TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2017-04-03, n. 201704162

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2017-04-03, n. 201704162
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201704162
Data del deposito : 3 aprile 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/04/2017

N. 04162/2017 REG.PROV.COLL.

N. 11638/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11638 del 2016, proposto da:
A M, G M, A M, F M, nella qualità di eredi di R S, rappresentati e difesi dagli avvocati M M M, A A, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, via Flaminia, n.71;

contro

Ministero della giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n.12;

per l'esecuzione

del giudicato: decreto della Corte d'Appello di Roma - sezione equa riparazione - reso su procedimento n.r.g. 51356/2011.


Visto il ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del 28 marzo 2017 il cons. A B e uditi per le parti i difensori come da relativo verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con l’odierno gravame, proposto ex art. 112 c.p.a., parte ricorrente ha formulato domande correlate all’inottemperanza del Ministero della giustizia al decreto della Corte d’Appello di Roma di cui in epigrafe, pronunciato nell’ambito di giudizio ai sensi della l. n. 89/2001.

Si è costituita in resistenza l’Amministrazione, eccependo questioni pregiudiziali.

La controversia è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 28 marzo 2017.

Il Collegio rileva l’inammissibilità del ricorso, come da eccezione della parte resistente.

L’art. 5- sexies della l. 89/2001 – come inserito dall’art. 1, comma 777, lett. l), l. 208/2015, e in vigore dal 1 gennaio 2016 – prevede al comma 1 che “Al fine di ricevere il pagamento delle somme liquidate a norma della presente legge, il creditore rilascia all'amministrazione debitrice una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l'esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l'ammontare degli importi che l'amministrazione è ancora tenuta a corrispondere, la modalità di riscossione prescelta ai sensi del comma 9 del presente articolo, nonché a trasmettere la documentazione necessaria a norma dei decreti di cui al comma 3.” Il successivo comma 5 prevede altresì che “L'amministrazione effettua il pagamento entro sei mesi dalla data in cui sono integralmente assolti gli obblighi previsti ai commi precedenti. Il termine di cui al periodo precedente non inizia a decorrere in caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione ovvero della documentazione di cui ai commi precedenti.”

Il comma 7, infine, per quel che rileva nella presente sede, prevede che “Prima che sia decorso il termine di cui al comma 5, i creditori non possono procedere all'esecuzione forzata, alla notifica dell'atto di precetto, né proporre ricorso per l'ottemperanza del provvedimento”.

Nel caso di specie la parte ricorrente, che ha instaurato la controversia nel regime recato dalla nuova legge, non risulta aver provveduto all’effettuazione degli adempimenti di cui ai richiamati commi 1 e 5, di talchè il ricorso non poteva essere proposto, ai sensi del successivo comma 7.

Le spese di lite possono essere compensate tra le parti per la novità della fattispecie normativa al momento di notifica del gravame

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