napoli, sez. I, sentenza 2015-12-02, n. 201505578

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. I, sentenza 2015-12-02, n. 201505578
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201505578
Data del deposito : 2 dicembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03442/2015 REG.RIC.

N. 05578/2015 REG.PROV.COLL.

N. 03442/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 3442/15 R.G., proposto da:
Tecnica Restauri S.r.l., rappresentato e difeso dagli avvocati S L, N C, N D Z, E L, con domicilio eletto presso Massimo Lamberti in Napoli, Via Costantino, 52;

contro

Università degli Studi del Sannio, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio eletto in Napoli, via Diaz n.11;

nei confronti di

M I S.r.l., Dgf Costruzioni S.r.l.;

per l'annullamento

della nota dell'Università degli Studi del Sannio - Unità organizzativa contratti, prot. n.336 del 27.5.2015, recante comunicazione dell'esclusione dell'odierna ricorrente dalla procedura aperta indetta con decreto rettorale del 3 marzo 2015, per l'affidamento dell'appalto integrato di lavori e progettazione e di ogni altro atto connesso e conseguenziale;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi del Sannio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Data per letta nell'udienza pubblica del 18 novembre 2015 la relazione del consigliere Paolo Corciulo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con bando del 6 marzo 2015 l’Università degli Studi del Sannio bandiva una procedura aperta, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, per l’affidamento della progettazione esecutiva e lavori di sostituzione dei corpi illuminanti presenti con sistemi a tecnologia led in vari complessi immobiliari di Ateneo.

I lavori erano costituiti da interventi che ricadevano nella categoria prevalente

OS

30, IV classifica ed in parte nella categoria scorporabile OG2, I classifica.

Alla gara partecipava la Tecnica Restauri s.r.l., che possedendo l’attestazione SOA nella categoria OS nella II classifica, per raggiungere il requisito necessario prescritto faceva ricorso all’avvalimento con la società Ma.Fra Gestioni s.r.l., in possesso di qualificazione nella categoria

OS

30, classifica III bis.

Con nota n. 336 del 27 maggio 2015 la stazione appaltante comunicava alla Tecnica Restauri s.r.l. la sua esclusione dalla gara, avvenuta con provvedimento della commissione adottato nella seduta del 16 aprile 2015, per violazione del divieto di utilizzo frazionato in sede di avvalimento dei singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all’art. 40, terzo comma lettera b) del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

Nella seduta del 28 maggio 2015 la gara veniva provvisoriamente aggiudicata all’a.t.i. tra M I s.r.l. e

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