TAR Bari, sez. II, sentenza 2013-05-14, n. 201300756
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Testo completo
N. 00756/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00117/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 117 del 2012, proposto da:
IU AR BA, IE MA, NA IU US, CI AC, NA TE, NE ON IN, rappresentate e difese dall’avv. Azzurra De Salvia, con domicilio eletto presso l’avv. Raffaele Reale in Bari, via Egnatia, 15;
contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vittorio Triggiani e Isabella Fornelli, con domicilio eletto in Bari, lungomare Nazario Sauro, 33;
nei confronti di
BA PA, AR AR, AO FA, IU VA IA;
per l'annullamento
della sentenza di questo Tribunale n. 2826 del 2004, pronunciata nell’ambito del giudizio di cui ai ricorsi n. 1822 e 2767 del 1998 e conosciuta dagli opponenti a partire dal 5 dicembre 2011;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 marzo 2013 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv. Azzurra De Salvia, avv. Vittorio Triggiani e avv. Isabella Fornelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Le ricorrenti, tutte dipendenti regionali, sono risultate vincitrici nella procedura concorsuale interna per 482 posti di VIII qualifica funzionale, indetta dalla Regione Puglia con provvedimento 4 giugno 1998 del Dirigente del Settore Personale, Organizzazione e Metodi, pubblicato sul B.U.R.P. n. 53 del 10 giugno 1998. Il concorso si concludeva con la determinazione del Dirigente del Settore del Personale n. 1018 del 25 settembre 2000 (Modifica ed integrazione Deliberazione n. 307 del 15 aprile 1999 avente ad oggetto: Approvazione graduatoria di merito e nomina vincitori del concorso interno per titoli ed esami per n. 482 posti di 8° q.f. –Funzionario – art. 30 L.R. n. 7/97), pubblicata sul B.U.R.P. n. 120 del 6 ottobre 2000.
Le ricorrenti affermano poi di aver conosciuto solo il 5 dicembre 2011 l’esistenza di una serie di pronunce del T.A.R. Puglia, Sede di Bari, del 2004 per aver ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento di modifica in peius dell’attuale inquadramento professionale, a firma del Dirigente del Servizio Personale e Organizzazione della Regione Puglia, datata 3 ottobre 2011, in cui testualmente veniva riportato che “La S.V. ha conseguito l'attribuzione della categoria D per essersi classificato in posizione utile nella graduatoria finale di merito del concorso per 482 posti di 8° q.f. indetto nell’anno 1998. Successivamente, gli atti del citato concorso sono stati posti nel nulla dal TAR Puglia - Sede di Bari con una serie di pronunce, ormai passate in giudicato, emesse nell'anno 2004”. Dopo tale avviso le dipendenti accedevano agli atti in data 5 dicembre 2011 e proponevano l’opposizione di terzo qui in esame.
La sentenza del T.A.R. per la Puglia - Sede di Bari, Sez. II, n. 2826 del 2004 (passata in giudicato in quanto non appellata) era stata resa sui ricorsi proposti da BA PA, AR AR, AO FA, IU VA IA, dipendenti regionali escluse dal concorso interno, ed aveva annullato, tra gli altri, il provvedimento del 4 giugno 1998 e la presupposta delibera di Giunta regionale n. 10179 del 30 dicembre 1997, costituenti nel complesso il bando del concorso interno e la relativa indizione. L’accoglimento delle impugnative conseguiva alla declaratoria d’illegittimità dell'art. 32 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e dell'art. 39 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26 (per violazione dell’art. 97 della Costituzione) pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 373 del 2002.
La legittimazione all’opposizione si radicherebbe nel fatto che la sentenza produce tuttora effetti gravemente pregiudizievoli della sfera giuridica delle ricorrenti, che rispetto a quel giudizio sarebbero da qualificare controinteressate sopravvenute (beneficiarie dell’atto consequenziale, costituito dalla graduatoria del concorso approvata nel 2000, peraltro rimasta inoppugnata), alle quali non è stato mai notificato il ricorso ai fini dell'integrazione del contraddittorio.
Quanto al loro interesse ad opporsi, le ricorrenti evidenziano che l'esistenza di tale sentenza, pronunciata nella totale assenza dell'intervento di alcuno dei vincitori del concorso, sarebbe oggi ostativa alla conclusione negativa del procedimento di retrocessione, avviato dalla Regione per dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 354 del 2010.
Al proposito sono da chiarire le circostanze sopravvenute alle sentenze di annullamento del 2004 (che avevano riguardato anche un parallelo concorso interno per posti di VII q.f.), illustrate nella memoria della difesa regionale.
Con l’art. 59 della legge regionale n. 14 del 2004, la Regione Puglia disponeva di tener fermi gli inquadramenti già operati in favore dei dipendenti collocati nelle graduatorie di merito dei due concorsi annullati; l'art. 73 della legge regionale n. 1 del 2005 estendeva il campo applicativo di tale disposizione, includendovi i dipendenti collocati nelle predette graduatorie in virtù di provvedimenti cautelari del Giudice amministrativo. Nel contempo, il richiamato art. 59 stabiliva che i posti in organico vacanti residui e quelli successivamente rimasti vacanti sarebbero stati coperti unicamente mediante concorsi pubblici, senz’alcuna riserva interna.
Nel corso di alcuni giudizi promossi per l'ottemperanza delle sentenze del T.A.R., veniva richiesta, previa la rimessione alla Corte costituzionale dell'art. 59, una pronuncia che dichiarasse l'obbligo della Regione di retrocedere i dipendenti inquadrati in base alle originarie progressioni verticali e d’indire, per la copertura di quei posti, dei concorsi accessibili dall’esterno.
In pendenza di quei giudizi, la Regione dava avvio all'esecuzione delle sentenze del T.A.R. indicendo due concorsi pubblici per complessivi 60 posti di categoria D1 e D3. Questi concorsi, svoltisi nel 2007, si concludevano con l'immissione in ruolo dei funzionari.
Con sentenza n. 354 del 2010, emessa a definizione di un incidente di costituzionalità insorto nell’ambito di un giudizio proposto avverso i bandi del 2007, la Corte costituzionale annullava l’art. 59 della legge regionale n. 14 del 2004.
La sentenza premetteva che “Adito con ricorsi proposti da funzionari regionali esclusi dai predetti concorsi per carenza del requisito della qualifica