TAR Napoli, sez. III, sentenza 2014-05-19, n. 201402755
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Testo completo
N. 02755/2014 REG.PROV.COLL.
N. 13181/2001 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13181 del 2001, proposto da:
Soc. Intertrade S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Franco Iadanza, Alfredo Iadanza, Alessandro Biamonte, con domicilio eletto presso Franco Iadanza in Napoli, via Duomo, n. 348;
contro
Comune di Napoli, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso per legge dagli avv. Bruno Ricci, Giuseppe Tarallo, Gabriele Romano, Fabio Maria Ferrari, Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, Antonio Andreottola, Eleonora Carpentieri, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, domiciliata presso l’Avvocatura comunale, in Napoli, piazza Municipio;
per l'annullamento,
nota n. 5308 notificata il 1° novembre 2001, contenente la revoca licenza per agenzia di vendita di auto usate per conto terzi
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Napoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2014 il dott. Gianmario Palliggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1.- Con l’odierno ricorso, notificato il 21 dicembre 2001 e depositato il successivo 27, la ricorrente società Intertrade ha impugnato per l'annullamento, previa sospensiva, il provvedimento n.530872001 con il quale il Comune di Napoli ha disposto la revoca della licenza n.184/C per l'esercizio dell'attività di vendita di autoveicoli usati per conto terzi.
L’attività di vendita era svolta a Napoli, II Trav. Campanile n.40, con esposizione al civico n.37.
Ha dedotto la violazione degli art.11 R.D. n.773/1931 e art.445 c.p.p., l'eccesso di potere, la carenza di presupposti, la violazione dell'art.3 legge 241/90.
Il Comune di Napoli, nel costituirsi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso per inammissibilità e, comunque,